CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25686/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Napoli che, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di furto in abitazione; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla valutazione di attendibilità della persona offesa - è indeducibile in quanto - sul presupposto per cui la deposizione della persona offesa, analiticamente valutata nella sua attendibilità, può essere assunta, anche da sola (e quindi senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.) come prova della responsabilità dell'imputato (ex multis, Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104) - le censure sollevate si risolvono in una inammissibile rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, articolata sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito; - che il secondo motivo - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta qualificazione come privata dimora dei locali di un'associazione - è indeducibile, in quanto si risolve nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) ed è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale dato atto che all'interno dei locali ove si è consumato il furto (riconducibili all'associazione e, quindi, non aperti al pubblico, né accessibili a terzi senza il consenso del titolare) si svolgevano non occasionalmente atti della vita privata (sez. U. n. 31345/17, Rv. 270076); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM P.Q.M