CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 29026/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]° nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della formula assolutoria e sostituirla con quella il fatto non costituisce reato con il rigetto degli altri motivi del ricorso. E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, in difesa della parte civile ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata condannando l'imputato al risarcimento di tutti i danni. Deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] che insiste per la dichiarazione di inammissibilità o in subordine per il rigetto del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legale rappresentante dell'[OSCURATO:PERSONA] che riportandosi alle conclusioni si associa alle richieste del difensore del [OSCURATO:PERSONA]. Deposita procura speciale ex art. 100 c.p.p. Deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ed anche in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA (delega orale) in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale, riportandosi alle conclusioni, si associa alle richieste del difensore del [OSCURATO:PERSONA] e insiste per l'annullamento dell'impugnata sentenza con ogni conseguenza di legge. Deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'Appello di Roma, con sentenza in data 22 Febbraio 2021 ha confermato la decisione del Tribunale di Roma, assunta all'esito di giudizio abbreviato, che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di avere provocato per colpa il crollo di edificio presso il condominio di [OSCURATO:PERSONA]° 70 in Roma in data 22 Gennaio 2016. 2. All'imputato veniva contestato in qualità di proprietario dell'immobile sito al quinto piano del suddetto condominio e quale estensore della [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle opere di ristrutturazione della propria abitazione, di avere concorso con colpa alla determinazione dell'evento disastroso consistito nel cedimento dei pilastri e nel conseguente cedimento e crollo della porzione sommitale del fabbricato condominiale, nei piani V, VI e VII. Profili di colpa erano ravvisati nel fatto di avere egli commissionato i lavori di ristrutturazione al presunto arch.CANEPA, legale rappresentante della EDILARCH 88 s.r.I., che redigeva il progetto senza possedere le competenze professionali necessarie; nell'avere, quale committente e proprietario, redatto la CILA insieme al geom.MATTEI, che materialmente l'aveva presentata, sottovalutando l'impatto delle lavorazioni previste in un progetto che prevedeva "la demolizione di tutte le tramezzature", materialmente formulato da soggetto privo di competenze tecniche necessarie a valutare i rischi che l'esecuzione di un tale progetto comportava; per avere sottovalutato la rilevanza dei lavori e avere omesso di verificare la idoneità tecnico professionale dell'impresa esecutrice, prima dell'inizio dei lavori, stante la portata della demolizione di tutte le tramezzature prevista nel progetto; per avere omesso di nominare un direttore dei lavori che nel caso in specie sarebbe stato opportuno e consigliabile sia in ragione della consistenza dei lavori da eseguire, sia ai fini della sorveglianza dell'impresa appaltatrice cui era rimessa la gestione del cantiere a fronte di un progetto macroscopicamente inadeguato e carente dell'analisi dei luoghi e dei dati. 3. La Corte di Appello di Roma, decidendo sugli appelli del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma e della parte civile Condominio di [OSCURATO:PERSONA] 70 in persona del legale rappresentante, nel richiamare la motivazione della sentenza di primo grado escludeva la ricorrenza dei profili di colpa indicati nell'editto accusatorio in capo al 1 T committente dei lavori e proprietario della porzione immobiliare da cui si era innescato il cedimento dei pilastri dell'edificio condominiale. 3.1 Ribadite le cause del crollo nel cedimento strutturale dei pilastri portanti dell'appartamento sito al quinto piano di proprietà dell'imputato in ragione della pressione esercitata dalle porzioni sovrastanti determinata dalla diversa distribuzione dei pesi all'esito della demolizione delle tramezzature interne, escludeva che l'imputato avesse concorso con colpa, in ciascuna delle fasi tecniche indicate in imputazione (progettazione, scelta dei professionisti e delle ditte incaricate, esecuzione degli interventi) a determinare il crollo delle porzioni dell'edificio condominiale. In particolare evidenziava che ogni incombente tecnico era stato affidato, mediante contratto, a professionisti e a imprese che si erano assunte l'onere delle scelte tecniche sia in fase progettuale che esecutiva; che l'imputato era sprovvisto di competenze tecniche specifiche e che pertanto si era affidato ad una società (Edilarch 88 s.r.I.) affinchè affrontasse, avvalendosi dei professionisti di cui disponeva, le varie questioni tecnico ed amministrative che si fossero presentate. In relazione alle incombenze amministrative, si era rivolto all'opera professionale di un progettista dei lavori, nella persona del geom. [OSCURATO:PERSONA], che si era occupato della presentazione della CILA, mentre per la esecuzione materiale dei lavori era stata incaricata la ditta individuale di Pasquale FAMA'. 3.2 Non veniva peraltro ravvisato alcun profilo di culpa in eligendo, atteso che il contratto di appalto era stato stipulato con una società di professionisti (EDILARCH 88) in edilizia ed architettura, regolarmente iscritta alla Camera di Commercio e accreditata sulla base delle prescritte certificazioni che ne attestavano l'idoneità e che pertanto risultava irrilevante che l'amministratore unico di questa società possedesse o meno la qualifica professionale vantata, o che l'odierno imputato lo ritenesse laureato sulla base delle informazioni ricevute. Parimenti non potevano essere ravvisati profili di colpa per avere l'imputato sottoscritto o redatto la CILA laddove era stato il professionista incaricato, geom.Mattei, ad asseverare ed attestare la conformità urbanistica e la regolarità edilizia e l'imputato non aveva motivo di dubitare della regolarità di tale procedura urbanistica. 3.3 Quanto al profilo di colpa relativo alla mancata nomina di un direttore dei lavori assumeva che non esisteva un obbligo giuridico di nominarlo in presenza di opere di ristrutturazione assentite previa presentazione di una comunicazione di [OSCURATO:PERSONA], laddove al committente si rappresentava l'esigenza di realizzare opere interne che comportavano lavori edilizi che il geom.Mattei, in qualità di progettista incaricato, aveva riconosciuto asseverabili, in tale modo rassicurandolo, mediante l'inoltro di una CILA, che è un atto diverso dalla domanda di autorizzazione edilizia cui si riferisce il [OSCURATO:PERSONA] citato dagli appellanti, per la quale sarebbe stata necessaria la nomina di un direttore dei lavori. 4. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] 60 che ha avanzato quattro motivi di ricorso. 4.1 Con il primo motivo deduce motivazione illogica e contraddittoria laddove risulta esclusa la responsabilità del committente dei lavori edili nonostante questi ne avesse affidato la progettazione e l'esecuzione ad un soggetto privo di titolo professionale e privo della necessaria capacità tecnica, omettendo ogni verifica. Denuncia una frattura logica tra le motivazioni delle decisioni di primo e di secondo grado laddove la prima era andata oltre la verifica formale del conferimento dell'incarico ad uno studio, organizzato in forma societaria, specializzato nella progettazione e nella esecuzione di opere edili e aveva indagato i rapporti tra il committente e il legale rappresentante dello studio di architettura, il sedicente arch.CANEPA, riconoscendo l'affidamento incolpevole dell'imputato sul titolo di studio e sulle capacità tecniche di questi, laddove la sentenza di appello si era arrestata al dato formale dell'organizzazione in forma societaria dello studio tecnico incaricato. Il diverso approccio logico con il quale i due giudici di merito avevano affrontato e risolto la questione della culpa in eligendo nella selezione del professionista cui affidare l'incarico della progettazione e della realizzazione delle opere edili nell'interesse dell'imputato, sarebbe tale di disarticolare l'intero ragionamento logico posto a fondamento della pronuncia assolutoria e conseguentemente del rigetto delle pretese risarcitorie della parte civile. 4.2 Con un secondo motivo di ricorso denuncia erronea interpretazione ed inosservanza degli art.113, 434 e 449 cod.pen. in relazione agli art.89 e 90 D.Lgs. 81/2008 nella parte in cui è stata esclusa la responsabilità colposa del committente i lavori edili che hanno causato il disastro, nonostante la progettazione fosse stata affidata ad un soggetto privo del titolo professionale e della necessaria capacità tecnica. 4.2.1 Assume la parte ricorrente che contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di merito il committente avrebbe dovuto e potuto procedere, nella scelta del professionista incaricato alla progettazione e alla esecuzione delle opere, ad una verifica non solo formale sulla ricorrenza dei titoli di idoneità professionale prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale del soggetto incaricato, tanto più necessaria in ragione della consistenza e della natura degli interventi edili da realizzare ed alle concrete modalità di espletamento delle opere, mentre nella specie il committente era mancato pure agli accertamenti preliminari e formali sulla persona dell'appaltatore al quale aveva in concreto affidato la progettazione e la scelta delle soluzioni tecniche più appropriate in fase esecutiva, mediante accesso all'Albo professionale degli architetti, agevolmente consultabile via internet ovvero non arrestandosi alla mera spendita del titolo professionale da parte del soggetto incaricato. 