Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 novembre 2025

Cassazione n. 26366/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza del 19 maggio 2022, il Giudice dell’udienza preliminare delTribunale di Grosseto, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cuiall’art. 609-bis, comma 3, cod. pen.,condannavaXXXXXXXXXXXXXXalla pena didue anni di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 81cpv. e 609-bis cod. pen., perché in tempi diversi e con più azioni esecutive delmedesimo disegno criminoso, con violenza consistita nell’agire insidiosamente erapidamente, costringeva XXXXXXXXXXXXXXXXXX a subire il compimento di attisessuali, disponendo le statuizioni civili e concedendo il beneficio dellasospensione condizionale della pena principale subordinato agli adempimenti dicui all’art. 165, comma 5, cod. pen. ed al risarcimento del danno ex art. 165,comma 1, cod. pen.Con sentenza del 17 novembre 2025, la Corte di appello di Firenzeconfermava la sentenza di primo grado.2.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, XXXXXXXXXXXXXX,tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.2.1.

Con un primo motivo il ricorrente denuncia l’improcedibilità dell’appelloper superamento termini di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen., in combinatodisposto con l’art. 2, commi 3 e 5, l. n. 134 del 2021.Premette la difesa che la sentenza di primo grado del G.U.P. del Tribunale diGrosseto era stata pronunciata il 19/05/2022, con termine per il deposito dellamotivazione sino al 09/07/2022, sicchè, trattandosi di reato commesso in epocasuccessiva al 01/01/2020, operava il termine di improcedibilità triennale,decorrente dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previstodall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza, vale a dire, nel caso dispecie, dal 07/10/2022, con scadenza il 07/10/2025.Per cui, essendo la sentenza di secondo grado stata pronunciata dalla Cortedi appello di Firenze il 17/11/2025, era decorso il termine di improcedibilitàtriennale, non potendo applicarsi la sospensione dei termini ex art. 344-bis,comma 6, cod. proc. pen., disposta dalla Corte di appello di Firenze dall’udienzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA] all’udienza successiva del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per due motivi.Innanzitutto, perché, a fronte della mancanza della cartolina di ricevimento nontrasmessa dall’UNEP incaricata di notificare all’imputato il decreto di citazione agiudizio, sarebbe stato sufficiente sollecitare l’UNEP a comunicare l’esito dellanotifica, senza disporne il rinnovo, previe ricerche, anche perché la notifica avevaavuto già luogo a mani dell’imputato il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

In secondo luogo, a seguitodi quanto disposto all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la notifica all’imputato era stataeseguita il 04/10/2025, sicchè la sospensione disposta dalla Corte di appellodoveva essere limitata al periodo di dodici giorni, dal 22/09/2025 al 04/10/2025,ai sensi dell’art. 344-bis, comma 6, cod. proc. pen., secondo cui la sospensioneopera soltanto tra la data in cui l’Autorità giudiziaria dispone le nuove ricerche ela data in cui la notificazione è effettuata, per cui il termine di improcedibilitàpotrebbe, al più, essere prorogato dal 07/10/2025 al 19/10/2025 e la pronunciaavvenuta in data 17/11/2025 sarebbe comunque successiva alla scadenza deltermine di improcedibilità.2.2.

Con un secondo motivo il ricorrente denuncia la manifesta illogicitàdella motivazione per travisamento di prova decisiva ex art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen.Deduce la difesa che la persona offesa aveva scelto di spostarsi da unacamera in cui viveva con la madre, il suo compagno e gli altri due figli piccoli inaltra stanza dove, invece, sarebbe stata da sola, nonostante fossero giàintervenuti due dei tre episodi denunciati.

Sulla base di tale fatto storico, ladifesa aveva sostenuto che la persona offesa non aveva mai avuto timoredell’imputato e ne aveva anzi favorito gli approcci, inducendolo a credere chefosse consenziente agli stessi, mentre invece la Corte di appello aveva affermatoche il cambiamento della stanza era finalizzato ad evitare l’imputato, in tal modotravisando la prova, ovverosia considerandola in termini incontrovertibilmentedifformi dal “significante”, e inficiando la tenuta logica e l’intera coerenza dellamotivazione in ordine alla insussistenza dell’errore sul consenso.3.

E’ pervenuta memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia delricorrente, con la quale si insiste, in via principale, nella richiesta diannullamento della sentenza per travisamento di prova decisiva e, in subordine,di dichiarazione di improcedibilità dell’azione penale per superamento dei terminidi definizione del giudizio di appello.4.

E’ altresì pervenuta dichiarazione di revoca della costituzione di partecivile da parte della persona offesa.5.

Il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce il superamentodei termini previsti dall'art. 344-bis cod. proc. pen., è fondato nei termini cheseguono, con assorbimento del secondo motivo.5.1.

Occorre premettere che il comma 3 dell'art. 2 della legge n. 134 del2021, il quale detta la norma transitoria secondo cui le disposizioni del comma 2- e, quindi, anche quella dell'art. 344-bis cod. proc. pen., in quanto inserita dallalettera a) dello stesso comma 2 - si applicano ai soli procedimenti diimpugnazione che hanno a oggetto «reati commessi a far data dal 1° gennaio2020».Il reato attribuito al ricorrente è contestato come commesso dal mese digennaio 2021 fino al 17/02/2021, con la conseguente applicabilità, a norma delrichiamato comma 3 dell’art. 2 l. n. 134 del 2021, dell’art. 344-bis cod. proc.pen. al giudizio di appello conclusosi con la decisione impugnata.Tanto premesso, al caso in esame, si applica la disciplina transitoria previstadall'art. 2, comma 5, legge 27 settembre 2021, n. 134, trattandosi diimpugnazione proposta entro la data del 31 dicembre 2024, per cui, consideratoche la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 19 maggio 2022, contermine per il deposito della motivazione sino al 9 luglio 2022, il dies a quo dalquale computare il decorso del termine di improcedibilità è quello del 7 ottobre2022 (novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’art.544 cod. proc. pen.), mentre il termine previsto per la definizione del giudizio disecondo grado davanti alla Corte di appello di Firenze è aumentato, rispetto alpiù ristretto termine "a regime" di due anni, a tre anni («Nei procedimenti di cuial comma 3 nei quali l'impugnazione è proposta entro la data del 31 dicembre2024, i termini previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis del codice diprocedura penale sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e diun anno e sei mesi per il giudizio di cassazione»).Pertanto: 1) il termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. scadeva il09/07/2022; 2) il dies a quo del termine per la definizione del giudizio di appelloera il 07/10/2022; 3) il termine di tre anni entro il quale doveva essere definito,pena l'improcedibilità dell'azione penale, lo stesso giudizio di appello scadeva il07/10/2025.Il giudizio di secondo grado è stato definito il 17/11/2025, quindi oltre iltermine triennale di improcedibilità, in assenza di un periodo di sospensione utilea coprire l’arco temporale tra il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 17/11/2025: infatti, all’udienzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA], indicata nel decreto di citazione per il giudizio di appello, laCorte territoriale, preso atto della non compiuta citazione all’imputato del decretodi citazione per il giudizio di appello, ha disposto il rinnovo della notifica neldomicilio dichiarato, previe ricerche, con sospensione dei termini di cui all’art.544-bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen., rinviando all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La notifica della citazione per il giudizio di appello è intervenuta il04/10/2025, per cui opera la disposizione di cui all’art. 344-bis, comma 6, cod.proc. pen., secondo cui «Quando è necessario procedere a nuove ricerchedell'imputato, ai sensi dell'articolo 159 o dell'articolo 598-ter, comma 2, delpresente codice, per la notificazione del decreto di citazione per il giudizio diappello o degli avvisi di cui all'articolo 613, comma 4, i termini di cui ai commi 1e 2 del presente articolo sono altresì sospesi, con effetto per tutti gli imputati neicui confronti si sta procedendo, tra la data in cui l'autorità giudiziaria dispone lenuove ricerche e la data in cui la notificazione è effettuata».

Ne consegue che ilperiodo di sospensione del decorso del termine di improcedibilità comprende solol’arco temporale di dodici giorni tra il 22/09/2025 e il 04/10/2025, data in cui èstata eseguita la notificazione, con proroga del termine finale di improcedibilitàsino al 19/10/2025, sicchè la sentenza che ha definito il giudizio di appello -pronunciata in data 17/11/2025 - è intervenuta quando il termine diimprocedibilità era ormai spirato.5.2.

Non è ostativa alla pronuncia di improcedibilità l’eventualeinammissibilità del ricorso, avendo questa Corte, nella sua più autorevolecomposizione, affermato che è ammissibile il ricorso per cassazione con il qualesi deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato perprescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente nondichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentitoai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 12602 del17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819); principio applicabile analogicamenteal nuovo istituto della improcedibilità (Sez. 2, n. 1455 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep.2026, Vazquez, Rv. 289263; Sez. 6, n. 41242 del 14/11/2025, Cojocaru, Rv.289037).6.

