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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 37664/2023

Testo disponibile della fonte

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ale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e i motivi nuovi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Venezia rigettava la richiesta di riesame che era stato proposta, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Treviso con la quale era stata applicata allo stesso Rudi la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di rapina pluriaggravata in concorso commessa in Altivole (TV) la tarda sera del 9 agosto 2021 nell'abitazione dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ai danni degli stessi.

2. Avverso la menzionata ordinanza del 18/01/2023 del Tribunale di Venezia, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 273 dello stesso codice, e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorrente deduce che, avendo il Tribunale di Venezia escluso dal novero degli indizi di colpevolezza il riconoscimento fotografico dell'indagato - come persona che, il pomeriggio del giorno della rapina, aveva fatto, in un negozio sito in [OSCURATO:PERSONA] di Lupari (PD), gli acquisti di abbigliamento il cui scontrino era stato rinvenuto all'interno dell'autovettura Mercedes che era stata utilizzata dai rapinatori per commettere il reato - che era stato effettuato dalla commessa del predetto negozio, i restanti indizi, valorizzati dallo stesso Tribunale di Venezia, non presenterebbero il requisito della gravità necessario per la sottoposizione a misure cautelari.

Il ricorrente rappresenta in proposito che: a) quanto all'indizio costituito dal fatto che, il 9 luglio 2021 (un mese prima della rapina), il Rudi era stato controllato mentre si trovava sull'autovettura Mercedes che era stata utilizzata per commettere la rapina, tale circostanza potrebbe «essere utile ad affermare che [il Rudi] conoscesse il proprietario del mezzo in questione, ma sarebbe certo inidonea ad affermare che un mese dopo lo stesso si trovasse ancora a bordo della suddetta Mercedes»; b) quanto all'indizio dell'«utilizzo continuo», dalla data dell'attivazione, dell'utenza cellulare italiana (con numeri finali 089) che era stata rinvenuta all'interno della stessa Mercedes, che tale utenza «non è in alcun modo attribuibile al Rudi, non vi è un solo atto d'indagine nel quale si affermi tale dato.

Tanto che, persino nell'informativa finale dei Carabinieri datata 11 gennaio 2022, il titolare di tale utenza viene indicato come ignoto»; c) quanto all'indizio del rinvenimento, sempre all'interno dell'automobile Mercedes, di un telefono cellulare al quale era stata in precedenza abbinata l'utenza cellulare albanese del Rudi, che questi «potrebbe avere avuto in precedenza contatti sia con il titolare della macchina che con l'utilizzatore del telefono in questione, ma tale circostanza non potrà mai essere da sola sufficiente ad affermare che il Rudi sia stato concorrente nella rapina».

3. Il ricorrente ha presentato motivi nuovi, con i quali ha ribadito che gli indizi valorizzati dal Tribunale di Venezia non si potrebbero ritenere gravi sia perché «temporalmente collocati in periodi sensibilmente distanti dal fatto di reato» sia perché «essi, di per sé, singolarmente considerati, sono ambigui e poco circostanziati, in quanto attestano una qualche connessione tra l'indagato e i soggetti che hanno commesso la rapina contestata, ma non possono e non potranno mai dimostrare, seppure secondo i principi della probatio minor vigenti in sede de libertate, la sua partecipazione al reato» e ha ulteriormente specificamente rappresentato che: a) quanto all'affermata disponibilità dell'automobile Mercedes, che tale affermazione del Tribunale di Venezia sarebbe 2 ((1 smentita sia dal fatto che, in occasione del menzionato controllo del 9 luglio 2021, tale automobile era condotta da [OSCURATO:PERSONA], mentre egli era solo trasportato, sia dal fatto che la stessa automobile era stata sottoposta a controllo anche il 22 luglio 2021 a Riccione e a bordo della medesima vi erano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e non [OSCURATO:PERSONA], circostanze che dovrebbero portare a ritenere che la disponibilità dell'automobile Mercedes fosse, piuttoso, dell'Alla; b) quanto all'indizio, valorizzato dal Tribunale di Venezia, che il Rudi avrebbe avuto l'«utilizzo continuo» dell'utenza italiana (con numeri finali 089) che era stata rinvenuta all'interno dell'autovettura Mercedes, che «la circostanza che l'utenza [albanese] intestata a Rudi e quella [italiana] finale -089 siano associate allo stesso IMEI a distanza di poche ore non prova necessariamente che l'utilizzatore di quest'ultima fosse proprio l'indagato, potendo essere un altro soggetto, certo in compagnia del Rudi, che si alternava col medesimo nell'utilizzo del telefono cellulare rinvenuto presso la Mercedes» e che, dall'annotazione del 15 febbraio 2022 dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], risultava che, dal 17 luglio 2021 al 6 agosto 2021, l'utenza albanese del Rudi fu associata a un altro IMEI, «dunque a un altro telefono del tutto estraneo ai fatti di causa», considerazioni che consentirebbero di concludere che «[OSCURATO:PERSONA] non ebbe in uso continuativo (come sostiene il Collegio) il menzionato telefono; che certamente fosse contiguo a taluno che utilizzava quel telefono; e che a tutto concedere ebbe in uso quel telefono sporadicamente, non esclusivamente, ed a notevole distanza temporale dai fatti di causa»; c) «[p]er quanto concerne l'altro telefono cellulare, sempre dall'annotazione citata si evince che l'utenza albanese di Rudi venne ad esso associata il 9 giugno 2021 (dunque due mesi prima del fatto di causa), mentre successivamente si sono ad esso appoggiate numerose altre schede intestate a vari personaggi, che sarebbe arbitrario ricondurre alla persona dell'indagato». [OSCURATO:PERSONA]

1. L'unico motivo e i motivi nuovi - i quali tutti, per la loro stretta connessione, devono essere esaminati congiuntamente - non sono fondati.

2. Occorre preliminarmente rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo chiarito che, «[i]n tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti 3 aR rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez.

U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828- 01).

Tale orientamento, dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi e al quale intende, perciò, dare continuità, è stato ribadito anche in pronunce più recenti di questa Corte (tra le altre: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460- 01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01).

Da ciò consegue che «[I]'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art.273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito)» (tra le altre: Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01).

Ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari «gravi indizi di colpevolezza» non corrispondono agli «indizi» intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1-bis dell'art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Kumbulla, Rv. 281019-01).

In tema di applicazione di misure cautelari personali, la gravità degli indizi di colpevolezza postula una considerazione non frazionata ma coordinata degli stessi, che consenta di verificare se la valutazione sinottica di essi sia o meno idonea a sciogliere le eventuali incertezze o ambiguità discendenti dall'esame parcellizzato dei singoli elementi di prova, e ad apprezzare quindi la loro effettiva portata dimostrativa e la loro congruenza rispetto al tema di indagine prospettato nel capo di imputazione provvisoria (Sez. 1, n. 39125 del 22/09/2015, Filippone, Rv. 264780-01).

3. Richiamati tali principi, affermati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, si deve rilevare che il Tribunale di Venezia ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi della partecipazione del Rudi alla rapina a lui contestata sulla base dei seguenti, complessivi, elementi.

Anzitutto, la presenza del Rudi, verificata in occasione di un controllo effettuato il precedente 9 luglio 2021, nell'automobile Mercedes che era stata utilizzata per commettere la rapina.

Quanto alle contestazioni del ricorrente in ordine a tale elemento, si deve osservare che il fatto che, il 9 luglio 2021, il Rudi potesse essere solo trasportato e che, il 22 luglio 2021, in occasione di un altro controllo dell'autovettura Mercedes, il Rudi non si trovasse a bordo, non rende manifestamente illogico ritenere, come ha fatto il Tribunale di Venezia, che il Rudi potesse disporre della menzionata automobile, essendo ciò possibile anche per il tramite di altri soggetti.