4.3 Con un terzo motivo di ricorso deduce violazione degli art.113, 449, 434 e 43 cod.pen. anche in relazione agli art.1 e 2 del [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Roma, all'epoca vigente, per non avere ritenuto sussistente il profilo di colpa specifica in ragione della mancata nomina di un direttore dei lavori o, quantomeno, un titolo di colpa generica determinata da imprudenza e negligenza manifestate con tale omissione, nonché mancanza di motivazione in ordine a tale questione, devoluta con i motivi di impugnazione in appello. Assume in particolare che gli art.1 e 2 del [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Roma, all'epoca in vigore, dovessero essere interpretati nel senso che, in relazione alla tipologia di interventi edili da realizzare, fosse necessario l'intervento della figura professionale del direttore dei lavori, chiamato invero a sottoscrivere la domanda di autorizzazione ad eseguire gli interventi; la ricorrenza di tale previsione, in relazione alla quale pure era stato stimolato il contraddittorio nel corso del giudizio di merito, era idonea a connotare di un ulteriore profilo di colpa specifica la condotta del committente che non aveva provveduto a incaricare tale figura professionale. Sul punto evidenziava che un tale ulteriore addebito di colpa introdotto nel corso del giudizio, quale profilo di colpa specifica, non era in grado di determinare, sulla base della giurisprudenza del giudice di legittimità, una modifica sostanziale della imputazione, che pure tale addebito contestava a titolo di colpa generica, e non risultava escluso in ragione della normativa successiva che, con specifico riferimento alla presentazione di una CILA, aveva negato la necessità di procedere alla nomina di un direttore dei lavori (art.6 bis TU 380/2001 introdotto con D.Lgs. 222/2016) in quanto gli effetti di tale atto normativo erano intervenuti in epoca successiva al fatto reato. 4.4 Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione dell'art.530 e dell'art.652 cod.proc.pen. in relazione alla erronea applicazione della formula assolutoria pronunciata e vizio di motivazione per manifesta contraddittorietà ed illogicità sul punto. Pacifico dall'esame combinato delle sentenze di merito doveva ritenersi il dato secondo cui la pronuncia assolutoria aveva escluso la responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in quanto nessun addebito di colpa poteva essere allo stesso attribuito, a fronte di un evento, accertato nella sua portata disastrosa, comunque determinata da un contributo causale riconducibile alla condotta del prevenuto che aveva incaricato soggetti privi di titolo e capacità tecniche. Era pertanto interesse della parte civile ottenere una pronuncia assolutoria con formula quale "il fatto non costituisce reato" più favorevole in relazione agli interessi civili vantati atteso che una siffatta formula, ai sensi dell'art.652 cod.proc.pen. non era ostativa all'esercizio della pretesa risarcitoria nel giudizio civile di danno nei confronti dell'imputato. All'uopo sostiene che la Corte Costituzionale già con sentenza n.200 del 1986 aveva evidenziato la differenza tra le formule assolutorie "perché il fatto non sussiste" e "per non avere commesso il fatto" e la formula "perché il fatto non costituisce reato", la quale, al contrario delle altre, riconosce la sussistenza della materialità del fatto storico e la riferibilità all'imputato, ma nega la punibilità, come nella specie, per mancanza dell'elemento soggettivo. 5. Ha depositato una memoria difensiva la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la quale, contrastando le ragioni poste a fondamento del ricorso per cassazione della parte civile, ne chiede una pronuncia di inammissibilità ovvero il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Prima di procedere alla trattazione dei singoli motivi di ricorso, non pare superfluo al Collegio ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 2333708), il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non "manifestamente illogica", ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non logicamente "incompatibile" con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal t2 giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione (nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che il ricorrente, che intende dedurre la sussistenza di tale incompatibilità, non può limitarsi ad addurre l'esistenza di "atti del processo" non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione o non correttamente interpretati dal giudicante, ma deve invece identificare, con l'atto processuale cui intende far riferimento, l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione adottata dal provvedimento impugnato, dare la prova della verità di tali elementi o dati invocati, nonché dell'esistenza effettiva dell'atto processuale in questione, indicare le ragioni per cui quest'ultimo inficia o compromette in modo decisivo la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione). 