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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2023

Cassazione n. 25935/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Palermo che, c:ontrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito ai punti oggetto del devoluto, fornendo adeguata giustificazione sulle ragioni per le quali le attenuanti generiche non sono state ritenute prevalenti rispetto alla recidiva contestata, mentre nel ricorso si introducono soltanto imprecisati rilievi senza alcuna disamina delle valutazioni espresse nella motivazione della sentenza impugnata; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così de 19 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] 'ere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Palermo che, c:ontrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito ai punti oggetto del devoluto, fornendo adeguata giustificazione sulle ragioni per le quali le attenuanti generiche non sono state ritenute prevalenti rispetto alla recidiva contestata, mentre nel ricorso si introducono soltanto imprecisati rilievi senza alcuna disamina delle valutazioni espresse nella motivazione della sentenza impugnata; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così de 19 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] 'ere este
Sentenza Cassazione n. 25935/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris