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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09581/2026

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o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che, nel riportarsi alla requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla mancata comunicazione dell'esecuzione della misura cautelare, e l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio limitatamente alle circostanze attenuanti generiche, con rigetto del ricoros, nel resto; udito, per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione, come da delega scritta depositata in udienza, dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Cpn sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] del 14 maggio 2025 veniva confermata la sentenza emessa il 22 maggio 2024 dal Tribunale di Locri, appellata da [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 7, d.l. n. 4 del 2019, conv., con modifiche, dalla l. n. 26 del 2019, per avere presentato domanda di reddito di cittadinanza l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] sulla base di ISEE del 9.4.2019, omettendo di dichiarare: (i) una condanna definitiva della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per usura aggravata dal metodo mafioso con interdizione perpetua dai pubblici uffici; (ii) la sottoposizione, in data 2.8.2019, a misura cautelare per, tra gli altri, il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., sulla base di ordinanza del GIP di Locri del 5.8.2019.

Tali condizioni costituivano cause ostative alla concessione del beneficio, ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. cbis, d.l. 4/2019 e dell’art. 7 del medesimo decreto, con indebita percezione del reddito da maggio 2019 a gennaio 2020 per 2.305,98 euro.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp.

Att. cod. proc. pen. 2.1.

Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 7, d.l. n. 4 del 2019, convertito con modifiche, dalla l. n. 26 del 2019, nonché in relazione agli artt. 47, cod. pen. e 5, cod. pen.

In sintesi, la difesa assume che la Corte d’appello abbia ritenuto “sic et simpliciter” integrato il reato sulla base della mera omissione dichiarativa in domanda (condanna definitiva ostativa e successiva sottoposizione a custodia cautelare), senza scrutinare adeguatamente il profilo dell’elemento soggettivo.

Il punto centrale è che l’istanza di reddito di cittadinanza sarebbe stata presentata tramite patronato, con modulistica predisposta dall’ente che — per come rappresentato nel ricorso — non conteneva un campo o paragrafo specifico per indicare condanne ostative; da qui la tesi per cui l’errore del richiedente sarebbe “scusabile” e la condotta sarebbe connotata da buona fede, con conseguente esclusione della colpevolezza.

In tale prospettiva, il richiamo all’art. 5 cod. pen. è utilizzato per sostenere l’operatività della categoria dell’“ignoranza inevitabile”, richiamandosi espressamente la sentenza della Corte cost. n. 364/1988 come base per ritenere che l’ignoranza della legge penale non sia sempre inescusabile e che, in un caso come quello dedotto (assistenza di un ente istituzionalmente deputato), l’ignoranza e/o errore debba reputarsi non rimproverabile.

Il richiamo all’art. 47 cod. pen., infine, è impiegato per qualificare l’errore come incidente sul fatto costitutivo del reato e, comunque, per ribadire che l’errore esclude la punibilità se non dovuto a colpa, collegando la scusabilità alla scelta di affidarsi a un soggetto “qualificato” (qual è il patronato).

Quanto al dedotto vizio di motivazione, il ricorso sostiene che la Corte d’appello avrebbe “superato” la censura difensiva spostando l’attenzione su un profilo diverso (la punibilità dell’omissione e/o falsità solo se incidente sulla concedibilità del beneficio, con richiamo al tema del “falso innocuo”), ritenuto però irrilevante rispetto alla questione realmente posta: non la (in)offensività della dichiarazione, bensì l’insussistenza del dolo e, quindi, della colpevolezza per errore incolpevole e/o ignoranza inevitabile.

In altri termini, l’illogicità e insufficienza motivazionale sarebbe ravvisabile nella mancata risposta al thema decidendum difensivo e nell’affrontare solo marginalmente (e, secondo la difesa, in modo riduttivo) il tema dell’ignoranza inevitabile, limitandosi a negare che la legge presenti “cripticità”.

All’interno del medesimo motivo viene poi inserita una specifica doglianza relativa alla seconda condotta (omessa segnalazione della misura cautelare): si evidenzia la discrasia temporale tra la data di trasmissione della domanda (11.04.2019) e la data dell’ordinanza cautelare ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), sostenendo che l’imputato non avrebbe potuto dichiarare un fatto “all’epoca inesistente” al momento della domanda.

A supporto, il ricorso richiama un precedente di merito (Trib.

Lodi, 27.08.2021, n. 262) nel senso che non integrerebbe il reato la condotta di chi, già ammesso al reddito di cittadinanza e poi sottoposto a misura cautelare, ometta di dichiarare lo stato di restrizione all’ente erogatore.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 62- bis ed all’art. 133, cod. pen. ed il correlato vizio di motivazione.

In sintesi, quanto alle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.), la difesa censura la motivazione della Corte territoriale in quanto ancorata, secondo il ricorso, quasi esclusivamente al negativo profilo personologico e ai precedenti (“proclività a delinquere”), senza una valutazione del fatto in sé e delle modalità concrete della condotta, così approdando a una motivazione ritenuta “apparente” e, per ciò stesso, idonea a integrare il vizio denunciato, oltre che una violazione dei criteri valutativi sottesi all’istituto.

In positivo, la difesa indica gli elementi che, a suo dire, avrebbero dovuto essere valorizzati: tenuità del fatto (anche in ragione dell’importo indicato come indebitamente percepito), ragioni economiche della condotta e, soprattutto, modalità di presentazione tramite patronato, reputata incompatibile con un giudizio di spiccata capacità criminale.

Quanto alla determinazione della pena (art. 133 cod. pen.), la doglianza censura la motivazione con cui la Corte d’appello ha ritenuto congrua la pena perché il primo giudice avrebbe applicato il minimo edittale “pur a fronte” dell’intensità del dolo e del profilo personologico negativo.

Secondo la prospettazione difensiva, tale argomentazione non soddisferebbe l’onere di motivazione perché non esplicita in modo effettivo “quali” criteri dell’art. 133 cod. pen. siano stati concretamente apprezzati e “come”, risolvendosi in una formula assertiva e dunque in una motivazione solo apparente.

Nel medesimo contesto, il ricorso richiama anche l’art. 133-bis cod. pen. (condizioni economico - patrimoniali) per sostenere che la valutazione sarebbe stata carente anche sotto tale profilo, pur se la pena irrogata è tuttavia detentiva (anni due di reclusione).

3. In data 2 febbraio 2026 sono state trasmesse a questa Corte le conclusioni scritte del Procuratore generale presso questa Corte, con cui ha chiesto di voler annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa comunicazione della esecuzione della misura cautelare nonché di annullare con rinvio per un nuovo giudizio in ordine alle circostanze attenuanti generiche, con rigetto nel resto.

In particolare, osserva il PG che il primo motivo, con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza del delitto di cui all’art. 7, comma 1 e 2, d.l. n. 4 del 2019 è fondato nei limiti di cui appresso.

Manifestamente infondata risulta la parte della decisione che censura il ritenuto elemento soggettivo in ordine alla contestata condotta relativa alla dichiarazione con cui era stata omessa la indicazione della precedente condanna, ostativa al riconoscimento del beneficio richiesto, aspetto in ordine al quale corretti e pertinenti risultano i riferimenti giurisprudenziali, tra l’altro espressi dal più prestigioso consesso di Codesta Corte, là dove non consente di ritenere insussistente alcune problematica interpretativa in ordine ai requisiti necessari onde fondare la richiesta del reddito di cittadinanza, essendo sempre necessario in capo al richiedente la verifica degli stessi e a prescindere dalla modulistica utilizzata (tra le ultime si cita la decisione di questa Corte che ha evidenziato come l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepire il reddito di cittadinanza in difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall'art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l'anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all'art. 7 del citato d.l. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che non ricorre neanche un caso di inevitabilità dell'ignoranza della legge penale, non presentando la normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanza connotati di cripticità tali da far ritenere l'oscurità del precetto: Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024, Rv. 286413 - 01).

Fondata invece risulta la parte del motivo con cui si deduce l’erronea applicazione della citata norma, invero, sotto la previsione di cui al comma 2, dell’art. 7 d.l. cit. quanto ad omessa comunicazione dello stato detentivo intervenuto, dopo la presentazione della domanda, a seguito di esecuzione di misura cautelare.

Recente, ma ormai sufficientemente solido indirizzo ermeneutico di questa Corte, ha statuito che il disposto dell'art. 7-ter, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, stabilendo la sospensione automatica del beneficio nel caso di applicazione, nei confronti del beneficiario, di misura cautelare personale, esclude esplicitamente che l'omessa comunicazione di tale circostanza da parte di quest'ultimo costituisce condotta penalmente rilevante ai sensi dell'art. 7 d.l. cit., in quanto il difetto di tale comunicazione non può inquadrarsi nel novero delle "informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio" (Sez. 3, n. 19873 del 04/02/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288106 - 01).

Questa Corte ha rilevato come un’indebita estensione della fattispecie delittuosa che andasse al di là delle ipotesi specificamente previste dalla norma avrebbe consentito un’analogia in malam partem proprio allorché la disciplina del d.l. n. 4 del 2019, come modificata, che distingue il reato di cui all’art. 7, comma 1, da quello previsto dal comma 2; la decisione citata (Sez. 3, n. 19873 del 04/02/2025, [OSCURATO:PERSONA], cit.) ha evidenziato come il disposto dell’art. 7-ter d.l. cit. non prevede una situazione che è causa di revoca o riduzione del beneficio quanto, piuttosto, di "sospensione del beneficio" in ipotesi di condanna o applicazione di misura cautelare personale", prevedendo l’art. 7-ter, comma 1, che "nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, l'erogazione del beneficio di cui all'articolo 1 è sospesa".

In conclusione, deve ritenersi per il PG che la sentenza, quanto ad ipotizzata omessa comunicazione della sopravvenuta applicazione della misura cautelare che integra la distinta ipotesi delittuosa di cui al comma 2 dell’art. 7, d.l. cit., debba essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Ciò premesso deve comunque rilevarsi secondo il PG che, seppure in astratto la ritenuta sussistenza in sentenza della relativa violazione (non esplicitata quanto a norma violata e pena irrogata) non abbia in concreto inciso sulla posizione del ricorrente in quanto nessun aumento risulta essere stato applicato sulla pena individuata per il reato più grave, non può certo escludersi che il tenore della decisione che è intervenuta per dichiarare la sussistenza di entrambe le ipotesi di reato contenute in imputazione e confermate in sentenza (inequivoco il tenore della motivazione quanto alla sussistenza dell’ipotesi di mancata comunicazione) possa aver risentito in ordine alle richieste attenuanti generiche (non anche in punto di pena, vista la quantificazione nel minimo edittale), evenienza niente affatto remota tenuto conto della valorizzata intensità del dolo.

Ne consegue, pertanto, che ritenuto generico in punto di pena base, e fondato - per le ragioni sopra espresse – il secondo motivo di ricorso in ordine alle richieste circostanze attenuanti generiche, l’annullamento con rinvio sul punto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, trattato in presenza a seguito dell'accoglimento della tempestiva richiesta difensiva di discussione orale, è solo in parte fondato.

2. Ed invero, conformemente alle conclusioni del Procuratore Generale presso questa Corte, ritiene il Collegio che sia fondata la parte del motivo con cui si deduce l’erronea applicazione della norma penale, invero, sotto la previsione di cui al comma 2, dell’art. 7 d.l. cit. quanto ad omessa comunicazione dello stato detentivo intervenuto, dopo la presentazione della domanda, a seguito di esecuzione di misura cautelare.

2.1. Questa Corte, infatti, ha statuito che il disposto dell'art. 7-ter, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, stabilendo la sospensione automatica del beneficio nel caso di applicazione, nei confronti del beneficiario, di misura cautelare personale, esclude esplicitamente che l'omessa comunicazione di tale circostanza da parte di quest'ultimo costituisce condotta penalmente rilevante ai sensi dell'art. 7 d.l. cit., in quanto il difetto di tale comunicazione non può inquadrarsi nel novero delle "informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio" (Sez. 3, n. 19873 del 04/02/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288106 - 01).

In particolare, si è rilevato come un’indebita estensione della fattispecie delittuosa che andasse al di là delle ipotesi specificamente previste dalla norma avrebbe consentito un’analogia in malam partem proprio allorché la disciplina del d.l. n. 4 del 2019, come modificata, che distingue il reato di cui all’art. 7, comma 1, da quello previsto dal comma 2.

La decisione richiamata (Sez. 3, n. 19873 del 04/02/2025, [OSCURATO:PERSONA], cit.) ha evidenziato come il disposto dell’art. 7-ter d.l. cit. non prevede una situazione che è causa di revoca o riduzione del beneficio quanto, piuttosto, di "sospensione del beneficio" in ipotesi di condanna o applicazione di misura cautelare personale", prevedendo l’art. 7-ter, comma 1, che "nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, l'erogazione del beneficio di cui all'articolo 1 è sospesa".

2.2. In conclusione, la sentenza, quanto alla contestata omessa comunicazione della sopravvenuta applicazione della misura cautelare, che integra la distinta ipotesi delittuosa di cui al comma 2 dell’art. 7, d.l. cit., deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

3. A diverso approdo deve invece pervenirsi quanto alla parte del motivo che censura il ritenuto elemento soggettivo in ordine alla contestata condotta relativa alla dichiarazione con cui era stata omessa la indicazione della precedente condanna, ostativa al riconoscimento del beneficio richiesto, aspetto in ordine al quale corretti e pertinenti risultano i riferimenti giurisprudenziali, tra l’altro espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte, là dove non consente di ritenere insussistente alcuna problematica interpretativa in ordine ai requisiti necessari onde fondare la richiesta del reddito di cittadinanza, essendo sempre necessario in capo al richiedente la verifica degli stessi e a prescindere dalla modulistica utilizzata (tra le ultime, come correttamente evidenzia anche il PG, si richiama la sentenza di questa Corte che ha evidenziato come l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepire il reddito di cittadinanza in difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall'art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l'anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all'art. 7 del citato d.l. (in motivazione, la Corte ha aggiunto che non ricorre neanche un caso di inevitabilità dell'ignoranza della legge penale, non presentando la normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanza connotati di cripticità tali da far ritenere l'oscurità del precetto: Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024, Rv. 286413 - 01).

3.1. Corretto, dunque, è l’apparato argomentativo della sentenza impugnata che, infatti, per rispondere alla censura difensiva sull’assenza di dolo specifico, richiama in modo esteso la giurisprudenza di legittimità, con particolare riferimento alle Sezioni Unite “Giudice” (Sez.

U, n. 49686 del 13/07/2023, Giudice, Rv. 285435 – 01), che qualificano il reato di cui all’art. 7 d.l. 4/2019 come reato di pericolo concreto a consumazione anticipata, posto a tutela delle risorse pubbliche destinate al reddito di cittadinanza.

È sottolineato che l’espressione “al fine di ottenere indebitamente il beneficio” implica la necessità che il beneficio non sia dovuto in via sostanziale, nel senso che difettino gli elementi sostanziali per il suo riconoscimento, e che la condotta mendace sia idonea a determinare l’attribuzione di un sussidio non spettante o in misura superiore.

3.2. La Corte d’appello richiama le pronunce “Gulino” (Sez. 3, n. 44366 del 15/09/2021, Gulino, Rv. 282336 - 01) e “Pollara” (Sez. 2, n. 29910 del 08/06/2022, Pollara, Rv. 283787 - 01), valorizzate poi dalle Sezioni Unite, secondo cui le false indicazioni o omissioni rilevano solo ove strumentali al conseguimento del beneficio cui altrimenti non si avrebbe diritto.

Ne deriva che, ove l’agente abbia comunque diritto al beneficio, la falsità non integra di per sé il reato, perché difetta la natura “indebita” dell’ottenimento; al contrario, se l’agente mira ad ottenere un beneficio ostacolato da cause ostative o spettante in misura minore, il dolo specifico seleziona le condotte penalmente rilevanti.

3.3. Orbene, proprio muovendo da tali premesse, la Corte d’appello reputa infondate le doglianze sull’elemento soggettivo, evidenziando che l’imputato si trovava in una situazione di radicale inammissibilità al beneficio (per quanto qui rileva, per effetto della condanna definitiva ostativa nel decennio precedente), rientrante nelle ipotesi ostative previste dall’art. 2, co. 1, lett. cbis, d.l. 4/2019.

In questo contesto, l’omissione è ritenuta espressiva della volontà di superare consapevolmente il divieto normativo, perseguendo l’ottenimento di un beneficio non dovuto, in perfetta corrispondenza con il dolo specifico delineato dalla giurisprudenza di legittimità.

La Corte d’appello esclude inoltre la configurabilità di un errore inevitabile sulla legge penale o sulla disciplina del reddito di cittadinanza, ritenendo che la normativa non presenti profili di cripticità tali da integrare l’“oscurità del precetto”, né versi in un contesto di caos interpretativo tale da rendere scusabile l’ignoranza dell’obbligo dichiarativo.

Richiama in proposito Sez. 3, n. 5999 del 09/01/2024, Cordaro, non mass., che sottolinea come gli oneri dichiarativi del richiedente discendano direttamente dal d.l. 4/2019 e non possano essere circoscritti dal solo tenore letterale della modulistica, la quale ha funzione meramente esemplificativa.

3.4. Da qui, dunque, su tale profilo l’inammissibilità del primo motivo.

4. Il secondo motivo è infondato, pur alla luce delle considerazioni svolte dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta.

4.1. Ed invero, il rigetto della doglianza sulle circostanze attenuanti generiche è motivato dalla Corte d’appello richiamando il consolidato orientamento secondo cui le attenuanti generiche non costituiscono un diritto automatico in assenza di elementi negativi, ma presuppongono la sussistenza di elementi positivi sulla personalità o sulle modalità del fatto, idonei ad orientare la discrezionalità del giudice.

Vengono richiamate, tra le altre, Sez. 3, n. 48341 del 18/07/2017, Tarabbia, non mass. e Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02, che affermano la sufficienza, ai fini del diniego, della valorizzazione di uno solo degli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. ritenuto prevalente.

La Corte d’appello evidenzia il “negativo profilo personologico” dell’imputato, gravato da significativi precedenti penali, che non si è astenuto dal delinquere nonostante le condanne già subite, evidenziando una spiccata proclività al reato.

Tale elemento, reputato di per sé sufficiente, giustifica il diniego delle attenuanti generiche e la conferma della pena determinata in primo grado, comunque fissata nel minimo edittale nonostante l’intensità del dolo e i precedenti.

4.2. La motivazione dei giudici territoriali è, dunque, basata sul vissuto processuale del reo, dunque valorizzando la negativa personalità del reo ex art. 133, comma secondo, n. 2, cod. pen., più che su un giudizio negativo ex art. 133, comma 1, cod. pen., basato sulla gravità del fatto.

Ne discende, pertanto, che nessun peso, nel giudizio sul diniego delle invocate attenuanti, ha avuto la gravità del fatto (e, dunque, nessuna rilevanza assume la circostanza che per la parte dell’omessa comunicazione della misura cautelare la sentenza sia stata annullata senza rinvio), atteso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato, come nel caso qui esaminato: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01).

4.3. Quanto al trattamento sanzionatorio, infine, non ha pregio il rilievo difensivo, a fronte della determinazione della sanzione nel minimo edittale, ciò che priva di pregio la doglianza, non potendo il giudice, in ipotesi di eventuale annullamento, assicurare un trattamento sanzionatorio più benevolo di quanto abbia fatto il giudice di primo grado.

4.4. Il riferimento, infine, all’art. 133-bis, cod. pen., è del tutto inappropriato, essendo stata irrogata unicamente la pena detentiva.

