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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 14306/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di cui all'art. 474 cod. pen; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. in relazione all'erronea valutazione delle dichiarazioni testimoniali, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro riproduttive di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, che, nel ritenere infondate le argomentazioni difensive, ha evidenziato l'inverosimiglianza delle stesse e la provenienza (delle dichiarazioni invocate) da un soggetto imputabile per lo stesso reato (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta avanzata dal Procuratore generale di riconoscimento dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art.131 bis cod.pen. è inammissibile, in quanto genericamente formulato.

È pur vero che, l'obbligo del giudice di appello di esporre le ragioni del rigetto della richiesta di applicazione dell'esimente sussiste anche ove la stessa sia stata avanzata dal pubblico ministero e l'imputato è legittimato a farlo valere (Sez. 3, n. 21019 del 16/03/2022, Rv. 283468), ma la censura è del tutto generica in quanto non evidenzia le ragioni per le quali dovrebbe, in ipotesi, trovare applicazione la norma invocata; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA] igliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di cui all'art. 474 cod. pen; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. in relazione all'erronea valutazione delle dichiarazioni testimoniali, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro riproduttive di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, che, nel ritenere infondate le argomentazioni difensive, ha evidenziato l'inverosimiglianza delle stesse e la provenienza (delle dichiarazioni invocate) da un soggetto imputabile per lo stesso reato (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta avanzata dal Procuratore generale di riconoscimento dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art.131 bis cod.pen. è inammissibile, in quanto genericamente formulato. È pur vero che, l'obbligo del giudice di appello di esporre le ragioni del rigetto della richiesta di applicazione dell'esimente sussiste anche ove la stessa sia stata avanzata dal pubblico ministero e l'imputato è legittimato a farlo valere (Sez. 3, n. 21019 del 16/03/2022, Rv. 283468), ma la censura è del tutto generica in quanto non evidenzia le ragioni per le quali dovrebbe, in ipotesi, trovare applicazione la norma invocata; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA] igliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 14306/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris