CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 05191/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2023 della Corte d'appello di Catanzaro. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostitut a Procurat rice generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio relativamente ai capi a ) e c ) per intervenuta prescrizione, con le conseguenti statuizioni; il rigetto nel resto del ricorso e d il rinvio alla C orte di appello di Catanzaro per la determinazione del trattamento sanzionatorioin ordine al capo uditiper le parti civili: - l ' Avv. G raziano R ondinelli del foro di R oma, in qualit à (a) di sostituto processuale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di L amezia T erme in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA]; (b) di sostituto processuale dell' Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa delle parti civili G iamp à G iuseppe cl.69, e [OSCURATO:PERSONA]; (c) di sostituto processuale dell' Avv. S enese G iuseppe del Foro di [OSCURATO:PERSONA] T erme in difesa d ella parte civile G iamp à A ntonio cl.68, GiampàFrancesco cl.37 e [OSCURATO:PERSONA] T ommaso cl.47; (d) di sostituto processuale dell'Avv. M uscimarro A ntonio del F oro di L amezia T erme in difesa di M olinaro [OSCURATO:PERSONA],cl.71, [OSCURATO:PERSONA] e De N isi A ndrea, che ha insistito per il rigetto del ricorso ed hadepositato conclusioni e nota spese per le difese sostituit e ; -l'Avv. F rancesco C olosimo del F oro di R oma, in qualit à di sostituto per delega orale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del F oro di C atanzaro in difesa d ella parte civile [OSCURATO:PERSONA], cl.53 , che ha insistito per il rigetto del ricorso e d ha depositato conclusioni e nota spese; -l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di L amezia T erme in difesa di T orchia V incenzo che si è riporta to ai motivi di ricorso e d alla memoria depositata chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catanzaro, decidendo con le forme del giudizi o abbreviato, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA]: -per molteplici reati di truffa, consistiti nell’avere fraudolentemente carpito i risparmi didiversi clienti che avevano fatto affidamento sulla sua qualifica di consulente della [OSCURATO:PERSONA], inducendo gli stessi a consegnare cospicue sommedi denaro che tratteneva senza effettuare gli investimenti promessi ; -per il reato previsto dall’art. 166, comma 1, lett. a) d.lgs n. 58 del 1998 consistito nell’avere esercitato abusivamente la raccolta del risparmio, senza esserneabilitato; -per il reato di autoriciclaggio consumato trasferendo il denaro provento delle truffe dapprima su conti esteri a lui intestati e , poi, invest endolo su piattaforme online , così dissimulandone definitivamente la provenienza delittuosa. 2. Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che deducevaquanto segue. 2.1. Violazione di legge (art t . 640 e 157 cod. pen.) e vizio di motivazione: le truffe contestate al capo a), contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, non sarebbero “ a consumazione prolungata ”; la struttura del reato contestata sarebbe infatti quell a di una “ truffa contrattuale ” che si consuma quando interviene la deminutio patrimonii ; pertanto , il reat o si sarebbe perfezionato con la stipula del contratto di investimento e la consegna del denaro da parte degli investitori; sarebbe invece irrilevante ai fini della consumazione della truffa il fatto che successivamen te i l ricorrente (a) abbia versato periodicamente a gli investitori somme a titolo di “ interess e” dei presunti investimenti; (b) abbia reinvestito parte del denaro consegnato . Invero, tali condotte sarebbero inidonee a “prolungare” la consumazione della truffa ed integrerebbero dellemere attività post delictum. Nel dettaglio,si deduceva che la corresponsione degli interessi, nonostante il mancato investimento delle somme raccolte, sarebbestata un’azione diretta a d ostacolare lo svelamento delle truffe, ma non av rebbe avuto alcuna funzione decettiva; analoghe considerazioni varrebbero per la somministrazione agli investitori truffati delle false attestazioni di compravendita di titoli dirette a dissimulare il mancato investimento del denaro raccolto. In sintesi, si deduceva che si verserebbein un caso di “truffa contrattuale” che si consuma nel momento della consegna del denaro fraudolentemente carpitoe che, pertanto, avrebbe dovuto essere dichiarata la prescrizione di tutte le truffe contestate,ad eccezione di quelle indicate ai capi 3), 7), 16), 44) e 59 ) dell’editto accusatorio. 