CassazionedecretoSezione 3Decisione del 3 marzo 2025
Cassazione n. 11277/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2595/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA] -intimata- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI VENEZIAn.1222/2024depositata il 20/06/2024. Letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazione del la contro parte, ancorché rimasta intimata , depositata in data 03/03/2025; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio da parte della società intimata. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma,il 17/03/2025.