5. La circostanza che il giudice abbia applicato, poi, il minimo edittale (peraltro senza aumentare a titolo di continuazione la pena per la condotta consistente nell’omessa comunicazione della custodia cautelare, per cui è intervenuto l’annullamento senza rinvio), preclude infine qualsiasi attenuazione del trattamento sanzionatorio, pur in conseguenza del parziale annullamento, non potendo né questa Corte ex art. 620, lett. l), cod. proc. pen., né, tantomeno, u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che, nel riportarsi alla requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla mancata comunicazione dell'esecuzione della misura cautelare, e l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio limitatamente alle circostanze attenuanti generiche, con rigetto del ricoros, nel resto; udito, per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione, come da delega scritta depositata in udienza, dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Cpn sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] del 14 maggio 2025 veniva confermata la sentenza emessa il 22 maggio 2024 dal Tribunale di Locri, appellata da [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 7, d.l. n. 4 del 2019, conv., con modifiche, dalla l. n. 26 del 2019, per avere presentato domanda di reddito di cittadinanza l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] sulla base di ISEE del 9.4.2019, omettendo di dichiarare: (i) una condanna definitiva della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per usura aggravata dal metodo mafioso con interdizione perpetua dai pubblici uffici; (ii) la sottoposizione, in data 2.8.2019, a misura cautelare per, tra gli altri, il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., sulla base di ordinanza del GIP di Locri del 5.8.2019. Tali condizioni costituivano cause ostative alla concessione del beneficio, ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. cbis, d.l. 4/2019 e dell’art. 7 del medesimo decreto, con indebita percezione del reddito da maggio 2019 a gennaio 2020 per 2.305,98 euro. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod. proc. pen. 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 7, d.l. n. 4 del 2019, convertito con modifiche, dalla l. n. 26 del 2019, nonché in relazione agli artt. 47, cod. pen. e 5, cod. pen. In sintesi, la difesa assume che la Corte d’appello abbia ritenuto “sic et simpliciter” integrato il reato sulla base della mera omissione dichiarativa in domanda (condanna definitiva ostativa e successiva sottoposizione a custodia cautelare), senza scrutinare adeguatamente il profilo dell’elemento soggettivo. Il punto centrale è che l’istanza di reddito di cittadinanza sarebbe stata presentata tramite patronato, con modulistica predisposta dall’ente che — per come rappresentato nel ricorso — non conteneva un campo o paragrafo specifico per indicare condanne ostative; da qui la tesi per cui l’errore del richiedente sarebbe “scusabile” e la condotta sarebbe connotata da buona fede, con conseguente esclusione della colpevolezza. In tale prospettiva, il richiamo all’art. 5 cod. pen. è utilizzato per sostenere l’operatività della categoria dell’“ignoranza inevitabile”, richiamandosi espressamente la sentenza della Corte cost. n. 364/1988 come base per ritenere che l’ignoranza della legge penale non sia sempre inescusabile e che, in un caso come quello dedotto (assistenza di un ente istituzionalmente deputato), l’ignoranza e/o errore debba reputarsi non rimproverabile. Il richiamo all’art. 47 cod. pen., infine, è impiegato per qualificare l’errore come incidente sul fatto costitutivo del reato e, comunque, per ribadire che l’errore esclude la punibilità se non dovuto a colpa, collegando la scusabilità alla scelta di affidarsi a un soggetto “qualificato” (qual è il patronato). Quanto al dedotto vizio di motivazione, il ricorso sostiene che la Corte d’appello avrebbe “superato” la censura difensiva spostando l’attenzione su un profilo diverso (la punibilità dell’omissione e/o falsità solo se incidente sulla concedibilità del beneficio, con richiamo al tema del “falso innocuo”), ritenuto però irrilevante rispetto alla questione realmente posta: non la (in)offensività della dichiarazione, bensì l’insussistenza del dolo e, quindi, della colpevolezza per errore incolpevole e/o ignoranza inevitabile. In altri termini, l’illogicità e insufficienza motivazionale sarebbe ravvisabile nella mancata risposta al thema decidendum difensivo e nell’affrontare solo marginalmente (e, secondo la difesa, in modo riduttivo) il tema dell’ignoranza inevitabile, limitandosi a negare che la legge presenti “cripticità”. All’interno del medesimo motivo viene poi inserita una specifica doglianza relativa alla seconda condotta (omessa segnalazione della misura cautelare): si evidenzia la discrasia temporale tra la data di trasmissione della domanda (11.04.2019) e la data dell’ordinanza cautelare ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), sostenendo che l’imputato non avrebbe potuto dichiarare un fatto “all’epoca inesistente” al momento della domanda. A supporto, il ricorso richiama un precedente di merito (Trib. Lodi, 27.08.2021, n. 262) nel senso che non integrerebbe il reato la condotta di chi, già ammesso al reddito di cittadinanza e poi sottoposto a misura cautelare, ometta di dichiarare lo stato di restrizione all’ente erogatore. 2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 62- bis ed all’art. 133, cod. pen. ed il correlato vizio di motivazione. In sintesi, quanto alle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.), la difesa censura la motivazione della Corte territoriale in quanto ancorata, secondo il ricorso, quasi esclusivamente al negativo profilo personologico e ai precedenti (“proclività a delinquere”), senza una valutazione del fatto in sé e delle modalità concrete della condotta, così approdando a una motivazione ritenuta “apparente” e, per ciò stesso, idonea a integrare il vizio denunciato, oltre che una violazione dei criteri valutativi sottesi all’istituto. In positivo, la difesa indica gli elementi che, a suo dire, avrebbero dovuto essere valorizzati: tenuità del fatto (anche in ragione dell’importo indicato come indebitamente percepito), ragioni economiche della condotta e, soprattutto, modalità di presentazione tramite patronato, reputata incompatibile con un giudizio di spiccata capacità criminale. Quanto alla determinazione della pena (art. 133 cod. pen.), la doglianza censura la motivazione con cui la Corte d’appello ha ritenuto congrua la pena perché il primo giudice avrebbe applicato il minimo edittale “pur a fronte” dell’intensità del dolo e del profilo personologico negativo. Secondo la prospettazione difensiva, tale argomentazione non soddisferebbe l’onere di motivazione perché non esplicita in modo effettivo “quali” criteri dell’art. 133 cod. pen. siano stati concretamente apprezzati e “come”, risolvendosi in una formula assertiva e dunque in una motivazione solo apparente. Nel medesimo contesto, il ricorso richiama anche l’art. 133-bis cod. pen. (condizioni economico - patrimoniali) per sostenere che la valutazione sarebbe stata carente anche sotto tale profilo, pur se la pena irrogata è tuttavia detentiva (anni due di reclusione). 3. In data 2 febbraio 2026 sono state trasmesse a questa Corte le conclusioni scritte del Procuratore generale presso questa Corte, con cui ha chiesto di voler annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa comunicazione della esecuzione della misura cautelare nonché di annullare con rinvio per un nuovo giudizio in ordine alle circostanze attenuanti generiche, con rigetto nel resto. In particolare, osserva il PG che il primo motivo, con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza del delitto di cui all’art. 7, comma 1 e 2, d.l. n. 4 del 2019 è fondato nei limiti di cui appresso. Manifestamente infondata risulta la parte della decisione che censura il ritenuto elemento soggettivo in ordine alla contestata condotta relativa alla dichiarazione con cui era stata omessa la indicazione della precedente condanna, ostativa al riconoscimento del beneficio richiesto, aspetto in ordine al quale corretti e pertinenti risultano i riferimenti giurisprudenziali, tra l’altro espressi dal più prestigioso consesso di Codesta Corte, là dove non consente di ritenere insussistente alcune problematica interpretativa in ordine ai requisiti necessari onde fondare la richiesta del reddito di cittadinanza, essendo sempre necessario in capo al richiedente la verifica degli stessi e a prescindere dalla modulistica utilizzata (tra le ultime si cita la decisione di questa Corte che ha evidenziato come l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepire il reddito di cittadinanza in difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall'art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l'anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all'art. 7 del citato d.l. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che non ricorre neanche un caso di inevitabilità dell'ignoranza della legge penale, non presentando la normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanza connotati di cripticità tali da far ritenere l'oscurità del precetto: Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024, Rv. 286413 - 01). Fondata invece risulta la parte del motivo con cui si deduce l’erronea applicazione della citata norma, invero, sotto la previsione di cui al comma 2, dell’art. 7 d.l. cit. quanto ad omessa comunicazione dello stato detentivo intervenuto, dopo la presentazione della domanda, a seguito di esecuzione di misura cautelare. Recente, ma ormai sufficientemente solido indirizzo ermeneutico di questa Corte, ha statuito che il disposto dell'art. 7-ter, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, stabilendo la sospensione automatica del beneficio nel caso di applicazione, nei confronti del beneficiario, di misura cautelare personale, esclude esplicitamente che l'omessa comunicazione di tale circostanza da parte di quest'ultimo costituisce condotta penalmente rilevante ai sensi dell'art. 7 d.l. cit., in quanto il difetto di tale comunicazione non può inquadrarsi nel novero delle "informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio" (Sez. 3, n. 19873 del 04/02/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288106 - 01). Questa Corte ha rilevato come un’indebita estensione della fattispecie delittuosa che andasse al di là delle ipotesi specificamente previste dalla norma avrebbe consentito un’analogia in malam partem proprio allorché la disciplina del d.l. n. 4 del 2019, come modificata, che distingue il reato di cui all’art. 7, comma 1, da quello previsto dal comma 2; la decisione citata (Sez. 3, n. 19873 del 04/02/2025, [OSCURATO:PERSONA], cit.) ha evidenziato come il disposto dell’art. 7-ter d.l. cit. non prevede una situazione che è causa di revoca o riduzione del beneficio quanto, piuttosto, di "sospensione del beneficio" in ipotesi di condanna o applicazione di misura cautelare personale", prevedendo l’art. 7-ter, comma 1, che "nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, l'erogazione del beneficio di cui all'articolo 1 è sospesa". In conclusione, deve ritenersi per il PG che la sentenza, quanto ad ipotizzata omessa comunicazione della sopravvenuta applicazione della misura cautelare che integra la distinta ipotesi delittuosa di cui al comma 2 dell’art. 7, d.l. cit., debba essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. Ciò premesso deve comunque rilevarsi secondo il PG che, seppure in astratto la ritenuta sussistenza in sentenza della relativa violazione (non esplicitata quanto a norma violata e pena irrogata) non abbia in concreto inciso sulla posizione del ricorrente in quanto nessun aumento risulta essere stato applicato sulla pena individuata per il reato più grave, non può certo escludersi che il tenore della decisione che è intervenuta per dichiarare la sussistenza di entrambe le ipotesi di reato contenute in imputazione e confermate in sentenza (inequivoco il tenore della motivazione quanto alla sussistenza dell’ipotesi di mancata comunicazione) possa aver risentito in ordine alle richieste attenuanti generiche (non anche in punto di pena, vista la quantificazione nel minimo edittale), evenienza niente affatto remota tenuto conto della valorizzata intensità del dolo. Ne consegue, pertanto, che ritenuto generico in punto di pena base, e fondato - per le ragioni sopra espresse – il secondo motivo di ricorso in ordine alle richieste circostanze attenuanti generiche, l’annullamento con rinvio sul punto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, trattato in presenza a seguito dell'accoglimento della tempestiva richiesta difensiva di discussione orale, è solo in parte fondato. 2. Ed invero, conformemente alle conclusioni del Procuratore Generale presso questa Corte, ritiene il Collegio che sia fondata la parte del motivo con cui si deduce l’erronea applicazione della norma penale, invero, sotto la previsione di cui al comma 2, dell’art. 7 d.l. cit. quanto ad omessa comunicazione dello stato detentivo intervenuto, dopo la presentazione della domanda, a seguito di esecuzione di misura cautelare. 2.1. Questa Corte, infatti, ha statuito che il disposto dell'art. 7-ter, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, stabilendo la sospensione automatica del beneficio nel caso di applicazione, nei confronti del beneficiario, di misura cautelare personale, esclude esplicitamente che l'omessa comunicazione di tale circostanza da parte di quest'ultimo costituisce condotta penalmente rilevante ai sensi dell'art. 7 d.l. cit., in quanto il difetto di tale comunicazione non può inquadrarsi nel novero delle "informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio" (Sez. 3, n. 19873 del 04/02/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288106 - 01). In particolare, si è rilevato come un’indebita estensione della fattispecie delittuosa che andasse al di là delle ipotesi specificamente previste dalla norma avrebbe consentito un’analogia in malam partem proprio allorché la disciplina del d.l. n. 4 del 2019, come modificata, che distingue il reato di cui all’art. 7, comma 1, da quello previsto dal comma 2. La decisione richiamata (Sez. 3, n. 19873 del 04/02/2025, [OSCURATO:PERSONA], cit.) ha evidenziato come il disposto dell’art. 7-ter d.l. cit. non prevede una situazione che è causa di revoca o riduzione del beneficio quanto, piuttosto, di "sospensione del beneficio" in ipotesi di condanna o applicazione di misura cautelare personale", prevedendo l’art. 7-ter, comma 1, che "nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, l'erogazione del beneficio di cui all'articolo 1 è sospesa". 2.2. In conclusione, la sentenza, quanto alla contestata omessa comunicazione della sopravvenuta applicazione della misura cautelare, che integra la distinta ipotesi delittuosa di cui al comma 2 dell’art. 7, d.l. cit., deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. 3. A diverso approdo deve invece pervenirsi quanto alla parte del motivo che censura il ritenuto elemento soggettivo in ordine alla contestata condotta relativa alla dichiarazione con cui era stata omessa la indicazione della precedente condanna, ostativa al riconoscimento del beneficio richiesto, aspetto in ordine al quale corretti e pertinenti risultano i riferimenti giurisprudenziali, tra l’altro espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte, là dove non consente di ritenere insussistente alcuna problematica interpretativa in ordine ai requisiti necessari onde fondare la richiesta del reddito di cittadinanza, essendo sempre necessario in capo al richiedente la verifica degli stessi e a prescindere dalla modulistica utilizzata (tra le ultime, come correttamente evidenzia anche il PG, si richiama la sentenza di questa Corte che ha evidenziato come l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepire il reddito di cittadinanza in difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall'art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l'anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all'art. 7 del citato d.l. (in motivazione, la Corte ha aggiunto che non ricorre neanche un caso di inevitabilità dell'ignoranza della legge penale, non presentando la normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanza connotati di cripticità tali da far ritenere l'oscurità del precetto: Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024, Rv. 286413 - 01). 3.1. Corretto, dunque, è l’apparato argomentativo della sentenza impugnata che, infatti, per rispondere alla censura difensiva sull’assenza di dolo specifico, richiama in modo esteso la giurisprudenza di legittimità, con particolare riferimento alle Sezioni Unite “Giudice” (Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023, Giudice, Rv. 285435 – 01), che qualificano il reato di cui all’art. 7 d.l. 4/2019 come reato di pericolo concreto a consumazione anticipata, posto a tutela delle risorse pubbliche destinate al reddito di cittadinanza. È sottolineato che l’espressione “al fine di ottenere indebitamente il beneficio” implica la necessità che il beneficio non sia dovuto in via sostanziale, nel senso che difettino gli elementi sostanziali per il suo riconoscimento, e che la condotta mendace sia idonea a determinare l’attribuzione di un sussidio non spettante o in misura superiore. 3.2. La Corte d’appello richiama le pronunce “Gulino” (Sez. 3, n. 44366 del 15/09/2021, Gulino, Rv. 282336 - 01) e “Pollara” (Sez. 2, n. 29910 del 08/06/2022, Pollara, Rv. 283787 - 01), valorizzate poi dalle Sezioni Unite, secondo cui le false indicazioni o omissioni rilevano solo ove strumentali al conseguimento del beneficio cui altrimenti non si avrebbe diritto. Ne deriva che, ove l’agente abbia comunque diritto al beneficio, la falsità non integra di per sé il reato, perché difetta la natura “indebita” dell’ottenimento; al contrario, se l’agente mira ad ottenere un beneficio ostacolato da cause ostative o spettante in misura minore, il dolo specifico seleziona le condotte penalmente rilevanti. 3.3. Orbene, proprio muovendo da tali premesse, la Corte d’appello reputa infondate le doglianze sull’elemento soggettivo, evidenziando che l’imputato si trovava in una situazione di radicale inammissibilità al beneficio (per quanto qui rileva, per effetto della condanna definitiva ostativa nel decennio precedente), rientrante nelle ipotesi ostative previste dall’art. 2, co. 1, lett. cbis, d.l. 4/2019. In questo contesto, l’omissione è ritenuta espressiva della volontà di superare consapevolmente il divieto normativo, perseguendo l’ottenimento di un beneficio non dovuto, in perfetta corrispondenza con il dolo specifico delineato dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte d’appello esclude inoltre la configurabilità di un errore inevitabile sulla legge penale o sulla disciplina del reddito di cittadinanza, ritenendo che la normativa non presenti profili di cripticità tali da integrare l’“oscurità del precetto”, né versi in un contesto di caos interpretativo tale da rendere scusabile l’ignoranza dell’obbligo dichiarativo. Richiama in proposito Sez. 3, n. 5999 del 09/01/2024, Cordaro, non mass., che sottolinea come gli oneri dichiarativi del richiedente discendano direttamente dal d.l. 4/2019 e non possano essere circoscritti dal solo tenore letterale della modulistica, la quale ha funzione meramente esemplificativa. 3.4. Da qui, dunque, su tale profilo l’inammissibilità del primo motivo. 4. Il secondo motivo è infondato, pur alla luce delle considerazioni svolte dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta. 4.1. Ed invero, il rigetto della doglianza sulle circostanze attenuanti generiche è motivato dalla Corte d’appello richiamando il consolidato orientamento secondo cui le attenuanti generiche non costituiscono un diritto automatico in assenza di elementi negativi, ma presuppongono la sussistenza di elementi positivi sulla personalità o sulle modalità del fatto, idonei ad orientare la discrezionalità del giudice. Vengono richiamate, tra le altre, Sez. 3, n. 48341 del 18/07/2017, Tarabbia, non mass. e Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02, che affermano la sufficienza, ai fini del diniego, della valorizzazione di uno solo degli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. ritenuto prevalente. La Corte d’appello evidenzia il “negativo profilo personologico” dell’imputato, gravato da significativi precedenti penali, che non si è astenuto dal delinquere nonostante le condanne già subite, evidenziando una spiccata proclività al reato. Tale elemento, reputato di per sé sufficiente, giustifica il diniego delle attenuanti generiche e la conferma della pena determinata in primo grado, comunque fissata nel minimo edittale nonostante l’intensità del dolo e i precedenti. 4.2. La motivazione dei giudici territoriali è, dunque, basata sul vissuto processuale del reo, dunque valorizzando la negativa personalità del reo ex art. 133, comma secondo, n. 2, cod. pen., più che su un giudizio negativo ex art. 133, comma 1, cod. pen., basato sulla gravità del fatto. Ne discende, pertanto, che nessun peso, nel giudizio sul diniego delle invocate attenuanti, ha avuto la gravità del fatto (e, dunque, nessuna rilevanza assume la circostanza che per la parte dell’omessa comunicazione della misura cautelare la sentenza sia stata annullata senza rinvio), atteso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato, come nel caso qui esaminato: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01). 4.3. Quanto al trattamento sanzionatorio, infine, non ha pregio il rilievo difensivo, a fronte della determinazione della sanzione nel minimo edittale, ciò che priva di pregio la doglianza, non potendo il giudice, in ipotesi di eventuale annullamento, assicurare un trattamento sanzionatorio più benevolo di quanto abbia fatto il giudice di primo grado. 4.4. Il riferimento, infine, all’art. 133-bis, cod. pen., è del tutto inappropriato, essendo stata irrogata unicamente la pena detentiva. 5. La circostanza che il giudice abbia applicato, poi, il minimo edittale (peraltro senza aumentare a titolo di continuazione la pena per la condotta consistente nell’omessa comunicazione della custodia cautelare, per cui è intervenuto l’annullamento senza rinvio), preclude infine qualsiasi attenuazione del trattamento sanzionatorio, pur in conseguenza del parziale annullamento, non potendo né questa Corte ex art. 620, lett. l), cod. proc. pen., né, tantomeno, u