2.2. Violazione di legge (art. 166, comma 1, lett. a) d.l. n. 58 del 1998 ) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per il reato contestato al capo b): il ricorrente av rebbe avuto una regolare abilitazione a svolgere l'attività di “consulente finanziario fuori sede ” , sicch é sarebbe assente uno degli elementi costitutivi del reato; a ciò si aggiungeva che l'art . 166 , comma 1, lett . a) , TUF sanziona attività sine titulo di gestione “effettiva” del risparmio, laddove, nel caso di specie non era stata effettuat o nessun investimento; si deduceva , cioè , che , per integrare il reato , non sarebbe sufficiente l'immissione nel mercato delle risorse economiche carpite a l cliente , ma sarebberichiesta un ’ attività di gestione effettiva dei risparmi . In sintesi, si deduceva che non sarebbe stata dimostrata la sussistenza degli elementi costitutivi del reato , atteso che [OSCURATO:PERSONA] av rebbe avuto l’abilitazione allo svolgimento dell’attività di consulente finanziario e, comunque, non avrebbe effettuato alcuna effettiva attività di investimento del denaro provento delle truffe. 2.3.Violazione di legge (art. 648 - ter .1 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine la conferma della responsabilità per il reato di autoriciclaggio: la Corte d'appello non avrebbe tenuto in considerazione gli argomenti allegati con la prima impugnazione c on i quali si contestava la sussistenza del l'elemento oggettivo del reato; si deduceva che lo spostamento del denaro provento delle truffe su conti correnti facenticapo al [OSCURATO:PERSONA] non integrerebbe il reato in quanto non sarebbe idone o a dissimular ne la provenienza illecita ; tale operazione , comunque, non integrerebbe neanche u n investimento finanziario . Nel dettaglio,si deduceva che “[OSCURATO:PERSONA]”, dove le somme risultavano essere state trasferite in prima battuta,non era un intermediario finanziario , ma una società che si limitava a fornire la disponibilità di un conto corrente associato all' e-maildel titolare. Si allegava,infine, che “ [OSCURATO:PERSONA] ” era una società multinazionale di social trading e brokeraggio m u lti asset , sicché , ai fini di sussistenza del reato di autoriciclaggio, avrebbero potuto essere prese in considerazione solo le operazioni confluite su tale piattaforma; tuttavia, per ritenere sussistente il reato,anche in questo caso, sarebbe stato necessario dimostrare che le somme fossero stateeffettivamente investite e d avessero generato un profitto . I l reato di autoriciclaggio, per essere integrato , richiederebbe infatti la sussistenza del “profitto”, sicchéla sua mancata identificazione manifesterebbe la carenza della motivazione,che, nel caso di specie, sarebbe insufficiente anche con riguardo all’indicazione deiriferimenti temporali per l'esatta collocazione dei fatti. La pretermissione delle doglianze dirette a dimostrare il mero godimento personale del denaro lucrato, al netto degli interessi trimestralmente versati ai clienti, avrebbe determinato,inoltre, l’ erronea quantificazione del profitto illecito derivante dal reato presupposto. In sintesi,si deduceva: (a) che il trasferimento di somme tramite bonifico tra due conti correnti intestati alla persona che aveva consumato i reati - presupposto non integrerebbe il delitto di autoriciclaggio per difetto di idoneità dissimulatoria; (b) che “[OSCURATO:PERSONA]” non sarebbe un intermediario finanziario , sicché il passaggio di somme su un conto facente capo a tale società non integrerebbe un “ investimento ” ; (c) che non sarebbe stato indicato il profitto generato dal delitto derivato. M ancherebbero pertanto gli elementi necessari perintegrare il reato , ovvero l'utilizzo del denaro di provenienza illecita in un’attività finanziaria, l'idoneità di s simulatoria delle operazioni di reimpiego e l’identificazione del profitto. 2.4. Violazione di legge (art. 581 cod. proc. pen.; art. 648-ter.1. cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla corretta qualificazione del delitto di autoriciclaggio.Preso atto che veniva esclusa l'aggravante prevista dall'art. 61 n . 5) cod. pen.,la forbice edittale delle truffe che integravano il reato presupposto dell’autoriciclaggio,all'epoca della sua consumazione , andava da “ uno a quattro anni”, sicché la condotta avrebbe dovuto essere ricondotta al la fattispecie attenuata prevista dal comma 2 dell’art. 648 -ter.1 cod. pen., che, con riguardo al tempus commissi delicti, prevedeva un abbattimento di pena della metà rispetto a quella prevista dal primo comma; il doveroso riconoscimento di tale attenuante ad effetto speciale avrebbe dovuto indurre la Corte di appello a ritenere prescritto il reato,essendo decorsi sette anni e mezzo dall’effettuazione, risalente al 9 febbraio 2016 , dell'ultimo versamento operato dal ricorrente sul conto corrente “[OSCURATO:PERSONA] l td”; il mancato inquadramento della condott a nella fattispecie “attenuata” reflui rebbe anche sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, dato che era stato erroneamente ritenuto più grave il delitto di autoriciclaggio, mentre, se fosse stata attribuita alla condotta la corretta qualificazione giuridica,il delitto più grave avrebbe dovuto essere identificato in quello contestato al capo b). In conclusione,si deduceva che l’illegittimità della qualificazione giuridica incideva non solo sul calcolo della prescrizione e sulla maturazione della causa estintiva,ma anche sul calcolo della pena. 2.5. Violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche , denegate nonostante la collaborazione offerta dall'imputato in sede di interrogatorio; si deduceva inoltre che non sarebbe stato considerato che gli interessi percepiti dalle parti civili avrebbero ridimensiona t o il dann o generato dalle truffe, rendendolo meno grave e , dunque, consentendo la concessione del beneficio. 2.6.Violazione di legge (art. 539 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla determinazione delle statuizioni civili . S i deduceva che : (a) alle prescrizione delle condotte consumate prima della pronuncia della sentenza di primo grado sarebbe dovuta conseguire la revoca della condanna al risarcimento del danno riconosciuto alle parti civili in relazioni a lle stesse ; (b) nel calcolo del profitto non sarebbestato valutato quanto trimestralmente versato dal ricorrente alle persone offese con la corresponsione degli interessi;(c) n on sarebbe stato valutato che alcune parti civili avevano sottoscritto una transazione con la banca [OSCURATO:PERSONA] sicché, poiché avevano già ottenuto il risarcimento , avrebbero dovuto essere esclusedal processo; (d) sarebbe illegittima la costituzione di parte civile di [OSCURATO:PERSONA], atteso che l'atto costitutivo sarebbe stato formalizzato in relazione alreato associativo per il quale vi era stata pronuncia di assoluzione in primo grado,il che non consentirebbe di ritenere legittime le statuizioni civili . [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato . Il ricorrente contesta la identificazione del dies a quo del termine di prescrizione delle truffe con quello del “ versamento dell'ultima rata degli interessi”. 1.1. L a truffa si configura , di regola , come reato istantaneo e di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta abbia fatto seguito la deminutio patrimoniidella persona offesa; sicché , nell'ipotesi di truffa contrattuale,il reato si consuma non già quando l’offeso assume, per effetto di artifici o raggiri, l'obbligazione della datio di un bene economico, ma nel momento in cui si realizza l'“effettivo conseguimento”di quel bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato(Sez. U, n. 18 del 21/06/2000, Franzo, Rv. 216429 -01). Tale schema generale è stato oggetto di una interpretazione correttiva nei casi in cui all’azione fraudolenta consegua una deminutio patrimonii che si realizzain modo frazionato e progressivo: in tal caso la truffa è stata considerata “a consumazione prolungata”. Tale tipo di truffa è stata , per lo più , riconosciut a quando ad un’“unicaed iniziale” azione decettiva sia seguito il percepimento a scaglioni del profitto(in tema di truffa agli enti previdenziali: Sez. 2, n. 2576 del 17/12/2021, dep. 2022, Cecere, Rv. 282436 - 01 ; Sez. 2, n. 53667 del 02/12/2016, Bellucci, Rv. 269381 -01). Lo schema della truffa a consumazione prolungata è stato applicato anche al caso dell’intermediario finanziario che, senza autorizzazione, percepisca denaro da investire in operazioni di trading mobiliare quando, a fronte di un accordo iniziale, il cliente effettui periodici versamentidi somme scaglionate nel tempo (c.d. piani di accumulo) (Sez. 2, n. 189 del 21/11/2019, dep. 2020, Bonometti, Rv. 277814 -01). 1.1.1. Tanto premesso, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la truffa debbaconsiderarsi “a consumazione prolungata” non solo quando ad un ’ unica azione fraudolenta segua una deminutio patrimonii scaglionata nel tempo, ma anche quando l’attività decettiva continui allo specifico fine di ostacolare lo svelamento della condotta criminosae di creare nelle vittime l’affidamento necessario per ottenere ulteriori profitti. 