1.1 Pertanto non è sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Difatti ogni giudizio, per sua natura, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. Diversamente, gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione devono essere autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. 1.2 Invero, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo", il giudice di legittimità è chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente; controllo che è destinato a tradursi in una valutazione di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice. Al medesimo giudice resta, invece, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa (cfr. sez. 2, n. 52448 del 26/09/2018 - dep. 21/11/2018). 1.3 Invero il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito. Né la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Al giudice di legittimità spetta verificare la rispondenza del provvedimento impugnato alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214). 1.4 Inoltre, nel caso di specie, caratterizzato da una doppia valutazione conforme dei giudici di primo e secondo grado, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, come costantemente ribadito da questa Corte, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i Giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Si tratta, infatti, di due pronunzie che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che si salda perfettamente con quella precedente. 2. Nella specie, sia il giudice di prime cure che la Corte territoriale hanno fornito ragioni sufficientemente logiche e non contraddittorie in ordine alla esclusione di profili di responsabilità per colpa del committente dei lavori edili con particolare riferimento alla verifica delle capacità tecniche dei professionisti cui era stato affidato l'incarico di progettare e di curare gli aspetti tecnici dei lavori di ristrutturazione interna dell'abitazione dell'imputato sita al quinto piano del Condominio sito in [OSCURATO:PERSONA] 60. Nessuna incongruenza logica ricorre invero tra la trama motivazionale della decisione di secondo grado, che si arresta al dato formale che l'imputato aveva dato l'incarico ad una società di progettazione e di gestione di lavori edili "con le carte in regola" e quella del giudice di primo grado, la quale aveva ampiamente argomentato sul fatto che la impresa appaltatrice dei lavori si fosse resa affidabile agli occhi del committente in ragione della lunga esperienza maturata dal Canepa nel settore, per avere questi curato le ristrutturazioni immobiliari di altri committenti compresi nel cerchio delle conoscenze dell'imputato, in ragione della considerazione e del credito che lo stesso aveva maturato nell'ambiente, del fatto che il titolare dell'[OSCURATO:SOCIETA]. si era impegnato a seguire la pratica edilizia dalla progettazione alla esecuzione e del particolare affidamento che aveva offerto all'imputato, fin dal momento di presentazione del progetto, tale da non giustificare particolari verifiche sulla ricorrenza del titolo di studio, che tutta la comunità di riferimento gli riconosceva, nè sulle capacità tecniche professionali, che erano dimostrate dalla lunga militanza e dall'essere state già sottoposte al vaglio delle aspettative di altri committenti noti all'imputato. 2.1 Sotto questo profilo pertanto deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso della parte civile che denuncia uno scollamento tra le motivazioni delle due pronunce le quali invece si saldano in una trama argomentativa unitaria, la cui completezza e reciproca integrazione neppure vengono poste in discussione con argomenti specifici e punuali. 3. Il secondo motivo di ricorso invece non si confronta affatto con la motivazione delle due sentenze in quanto, a fronte degli argomenti spesi dal primo giudice nel sostenere che il committente odierno imputato era stato sostanzialmente tratto in inganno da un contesto sociale, amicale e professionale che legittimava l'affidamento sulla ricorrenza delle capacità professionali e tecniche del titolare della società alla quale l'imputato si era affidato stipulando un contratto di appalto, reitera doglianze concernenti l'onere di verifica della idoneità tecnico professionale della ditta affidataria, finendo pertanto per non confrontarsi con gli argomenti, del tutto logici e coerenti con le emergenze processuali, utilizzati dal giudice di primo grado e richiamati nella sentenza di appello per escludere qualsivoglia addebito di colpa in capo all'imputato nella selezione dell'impresa che avrebbe dovuto progettare e seguire l'esecuzione dei lavori. 3.1 Sul punto peraltro vanno richiamati i principi costantemente affermati dal giudice di legittimità in punto di onere di verifica in capo al committente, in ipotesi di appalto di opere edili da cui derivi danno o minaccia di danno a terzi, secondo cui "per valutare la responsabilità del committente... .occorre verificare in concreto l'incidenza della su?condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o di prestazione d'opera, nonché alla agevole e immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (sez.4, n.3563 del 18 Gennaio 2012, Marango e altri, Rv.252672; n.27296 del 2 Dicembre 2016, Vettor, Rv.270100; n. 5946 del 18 Dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.278435 01). Invero i giudici di merito hanno ampiamente motivato sulla mancanza di addebiti in capo al committente, in ragione della capacità organizzativa della società appaltatrice delle opere e dell'affidamento che promanava dal titolare, dall'oggetto della prestazione conferita in appalto, che atteneva a opere di ristrutturazione interna e di diversa distribuzione dei locali, dall'assoluta mancanza di ingerenza del committente in fase progettuale ed esecutiva e dalla assenza di contingenze di manifesto pericolo, percepibili direttamente dal committente-proprietario, se non a seguito della minaccia di crollo. 4. Parimenti il terzo motivo di ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata in quanto da un lato reitera la deduzione, peraltro introdotta soltanto con i motivi di appello, che la mancata individuazione della figura professionale del direttore dei lavori costituiva nella specie ipotesi di colpa specifica in quanto l'art.2 del [OSCURATO:PERSONA] del comune di Roma contemplava la nomina di tale figura professionale, e dall'altra deduce mancanza di motivazione in ordine a siffatta deduzione. 4.1 Anche in relazione a tale censura non si può prescindere dall'esame combinato delle motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado atteso che già il Tribunale di Roma, a fronte della contestazione di colpa generica per non avere il committente provveduto a nominare un direttore dei lavori che la natura e la portata delle opere da eseguire avrebbero imposto o comunque consigliato, aveva adeguatamente motivato richiamando le plurime competenze e professionalità di cui l'imputato si era avvalso in sede esecutiva, dalla progettazione alla esecuzione delle opere. La censura pertanto era tesa ad evidenziare che lo sforzo motivazionale del giudice di merito avrebbe dovuto concentrarsi non solo sul fatto che la nomina di un direttore dei lavori costituiva espressione di una scelta di opportunità, quanto sull'esistenza di uno specifico obbligo in tal senso, imposto da un regolamento edilizio vigente presso il comune di Roma. 4.2 Peraltro la Corte di Appello ha fornito coerente e non illogica risposta alla deduzione introdotta dagli appellanti nei motivi di impugnazione laddove, interpretando la disposizione del [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Roma vigente all'epoca dei fatti ha concluso che in relazione alle opere di ristrutturazione da eseguirsi mediante la presentazione di una comunicazione di inizio lavori (CILA), come quelli indicati nella richiesta avanzata dall'imputato, asseverata dal progettista geom. Mattei, non era operante il disposto di cui al suddetto art.2 in quanto la CILA "è atto diverso dalla domanda di autorizzazione cui fa riferimento il [OSCURATO:PERSONA] citato dagli appellanti". Invero il summenzionato art.2 recita "la domanda di autorizzazione ad eseguire o modificare opere previste nell'art.1 deve essere indirizzata al Sindaco, firmata dal proprietario, dal progettista e dal direttore dei lavori". 4.2 Orbene la interpretazione offerta dalla Corte di Appello alla disposizione regolamentare citata dall'odierno ricorrente non solo non ha formato oggetto di specifica censura da parte dell'odierno ricorrente nel terzo motivo di ricorso, ma risulta coerente con la lettera della disposizione, che fa riferimento alla richiesta di una autorizzazione amministrativa in materia edilizia, interpretazione che risulta poi confermata dalla disciplina generale in materia urbanistica che, verosimilmente per diradare dubbi interpretativi sulla natura della CILA, ha attribuito alla stessa una funzione ricognitiva dello stato dei luoghi e certificativa della conformità edilizia degli interventi da eseguire, escludendo la necessità dell'intervento di un direttore dei lavori nel procedimento amministrativo attivato attraverso la presentazione della [OSCURATO:PERSONA]. 5. Fondato risulta invece il quarto motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge in relazione alla formula assolutoria indicata dal giudice di primo grado e confermata nel giudizio di appello. Riconosciuto invero l'interesse della parte civile ricorrente ad una pronuncia di annullamento della sentenza impugnata in relazione a tale punto della decisione, atteso che la formula assolutoria "perché il fatto non costituisce reato" piuttosto che "per non avere commesso il fatto" non preclude l'azione civile nel giudizio risarcitorio dinanzi al giudice civile ai sensi dell'art.652 cod.proc.pen., tanto l'editto accusatorio, quanto l'impalcatura motivazionale delle sentenze di merito sono incentrati sulla esclusione di profili di colpevolezza del committente nella selezione della società incaricata della progettazione e della esecuzione dei lavori e in nessun punto delle decisione viene posta in discussione la materialità della condotta, essenzialmente omissiva ascritta, e la sua rilevanza eziologica nella determinazione dell'evento disastroso. 5.1 A tale proposito il Tribunale di Roma, a pagina 6 della decisione di primo grado, prima di entrare nel merito dei molteplici profili colposi ascritti al RIGO de RIGHI, come dettagliatamente indicati, in modo analitico e separato nel capo di imputazione ha riconosciuto, richiamando la consulenza tecnica redatta dal consulente del Pubblico Ministero, che "la causa scatenante del crollo è stata l'effettuazione dei lavori nell'appartamento dell'imputato e la rimozione avvenuta appena poche ore prima del disastro di tutte le tramezzature interne, che ha scaricato sui muri portanti un peso che non erano (o non erano più) in grado di sostenere", sostanzialmente riconosceva una diretta relazione causale tra l'esecuzione dell'opera edilizia commissionata dall'imputato e il successivo crollo di porzione del fabbricato che aveva interessato porzioni immobiliari poste su diversi piani dell'edificio condominiale, riservandosi di verificare se per il proprietario dell'appartamento "l'evento verificatosi fosse prevedibile o prevenibile secondo criteri di scienza ed esperienza esigibili da un soggetto non dotato di competenze tecniche, o che sia rinvenibile nella sua condotta la violazione di una norma specifica" (in tal senso sentenza n.1947/17 Tribunale di Roma del 21 Novembre 2017 pag.6 terzultimo capoverso). La motivazione che segue attiene appunto alla verifica di profili di colpa generica e specifica in capo all'imputato nelle varie fasi dell'incarico, della progettazione e della esecuzione degli interventi (sentenza di primo grado da pag.8 a pag.18). A pag.19 si afferma conclusivamente che "non si ravvisano nella condotta del titolare dell'immobile ed attuale imputato [OSCURATO:PERSONA] profili di colpevolezza". La sentenza di appello, nei limiti del devolutum, che attiene appunto alla verifica dei profili di colpevolezza esclusi dal primo giudici, si pone conseguentemente nel solco della pronuncia appellata. 5.2 Appare pertanto evidente che la formula assolutoria "per non avere commesso il fatto" si pone in termini del tutto distonici rispetto alla trama motivazionale e al contenuto delle decisioni di merito che, riconosciuta la relazione causale tra la progettazione e l'esecuzione dell'opera rispetto all'evento disastroso riconducevano al committente uno specifico contributo, in considerazione del ruolo rivestito, nella sua determinazione. 5.3 Invero la formula assolutoria "per non avere commesso il fatto" deve essere usata quando manchi, sul piano meramente materiale ogni possibile relazione tra l'attività dell'imputato e l'evento dannoso; quando invece sia stata accertata, sotto l'aspetto fenomenico, la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, ovvero quando dalle risultanze processuali emerga che un fatto - corrispondente alla figura tipica del reato - sussiste sicchè la sentenza si limiti ad affermare che "nella condotta dell'imputato non si ravvisa l'elemento soggettivo della colpa (o del dolo), la formula deve essere "perché il fatto non costituisce reato" in quanto in tal caso l'indagine concerne il rapporto di causalità psicologica, estrinsecandosi nella valutazione della condotta umana, riferita al comando della legge" (sez.4, n.7557 del 28 Aprile 1992, PM in proc.Talpo, Rv.191335 -01). 5.4 La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata agli effetti civili limitatamente alla formula assolutoria che deve essere rideterminata nel "fatto non costituisce reato" in luogo di quella adottata di "non avere commesso il fatto" con la conseguenza che, ai sensi dell'art.622 cod.proc.pen., deve essere disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per nuovo giudizio, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla agli effetti civili la sentenza impugnata limitatamente alla formula assolutoria