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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 10 settembre 2020

Corte di giustizia UE n. 2580/2020

ECLI:EU:C:2020:691
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019CJ0386_INF

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 10 settembre 2020 – Hamas / Consiglio (Causa C‑386/19 P) ( 1 ) «Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune – Lotta al terrorismo – Misure restrittive contro determinate persone ed entità – Congelamento dei capitali – Posizione comune 2001/931/PESC – Articolo 1, paragrafi 4 e 6 – Regolamento (CE) n. 2580/2001 – Articolo 2, paragrafo 3 – Mantenimento di un’organizzazione nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità coinvolti in atti terroristici – Presupposti – Autorità competente equivalente a un’autorità giudiziaria – Decisione di condanna – Persistenza del rischio di coinvolgimento in attività terroristiche – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva»

1. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo – Decisione di congelamento dei capitali – Mantenimento sulla base di una decisione nazionale di congelamento dei capitali – Presupposti – Prova della persistenza del rischio di coinvolgimento in attività terroristiche – Riferimento alla decisione nazionale che aveva giustificato l’iscrizione iniziale – Decisione che è stata oggetto di un riesame, che consente di concludere per la giustificazione del mantenimento a causa di incidenti recenti – Ammissibilità (Posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, § 6) (v. punti 38, 39)

2. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo – Decisione di congelamento dei capitali – Adozione o mantenimento sulla base di una decisione nazionale avente ad oggetto l’avvio di indagini o di un’azione penale o una condanna – Autorità competente per l’adozione di detta decisione nazionale – Nozione – Autorità non giudiziaria – Inclusione (Posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, § 4) (v. punti 60, 61, 65) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) Hamas sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione europea. ( 1 ) GU C 220 del 1.7.2019 .

62019CJ0386_INF Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 10 settembre 2020 – Hamas / Consiglio (Causa C‑386/19 P) ( 1 ) «Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune – Lotta al terrorismo – Misure restrittive contro determinate persone ed entità – Congelamento dei capitali – Posizione comune 2001/931/PESC – Articolo 1, paragrafi 4 e 6 – Regolamento (CE) n. 2580/2001 – Articolo 2, paragrafo 3 – Mantenimento di un’organizzazione nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità coinvolti in atti terroristici – Presupposti – Autorità competente equivalente a un’autorità giudiziaria – Decisione di condanna – Persistenza del rischio di coinvolgimento in attività terroristiche – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva» 1. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo – Decisione di congelamento dei capitali – Mantenimento sulla base di una decisione nazionale di congelamento dei capitali – Presupposti – Prova della persistenza del rischio di coinvolgimento in attività terroristiche – Riferimento alla decisione nazionale che aveva giustificato l’iscrizione iniziale – Decisione che è stata oggetto di un riesame, che consente di concludere per la giustificazione del mantenimento a causa di incidenti recenti – Ammissibilità (Posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, § 6) (v. punti 38, 39) 2. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo – Decisione di congelamento dei capitali – Adozione o mantenimento sulla base di una decisione nazionale avente ad oggetto l’avvio di indagini o di un’azione penale o una condanna – Autorità competente per l’adozione di detta decisione nazionale – Nozione – Autorità non giudiziaria – Inclusione (Posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, § 4) (v. punti 60, 61, 65) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) Hamas sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione europea. ( 1 ) GU C 220 del 1.7.2019 .
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