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, aisensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per improcedibilitàdell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio diappello ex art. 344-bis cod. proc. pen.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata per improcedibilità dell'azione penaleper superamento dei termini di durata massima del giudizio di appello ex art.344-bis c.p.p.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 19 maggio 2022, il Giudice dell’udienza preliminare delTribunale di Grosseto, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cuiall’art. 609-bis, comma 3, cod. pen.,condannavaXXXXXXXXXXXXXXalla pena didue anni di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 81cpv. e 609-bis cod. pen., perché in tempi diversi e con più azioni esecutive delmedesimo disegno criminoso, con violenza consistita nell’agire insidiosamente erapidamente, costringeva XXXXXXXXXXXXXXXXXX a subire il compimento di attisessuali, disponendo le statuizioni civili e concedendo il beneficio dellasospensione condizionale della pena principale subordinato agli adempimenti dicui all’art. 165, comma 5, cod. pen. ed al risarcimento del danno ex art. 165,comma 1, cod. pen.Con sentenza del 17 novembre 2025, la Corte di appello di Firenzeconfermava la sentenza di primo grado.2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, XXXXXXXXXXXXXX,tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.2.1. Con un primo motivo il ricorrente denuncia l’improcedibilità dell’appelloper superamento termini di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen., in combinatodisposto con l’art. 2, commi 3 e 5, l. n. 134 del 2021.Premette la difesa che la sentenza di primo grado del G.U.P. del Tribunale diGrosseto era stata pronunciata il 19/05/2022, con termine per il deposito dellamotivazione sino al 09/07/2022, sicchè, trattandosi di reato commesso in epocasuccessiva al 01/01/2020, operava il termine di improcedibilità triennale,decorrente dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previstodall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza, vale a dire, nel caso dispecie, dal 07/10/2022, con scadenza il 07/10/2025.Per cui, essendo la sentenza di secondo grado stata pronunciata dalla Cortedi appello di Firenze il 17/11/2025, era decorso il termine di improcedibilitàtriennale, non potendo applicarsi la sospensione dei termini ex art. 344-bis,comma 6, cod. proc. pen., disposta dalla Corte di appello di Firenze dall’udienzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA] all’udienza successiva del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per due motivi.Innanzitutto, perché, a fronte della mancanza della cartolina di ricevimento nontrasmessa dall’UNEP incaricata di notificare all’imputato il decreto di citazione agiudizio, sarebbe stato sufficiente sollecitare l’UNEP a comunicare l’esito dellanotifica, senza disporne il rinnovo, previe ricerche, anche perché la notifica avevaavuto già luogo a mani dell’imputato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. In secondo luogo, a seguitodi quanto disposto all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la notifica all’imputato era stataeseguita il 04/10/2025, sicchè la sospensione disposta dalla Corte di appellodoveva essere limitata al periodo di dodici giorni, dal 22/09/2025 al 04/10/2025,ai sensi dell’art. 344-bis, comma 6, cod. proc. pen., secondo cui la sospensioneopera soltanto tra la data in cui l’Autorità giudiziaria dispone le nuove ricerche ela data in cui la notificazione è effettuata, per cui il termine di improcedibilitàpotrebbe, al più, essere prorogato dal 07/10/2025 al 19/10/2025 e la pronunciaavvenuta in data 17/11/2025 sarebbe comunque successiva alla scadenza deltermine di improcedibilità.2.2. Con un secondo motivo il ricorrente denuncia la manifesta illogicitàdella motivazione per travisamento di prova decisiva ex art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen.Deduce la difesa che la persona offesa aveva scelto di spostarsi da unacamera in cui viveva con la madre, il suo compagno e gli altri due figli piccoli inaltra stanza dove, invece, sarebbe stata da sola, nonostante fossero giàintervenuti due dei tre episodi denunciati. Sulla base di tale fatto storico, ladifesa aveva sostenuto che la persona offesa non aveva mai avuto timoredell’imputato e ne aveva anzi favorito gli approcci, inducendolo a credere chefosse consenziente agli stessi, mentre invece la Corte di appello aveva affermatoche il cambiamento della stanza era finalizzato ad evitare l’imputato, in tal modotravisando la prova, ovverosia considerandola in termini incontrovertibilmentedifformi dal “significante”, e inficiando la tenuta logica e l’intera coerenza dellamotivazione in ordine alla insussistenza dell’errore sul consenso.3. E’ pervenuta memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia delricorrente, con la quale si insiste, in via principale, nella richiesta diannullamento della sentenza per travisamento di prova decisiva e, in subordine,di dichiarazione di improcedibilità dell’azione penale per superamento dei terminidi definizione del giudizio di appello.4. E’ altresì pervenuta dichiarazione di revoca della costituzione di partecivile da parte della persona offesa.5. Il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce il superamentodei termini previsti dall'art. 344-bis cod. proc. pen., è fondato nei termini cheseguono, con assorbimento del secondo motivo.5.1. Occorre premettere che il comma 3 dell'art. 2 della legge n. 134 del2021, il quale detta la norma transitoria secondo cui le disposizioni del comma 2- e, quindi, anche quella dell'art. 344-bis cod. proc. pen., in quanto inserita dallalettera a) dello stesso comma 2 - si applicano ai soli procedimenti diimpugnazione che hanno a oggetto «reati commessi a far data dal 1° gennaio2020».Il reato attribuito al ricorrente è contestato come commesso dal mese digennaio 2021 fino al 17/02/2021, con la conseguente applicabilità, a norma delrichiamato comma 3 dell’art. 2 l. n. 134 del 2021, dell’art. 344-bis cod. proc.pen. al giudizio di appello conclusosi con la decisione impugnata.Tanto premesso, al caso in esame, si applica la disciplina transitoria previstadall'art. 2, comma 5, legge 27 settembre 2021, n. 134, trattandosi diimpugnazione proposta entro la data del 31 dicembre 2024, per cui, consideratoche la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 19 maggio 2022, contermine per il deposito della motivazione sino al 9 luglio 2022, il dies a quo dalquale computare il decorso del termine di improcedibilità è quello del 7 ottobre2022 (novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’art.544 cod. proc. pen.), mentre il termine previsto per la definizione del giudizio disecondo grado davanti alla Corte di appello di Firenze è aumentato, rispetto alpiù ristretto termine "a regime" di due anni, a tre anni («Nei procedimenti di cuial comma 3 nei quali l'impugnazione è proposta entro la data del 31 dicembre2024, i termini previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis del codice diprocedura penale sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e diun anno e sei mesi per il giudizio di cassazione»).Pertanto: 1) il termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. scadeva il09/07/2022; 2) il dies a quo del termine per la definizione del giudizio di appelloera il 07/10/2022; 3) il termine di tre anni entro il quale doveva essere definito,pena l'improcedibilità dell'azione penale, lo stesso giudizio di appello scadeva il07/10/2025.Il giudizio di secondo grado è stato definito il 17/11/2025, quindi oltre iltermine triennale di improcedibilità, in assenza di un periodo di sospensione utilea coprire l’arco temporale tra il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 17/11/2025: infatti, all’udienzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA], indicata nel decreto di citazione per il giudizio di appello, laCorte territoriale, preso atto della non compiuta citazione all’imputato del decretodi citazione per il giudizio di appello, ha disposto il rinnovo della notifica neldomicilio dichiarato, previe ricerche, con sospensione dei termini di cui all’art.544-bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen., rinviando all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La notifica della citazione per il giudizio di appello è intervenuta il04/10/2025, per cui opera la disposizione di cui all’art. 344-bis, comma 6, cod.proc. pen., secondo cui «Quando è necessario procedere a nuove ricerchedell'imputato, ai sensi dell'articolo 159 o dell'articolo 598-ter, comma 2, delpresente codice, per la notificazione del decreto di citazione per il giudizio diappello o degli avvisi di cui all'articolo 613, comma 4, i termini di cui ai commi 1e 2 del presente articolo sono altresì sospesi, con effetto per tutti gli imputati neicui confronti si sta procedendo, tra la data in cui l'autorità giudiziaria dispone lenuove ricerche e la data in cui la notificazione è effettuata». Ne consegue che ilperiodo di sospensione del decorso del termine di improcedibilità comprende solol’arco temporale di dodici giorni tra il 22/09/2025 e il 04/10/2025, data in cui èstata eseguita la notificazione, con proroga del termine finale di improcedibilitàsino al 19/10/2025, sicchè la sentenza che ha definito il giudizio di appello -pronunciata in data 17/11/2025 - è intervenuta quando il termine diimprocedibilità era ormai spirato.5.2. Non è ostativa alla pronuncia di improcedibilità l’eventualeinammissibilità del ricorso, avendo questa Corte, nella sua più autorevolecomposizione, affermato che è ammissibile il ricorso per cassazione con il qualesi deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato perprescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente nondichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentitoai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819); principio applicabile analogicamenteal nuovo istituto della improcedibilità (Sez. 2, n. 1455 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep.2026, Vazquez, Rv. 289263; Sez. 6, n. 41242 del 14/11/2025, Cojocaru, Rv.289037).6. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, aisensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per improcedibilitàdell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio diappello ex art. 344-bis cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata per improcedibilità dell'azione penaleper superamento dei termini di durata massima del giudizio di appello ex art.344-bis c.p.p.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 26366/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris