CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2023
Cassazione n. 43729/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZik sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e le conclusioni depositate dalla parte civile; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata sotto il profilo motivazionale in punto di responsabilità, è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 3 e 4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il delitto di truffa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Rilevato che non vanno liquidate le spese a favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] in considerazione del fatto che la memoria conclusiva depositata, in data 20/09/2023, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] a cagione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale, in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. U., n. 877 del 14/7/2022, Sacchettino, Rv. 283886 - 01). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] gliere estensore [OSCURATO:PERSONA]