In secondo luogo, l'utilizzo, da parte del Rudi, dell'utenza italiana con numeri finali 089 che era stata rinvenuta all'interno dell'automobile Mercedes, utilizzazione che è stata ritenuta dal Tribunale di Venezia sulla base del fatto che tale utenza italiana era stata abbinata allo stesso dispositivo (cioè allo stesso IMEI) al quale era stata associata l'utenza albanese del Rudi.

Quanto alle contestazioni del ricorrente in ordine a tale elemento, si deve osservare che: a) quanto alla contestazione secondo cui l'abbinamento delle due utenze allo stesso dispositivo «non prova necessariamente che l'utilizzatore» dell'utenza italiana fosse il Rudi, «potendo essere un altro soggetto, certo in compagnia del Rudi, che si alternava col medesimo nell'utilizzo del telefono cellulare rinvenuto presso la Mercedes», essa costituisce, all'evidenza, una mera e generica congettura, sprovvista di qualsiasi specificità, prima ancora che di riscontri; b) quanto alla contestazione secondo cui, come risulterebbe dall'invocata annotazione del 15 febbraio 2022 dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], dal 17 luglio 2021 al 6 agosto 2021, l'utenza albanese del Rudi sarebbe stata associata a un altro IMEI e, quindi, a un altro apparecchio, essa non esclude, evidentemente, che l'utenza italiana, rinvenuta nella Mercedes, in quanto era stata abbinata allo stesso dispositivo al quale era stata abbinata l'utenza albanese del Rudi, fosse in uso allo stesso Rudi.

In terzo luogo, la presenza del Rudi, ricavabile dall'esame dei tabulati della menzionata utenza italiana: a) nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Lupari in una data e in un orario compatibili con quelli in cui alcuni dei rapinatori entrarono nel negozio di abbigliamento sito in quel Comune per fare acquisti di abbigliamento il cui scontrino era stato rinvenuto all'interno dell'autovettura Mercedes; b) a partire dalle prime ore della sera del giorno della rapina (9 agosto 2021) nell'area in cui si trovava l'abitazione delle persone offese.

In quarto luogo, lo spegnimento dell'utenza albanese del Rudi tre giorni prima della rapina e l'utilizzo, successivamente, della sola utenza italiana, «dedicata alla commissione del reato».Infine, il rinvenimento, all'interno dell'autovettura Mercedes, di un telefono al quale era stata precedentemente abbinata l'utenza albanese del Rudi.

Quanto alle contestazioni del ricorrente in ordine a tale elemento, secondo cui il Rudi «potrebbe avere avuto in precedenza contatti [...] con l'utilizzatore del telefono in questione» e, come risulterebbe dalla già menzionata annotazione del Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], l'utenza albanese dell'indagato sarebbe stata associata a tale telefono due mesi prima della rapina (il 9 giugno 2021) «mentre successivamente si sono ad esso appoggiate numerose altre schede intestate a vari personaggi», si deve osservare che tali contestazioni non rendono manifestamente illogico ritenere, come ha fatto il Tribunale di Venezia, che il Rudi disponesse del menzionato telefono.

Ciò rilevato e considerato, il Collegio ritiene che, col reputare che il complesso di tali ricordati dati probatori - valutati non separatamente ma, come è necessario fare, coordinati tra loro e globalmente apprezzati secondo logica - assumessero la valenza che è richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen., il Tribunale di Venezia abbia fornito un'adeguata dimostrazione della gravità indiziaria della partecipazione del Rudi alla contestata rapina, nei termini di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, Tiganciuc, Rv. 284299-02) che sono richiesti per l'applicazione di una misura cautelare personale.

4. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Poiché dal presente provvedimento non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, si deve disporre, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., che copia dello stesso provvedimento sia trasmessa, a cura della Cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis dello stesso art. 94.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condann

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e i motivi nuovi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Venezia rigettava la richiesta di riesame che era stato proposta, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Treviso con la quale era stata applicata allo stesso Rudi la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di rapina pluriaggravata in concorso commessa in Altivole (TV) la tarda sera del 9 agosto 2021 nell'abitazione dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ai danni degli stessi. 2. Avverso la menzionata ordinanza del 18/01/2023 del Tribunale di Venezia, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 273 dello stesso codice, e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente deduce che, avendo il Tribunale di Venezia escluso dal novero degli indizi di colpevolezza il riconoscimento fotografico dell'indagato - come persona che, il pomeriggio del giorno della rapina, aveva fatto, in un negozio sito in [OSCURATO:PERSONA] di Lupari (PD), gli acquisti di abbigliamento il cui scontrino era stato rinvenuto all'interno dell'autovettura Mercedes che era stata utilizzata dai rapinatori per commettere il reato - che era stato effettuato dalla commessa del predetto negozio, i restanti indizi, valorizzati dallo stesso Tribunale di Venezia, non presenterebbero il requisito della gravità necessario per la sottoposizione a misure cautelari. Il ricorrente rappresenta in proposito che: a) quanto all'indizio costituito dal fatto che, il 9 luglio 2021 (un mese prima della rapina), il Rudi era stato controllato mentre si trovava sull'autovettura Mercedes che era stata utilizzata per commettere la rapina, tale circostanza potrebbe «essere utile ad affermare che [il Rudi] conoscesse il proprietario del mezzo in questione, ma sarebbe certo inidonea ad affermare che un mese dopo lo stesso si trovasse ancora a bordo della suddetta Mercedes»; b) quanto all'indizio dell'«utilizzo continuo», dalla data dell'attivazione, dell'utenza cellulare italiana (con numeri finali 089) che era stata rinvenuta all'interno della stessa Mercedes, che tale utenza «non è in alcun modo attribuibile al Rudi, non vi è un solo atto d'indagine nel quale si affermi tale dato. Tanto che, persino nell'informativa finale dei Carabinieri datata 11 gennaio 2022, il titolare di tale utenza viene indicato come ignoto»; c) quanto all'indizio del rinvenimento, sempre all'interno dell'automobile Mercedes, di un telefono cellulare al quale era stata in precedenza abbinata l'utenza cellulare albanese del Rudi, che questi «potrebbe avere avuto in precedenza contatti sia con il titolare della macchina che con l'utilizzatore del telefono in questione, ma tale circostanza non potrà mai essere da sola sufficiente ad affermare che il Rudi sia stato concorrente nella rapina». 3. Il ricorrente ha presentato motivi nuovi, con i quali ha ribadito che gli indizi valorizzati dal Tribunale di Venezia non si potrebbero ritenere gravi sia perché «temporalmente collocati in periodi sensibilmente distanti dal fatto di reato» sia perché «essi, di per sé, singolarmente considerati, sono ambigui e poco circostanziati, in quanto attestano una qualche connessione tra l'indagato e i soggetti che hanno commesso la rapina contestata, ma non possono e non potranno mai dimostrare, seppure secondo i principi della probatio minor vigenti in sede de libertate, la sua partecipazione al reato» e ha ulteriormente specificamente rappresentato che: a) quanto all'affermata disponibilità dell'automobile Mercedes, che tale affermazione del Tribunale di Venezia sarebbe 2 ((1 smentita sia dal fatto che, in occasione del menzionato controllo del 9 luglio 2021, tale automobile era condotta da [OSCURATO:PERSONA], mentre egli era solo trasportato, sia dal fatto che la stessa automobile era stata sottoposta a controllo anche il 22 luglio 2021 a Riccione e a bordo della medesima vi erano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e non [OSCURATO:PERSONA], circostanze che dovrebbero portare a ritenere che la disponibilità dell'automobile Mercedes fosse, piuttoso, dell'Alla; b) quanto all'indizio, valorizzato dal Tribunale di Venezia, che il Rudi avrebbe avuto l'«utilizzo continuo» dell'utenza italiana (con numeri finali 089) che era stata rinvenuta all'interno dell'autovettura Mercedes, che «la circostanza che l'utenza [albanese] intestata a Rudi e quella [italiana] finale -089 siano associate allo stesso IMEI a distanza di poche ore non prova necessariamente che l'utilizzatore di quest'ultima fosse proprio l'indagato, potendo essere un altro soggetto, certo in compagnia del Rudi, che si alternava col medesimo nell'utilizzo del telefono cellulare rinvenuto presso la Mercedes» e che, dall'annotazione del 15 febbraio 2022 dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], risultava che, dal 17 luglio 2021 al 6 agosto 2021, l'utenza albanese del Rudi fu associata a un altro IMEI, «dunque a un altro telefono del tutto estraneo ai fatti di causa», considerazioni che consentirebbero di concludere che «[OSCURATO:PERSONA] non ebbe in uso continuativo (come sostiene il Collegio) il menzionato telefono; che certamente fosse contiguo a taluno che utilizzava quel telefono; e che a tutto concedere ebbe in uso quel telefono sporadicamente, non esclusivamente, ed a notevole distanza temporale dai fatti di causa»; c) «[p]er quanto concerne l'altro telefono cellulare, sempre dall'annotazione citata si evince che l'utenza albanese di Rudi venne ad esso associata il 9 giugno 2021 (dunque due mesi prima del fatto di causa), mentre successivamente si sono ad esso appoggiate numerose altre schede intestate a vari personaggi, che sarebbe arbitrario ricondurre alla persona dell'indagato». [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo e i motivi nuovi - i quali tutti, per la loro stretta connessione, devono essere esaminati congiuntamente - non sono fondati. 2. Occorre preliminarmente rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo chiarito che, «[i]n tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti 3 aR rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828- 01). Tale orientamento, dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi e al quale intende, perciò, dare continuità, è stato ribadito anche in pronunce più recenti di questa Corte (tra le altre: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460- 01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01). Da ciò consegue che «[I]'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art.273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito)» (tra le altre: Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01). Ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari «gravi indizi di colpevolezza» non corrispondono agli «indizi» intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1-bis dell'art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Kumbulla, Rv. 281019-01). In tema di applicazione di misure cautelari personali, la gravità degli indizi di colpevolezza postula una considerazione non frazionata ma coordinata degli stessi, che consenta di verificare se la valutazione sinottica di essi sia o meno idonea a sciogliere le eventuali incertezze o ambiguità discendenti dall'esame parcellizzato dei singoli elementi di prova, e ad apprezzare quindi la loro effettiva portata dimostrativa e la loro congruenza rispetto al tema di indagine prospettato nel capo di imputazione provvisoria (Sez. 1, n. 39125 del 22/09/2015, Filippone, Rv. 264780-01). 3. Richiamati tali principi, affermati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, si deve rilevare che il Tribunale di Venezia ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi della partecipazione del Rudi alla rapina a lui contestata sulla base dei seguenti, complessivi, elementi. Anzitutto, la presenza del Rudi, verificata in occasione di un controllo effettuato il precedente 9 luglio 2021, nell'automobile Mercedes che era stata utilizzata per commettere la rapina. Quanto alle contestazioni del ricorrente in ordine a tale elemento, si deve osservare che il fatto che, il 9 luglio 2021, il Rudi potesse essere solo trasportato e che, il 22 luglio 2021, in occasione di un altro controllo dell'autovettura Mercedes, il Rudi non si trovasse a bordo, non rende manifestamente illogico ritenere, come ha fatto il Tribunale di Venezia, che il Rudi potesse disporre della menzionata automobile, essendo ciò possibile anche per il tramite di altri soggetti. In secondo luogo, l'utilizzo, da parte del Rudi, dell'utenza italiana con numeri finali 089 che era stata rinvenuta all'interno dell'automobile Mercedes, utilizzazione che è stata ritenuta dal Tribunale di Venezia sulla base del fatto che tale utenza italiana era stata abbinata allo stesso dispositivo (cioè allo stesso IMEI) al quale era stata associata l'utenza albanese del Rudi. Quanto alle contestazioni del ricorrente in ordine a tale elemento, si deve osservare che: a) quanto alla contestazione secondo cui l'abbinamento delle due utenze allo stesso dispositivo «non prova necessariamente che l'utilizzatore» dell'utenza italiana fosse il Rudi, «potendo essere un altro soggetto, certo in compagnia del Rudi, che si alternava col medesimo nell'utilizzo del telefono cellulare rinvenuto presso la Mercedes», essa costituisce, all'evidenza, una mera e generica congettura, sprovvista di qualsiasi specificità, prima ancora che di riscontri; b) quanto alla contestazione secondo cui, come risulterebbe dall'invocata annotazione del 15 febbraio 2022 dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], dal 17 luglio 2021 al 6 agosto 2021, l'utenza albanese del Rudi sarebbe stata associata a un altro IMEI e, quindi, a un altro apparecchio, essa non esclude, evidentemente, che l'utenza italiana, rinvenuta nella Mercedes, in quanto era stata abbinata allo stesso dispositivo al quale era stata abbinata l'utenza albanese del Rudi, fosse in uso allo stesso Rudi. In terzo luogo, la presenza del Rudi, ricavabile dall'esame dei tabulati della menzionata utenza italiana: a) nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Lupari in una data e in un orario compatibili con quelli in cui alcuni dei rapinatori entrarono nel negozio di abbigliamento sito in quel Comune per fare acquisti di abbigliamento il cui scontrino era stato rinvenuto all'interno dell'autovettura Mercedes; b) a partire dalle prime ore della sera del giorno della rapina (9 agosto 2021) nell'area in cui si trovava l'abitazione delle persone offese. In quarto luogo, lo spegnimento dell'utenza albanese del Rudi tre giorni prima della rapina e l'utilizzo, successivamente, della sola utenza italiana, «dedicata alla commissione del reato».Infine, il rinvenimento, all'interno dell'autovettura Mercedes, di un telefono al quale era stata precedentemente abbinata l'utenza albanese del Rudi. Quanto alle contestazioni del ricorrente in ordine a tale elemento, secondo cui il Rudi «potrebbe avere avuto in precedenza contatti [...] con l'utilizzatore del telefono in questione» e, come risulterebbe dalla già menzionata annotazione del Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], l'utenza albanese dell'indagato sarebbe stata associata a tale telefono due mesi prima della rapina (il 9 giugno 2021) «mentre successivamente si sono ad esso appoggiate numerose altre schede intestate a vari personaggi», si deve osservare che tali contestazioni non rendono manifestamente illogico ritenere, come ha fatto il Tribunale di Venezia, che il Rudi disponesse del menzionato telefono. Ciò rilevato e considerato, il Collegio ritiene che, col reputare che il complesso di tali ricordati dati probatori - valutati non separatamente ma, come è necessario fare, coordinati tra loro e globalmente apprezzati secondo logica - assumessero la valenza che è richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen., il Tribunale di Venezia abbia fornito un'adeguata dimostrazione della gravità indiziaria della partecipazione del Rudi alla contestata rapina, nei termini di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, Tiganciuc, Rv. 284299-02) che sono richiesti per l'applicazione di una misura cautelare personale. 4. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Poiché dal presente provvedimento non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, si deve disporre, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., che copia dello stesso provvedimento sia trasmessa, a cura della Cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis dello stesso art. 94. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condann
Sentenza Cassazione n. 37664/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris