CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2025
Cassazione n. 36788/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di carenza di motivazione per la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 nr. 6 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto palesemente in contrasto con la consolidata giurisprudenza secondo la quale nei reati contro la persona e il patrimonio l'attenuante di cui all'art. 62 nr. 6 cod. pen. è subordinata all'integrale risarcimento del danno comprensivo di quello morale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.