1.1.2. Pertanto, nel caso in cui , come in quello in esame, un consulente finanziario raggiri i clienti inducendoli dapprima a stipulare contratti di investimento “fittizi” e, successivamente , ad effettuare ulteriori versamenti, avvalendosi dell’affidamento indotto dalla corresponsione di interessi inesistenti , versati fraudolentemente al solo fine di indurre nei truffati la falsa rappresentazione della fruttuosità dell’operazione, la truffa deve essere considerata “a consumazione prolungata”: la frode , infatti, prende avvio con le trattative, si snoda attraverso la stipula del contratto e prosegue con la fittizia corresponsione di interessi inesistenti. L’ attività fraudolenta deve ritenersi definitivamente conclusa solo con la cessazione della corresponsione degli interessi, momento che, da un lato, individua il termine dell’attività decettiva, e, dall’altro, consente la concreta quantificazione del danno, derivante dallo scomputodalla somma inizialmente investita delle somme corrisposte a titolo di interesse. 1.2. Nel caso in esame, le truff e consumat e dal [OSCURATO:PERSONA] s ono caratterizzate proprio da tale singolare, ma evidente, “ progressione ” in quanto il progetto criminoso non si è “esaurito” con la stipula del contratto e , quindi, con il versamento della prima somma di denaro, ma è stato “prolungato”attraverso la corresponsione periodica degli interessi, attività anch’essapienamente decettiva , in quanto funzionale sia a non disvelare il progetto criminoso sia a d indurre ne i clienti la convinzione che l’investimento fosse regolare e redditizio, i l che , peraltro, consentiva al [OSCURATO:PERSONA] di alimentare la sua attivit à coinvolgendo altr e persone, attiratedal buon esito degli investimenti già effettuati. Si ritiene, cioè, che l’azione fraudolenta si sia protratta nel tempo non solo perché al primo investiment o ne seguivano degli altri, ma anche perché la condotta decettiva necessaria per prolungare l’attività truffaldina è stata costante e reiterata fino al momento della chiusura definitiva dei rapporti con i clienti, avvenuta con la cessazione della corresponsione degli interessi fittizi , momento che determina la conclusione della truffa ed individua il momento in cui il reato si è consumato. 1.2.1. Che la consumazione del reato debba essere identificata nel momento della cessazione della corresponsione degli interessi trova conferma nel fatto che solo con la cessazione di tale attività è stato possibile “definire”il danno patito dalle vittime, determinatodalla sottrazione delle somme incamerate a titolo di interessi dalla somma inizialmente versata. 1.2.2. In conclusione, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che , nel caso in esame , la corresponsione degli interessi aveva - contrariamente a quanto dedotto - una essenziale funzione decettiva in quanto era diretta ad indurre ne i clienti raggirati la percezione della liceità degli investimenti effettuati e della loro redditività (il che peraltro consentiva al [OSCURATO:PERSONA] di attrarre nuovi investitori); a ciò si aggiunge che la deminutio patrimonii conseguente alla perdurante azione fraudolenta , come correttamente ritenuto dalla Corte d'appello, è stata definita in concreto solo nel momento in cui il [OSCURATO:PERSONA] ha smesso di corrispondere gli interessi fittizi ; tale cessazione ha coinciso con l'appropriazione definitiva da parte del [OSCURATO:PERSONA] delle somme carpite e, interrompendo l’attività fraudolenta,ha anche consentito agli investitori di venirea conoscenza della frode e di presentare le querele . 1.3. Il giudice di primo grado, con ermeneusi illegittima, ha ritenuto che il termine di consumazione del reato fosse “ coincidente ” con quello di presentazione delle querele: il [OSCURATO:PERSONA], sul punto, ribadisce che il dies a quodel termine per la presentazione della querela,c oincide con quello in cui si realizza la piena conoscenza dell’azione delittuosa; tale termine è “distinto” dal dies a quo del termine di prescrizione , che , invece, coincide con quello della consumazione del reato, nulla rilevando la consapevolezza dell’offeso. Tuttavia, nel caso di specie, considerata la struttura dellatruffa, il reato risulta consumato nello stesso momento in cui le vittime ne hanno avuto conoscenza , ovvero quandoil [OSCURATO:PERSONA] ha smesso di corrispondere gli interessi. 1.3.1. Il fatto che alla cessazione della corresponsione degli interessi abbia fatto sèguito lo svelamento del progetto criminoso e, dunque, la proposizione delle querele, è una circostanzacorrelata alla struttura delle truffe in giudizio che ha generato, a causa della loro struttura “a consumazione prolungata”, la coincidenza del termine di consumazione del reato, rilevante per la prescrizione, con il momento in cui gli offesi hanno avuto conoscenza dell’attività fraudolenta, rilevante per la presentazione delle querele. 1.3.2. Sul punto l’interpretazione del Tribunale è stata corretta dalla Corte di appello,che ha legittimamente chiarito che l e truffe non si esaurivano con la stipula del contratto,dato c he l'azione decettiva continuava con la fraudolenta corresponsione degli interessifittizi. 1.3.3. Individuato il dies a quo del termine di prescrizione in quello della cessazione di corresponsione degli interessi deve ritenersi che nessuna delle truffe contestate siaprescritta prima della sentenza di appello, pronunciata il 22 novembre 2023, dato che il termine risulta spirato solo il 22 marzo 2024. La prescrizione, per quanto antecedente alla data della presente decisione, non può esserericonosciuta a causa della manifesta infondatezza del motivo: sul punto il [OSCURATO:PERSONA] riafferma che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla mancanza, nell’atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall’art.581 cod. proc. pen., ovvero alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art.129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21 del 11/11/1994,dep. 1995, Cresci, Rv. 199903 - 01; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv.217266 - 01 ). Sez. 5, n. 37528 del 22/10/2020, Kluzer, Rv. 280109 -01 a natura di reato di pericolo esclude la rilevanza del danno nel senso che il danno è in sé connesso all’aver svolto attività di investimento, gestione collettiva del risparmio, offerta di prodotti finanziari, in assenza delle competenze tecniche assicurate dall’abilitazione richiesta (Sez. 5, n. 28157 del 03/02/2015, Lande, Rv. 264916 - 01). Come si osserva in dottrina, il legislatore ha inteso salvaguardare le fondamenta e l’affidabilità del mercato finanziario, anticipando la soglia della tutela, richiedendo che gli operatori siano forniti di requisiti organizzativi, tecnici e di onorabilità che solo l’abilitazione assicura. Dalla richiamata giurisprudenza emerge pertanto che , contrariamente a quanto dedotto,per perfezionare il reato non è necessario che l’operatore non abilitato “investa” il denaro raccolto, dato che lo stesso si perfeziona con la semplice “collazione” dei risparmi quando questa venga effettuata da chi non è abilitato. 2.2.Nel caso in esame, le due sentenze conformi di merito accertavano la condotta criminosa descritta nel capo di imputazione,ovvero che il T orchia , in qualità di consulente finanziario abilitato solo con delibera n. 882 del 13 dicembre 94 emessa dalla Consob all'“offerta fuori sede dei prodotti finanziari”, non era iscritto all'albo dei professionisti abilitati alla “raccolta del risparmio”, sicché l'attività che svolgeva nel collazionare il denaro degli investitori non era supportata dalla necessaria abilitazione. 3. E’ manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso che contesta lamancanza degli elementi costitutivi del delitto di autoriciclaggio. 3.1.[OSCURATO:PERSONA] non intende porsi in contrasto con quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui non integra il delitto di autoriciclaggio il versamento del profitto di furto su conto corrente o su carta di credito prepagata, intestati allo stesso autore del reato presupposto. La Corte ha osservato che tale deposito non può considerarsi, secondo le indicazioni rispettivamente fornite dall'art. 2082 cod. civ. e dall'art. 106 del [OSCURATO:PERSONA] delle leggi in materia bancaria e creditizia, come attività "economica" o "finanziaria", e non costituisce comunque, a mente dell'art. 648-ter.1 cod. pen., attività idonea ad occultare la provenienza delittuosa del denaro oggetto di profitto (Sez. 2, n. 33074 del 14/07/2016, Babuleac, Rv. 267459 -01). Nel caso in esame, e ntrambe le sentenze di merito accertavano che il denaro provento delle truffein prima battuta transitava su conti esteri intestati al [OSCURATO:PERSONA] ( e d, invero, anche a sua moglie ); esclusa la rilevanza per l’integrazione del riciclaggio di questo primo trasferimento, quello che è decisivo ai fini dell’integrazione del reato è il fatto che il denaro è stato im messo su piattaforme di investimento online, attività che impediva la ricostruzione delle movimentazioni attuando la finalità di s simulatoria richiesta dall’art. 648 - ter .1. cod. pen. Dalla ricostruzione delle condotte, effettuata da entrambe le sentenze di merito,è emerso che il [OSCURATO:PERSONA] non si era limitato a depositare il denaro sui suoi conti (aperti sia in Italia che all'estero)ma lo reinvestiva attraverso trasferimenti supiattaforme di investimento estere (pag. 5 della sentenza impugnata). 3.2. Infine, n on può essere accolta la doglianza secondo cui il delitto di autoriciclaggio non sarebbe rinvenibile ne i cas i in cui non sia identificabile un profitto “ulteriore” rispetto a quello derivante dalla consumazione de l reat o presupposto. 3.2.1. Al riguardo corre l’obbligo di rilevare che l’eventuale generazione di un profitto “ulteriore e successivo” rispetto a quell o prodotto dal delitto presupposto è stata oggetto di attenta valutazione da parte della Cassazione nella materia delle confische. Sul punto, secondo un “risalente” orientamento , il prodotto, il profitto o il prezzo del reato di autoriciclaggio non coincidono con il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal reato presupposto, consistendo invecesolo ne gli “ulteriori” proventi conseguiti attraverso l'impiego di questi ultimi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative (tra le altre, Sez. 6, n. 4953 del 20/11/2019, dep. 2020, Cilli, Rv. 278204 - 01). Tale approdo ermeneutico risulta, tuttavia, in via di definitivo superamento: si è affermato infatti che il profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro è costituito dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette adostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, posto che, in assenza di tali operazioni, esse sarebbero destinate a essere sottratte definitivamente, essendo provento del delitto presupposto. La giurisprudenza di legittimitàha precisato che il denaro, i beni o le altre utilità trasferite, ovvero manipolate in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, si prestano ad essere qualificate, comunque, come “prodotto” del reato, rappresentando il “risultato empirico” dell'attività illecita in cui si sostanzia la fattispecie, in quanto tale assoggettabile a vincolo ex art. 648 - quater , comma primo e secondo, cod. pen. (Sez. 2, n. 10218 del 23/01/2024, Meliota, Rv. 286131 - 01; Sez. 5, n. 32176 del 08/05/2024, Bianchi, Rv. 286816 -01). Se così è,il “ profitto ” del delitto di autoriciclaggio dev'essere individuato nell'intero valore dei beni oggetto di condotte dissimulatorie, e non solo nell'ipotetico quid pluris derivante dalla condotta di investimento dissimula toria (Sez. 2, n. 13793 del 14/02/2025, Ghelarducci, Rv. 287870 -01). 3.2.2. IlCollegio ritiene cioè che il disvalore della condotta di autoriciclaggio sia rinvenibile essenzialmente nella r e - immissione nel circuito legale di beni proventodi una pregressa attività illecita e che, per la consumazione del reato , sia sufficiente la sussistenza di una condotta di investimento con idoneità dissimulatoria; il profitto del reato puòdunque coincidere con quello generato dai delitti presupposto. Seguendo tale ermeneusi, contrariamente a quanto dedotto, non è affatto necessario che per integrare il delitto di autoriciclaggio sia necessario identificare il profitto dell’attività di re-immissione dei beni di provenienza illecita nel circuito legale: la sussistenza del profitto è dunque un elemento “eventuale”, non necessario per integrare il reato di autoriciclaggio che sussiste ogni volta che l’autore del reato presupposto ne investa il provento con finalità dissimulatorie. 4. Il quarto motivo di ricorso è, invece, fondato ed il suo accoglimento implica l'assorbimento delle doglianze proposte con il quinto motivo di ricorso con il quale si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 4.1. Come rilevato dal ricorrente l'eliminazione della circostanza aggravante prevista dall'art.61, quinto comma , cod . pen . - decisa già dal giudice di primo grado - implica la qualificazione delle truffe che costituiscono il delitto presupposto del riciclaggio contestato al [OSCURATO:PERSONA] come truffe “ semplici ” punite con una pena che va dai sei mesi ai tre anni di reclusione; tale forbice edittale implica l'applicazione della diminuente ad effetto speciale prevista, all'epoca della consumazione delreato, dal comma secondo dell'art . 648 - ter .1 cod. pen. (ora la fattispecie di lieve entità è punita dal comma terzo dell’art. 648-ter.1. cod. pen.) che, all’epoca dei fatti, p revedeva che si applicasse la reclusione da uno a quattro anni (e della multa da 2.500 a 25.000 euro) ogni volta che il denaro e beni e le altre utilità provenivano dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinqueanni. 4.2. La non manifesta infondatezza delle doglianze proposte con il ricorso nei confronti della conferma del corretto inquadramento del reato di autoriciclaggionella fattispecie - in allora prevista dall’art. 648 - ter .1, comma 2, cod. pen.- implica il rilevamento del decorso del termine di prescrizione . La rideterminazione della forbice edittale del reato contestato al capo c) ha, infatti, influenza anche sulla identificazione del termine di prescrizione, che risulta spirato il 21 settembre 2024, dopo la pronuncia della sentenza di appello risalente al 22 novembre 2023. L’inquadramento delcontestato delitto di autoriciclaggio nella fattispecie “di lieve entità” incide anche sulla legittimità della determinazione del trattamento sanzionatorio in quanto, così riqualificato, il reato , tenuto conto del la normativa vigente al tempo della consumazione dello stesso,perde la connotazione di reato più grave. Il delitto di maggiore gravità risulta invece essere quello descritto al capo b):sul punto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro solo per la determinazione del trattamento sanzionatorio. 4.3. In caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali– come rilevato nella fattispecie – i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966 -01). 5. Manifestamente infondato è il sesto ed ultimo motivo di ricorso. Circa la legittimità della costituzione della [OSCURATO:PERSONA], l a Corte d'appello legittimamente ha rilevatoche la richiesta di rinvio a giudizio era stat a integrata con l’indicazione anche della [OSCURATO:PERSONA] nell’elenco delle parti civili e che la legittimazione della banca alla costituzione era indiscussa in quanto la aveva riportatoun ingente danno c onseguente alle truffe . Le doglianze proposte nei confronti della condanna al risarcimentodel danno patito delle parti civili non sono proponibili in questa sede in quanto, i giudici di merito hanno inflitto una condanna “generica”, devolvendo al giudice civile la determinazione dell'effettivo danno patito, valutazione che implica anche la valutazione dell’atto transattivo che le parti civili hanno esplicitamente definito “parziale” (come affermato dallo stesso appellante a pag. 35 della prima impugnazione). 6. Alla pronuncia consegue la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili, “estranee” al successivo giudizio di rinvio: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella misura complessiva di euro 3.686,00 oltre accessori di legge; [OSCURATO:PERSONA] nella misura di euro 3.636,00 oltre accessori di legge; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella misura complessiva di euro 3.686,00 oltre accessori di legge; [OSCURATO:PERSONA] nella misura di euro 3.686,00 oltre accessori di legge; [OSCURATO:PERSONA] nella misura di euro 3.686,00oltre accessori di legge. Quanto, infine, alla richiesta di liquidazione presentata fuori udienza da difensore di [OSCURATO:PERSONA],il [OSCURATO:PERSONA] ribadisce che, nel caso in cui il giudizio si sia svolto con contraddittorio orale e non cartolare, è necessario che la parte richiedente abbia partecipato effettivamente all'udienza di discussione ovvero abbia esercitato in concreto le facoltà difensive previste dal codice, non essendo sufficiente per far maturare il diritto alla liquidazione la mera presentazione di memoria e/o conclusioni scritte fuori udienza (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581-03): da qui il rigetto della richiesta di liquidazione delle spese presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M Previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648-ter.1, terzo comma, cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al capo c) perché estinto per prescrizione. D ichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità per i capi a) e b). Rinvia per nuovo giudizio,ai soli fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro in relazione ai capi a) e b). Condanna l'imputato al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella misura complessiva di euro 3.686,00 oltre accessori di legge; [OSCURATO:PERSONA] nella misura di euro 3.686,00 oltre accessori di legge; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella misura complessiva di euro 3.686,00 oltre accessori di legge; [OSCURATO:PERSONA] nella misura di euro 3.686,00 oltre accessori di legge; [OSCURATO:PERSONA] nella m