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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 38460/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 5 dicembre 2023 il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila ha rigettato la richiesta di ammissione all'affidamento in prova ai servizi sociali presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Onofrio che ha, invece, ammesso alla detenzione domiciliare.

Ha dato atto delle informazioni di polizia, della relazione sanitaria, del certificato dei carichi pendenti e della relazione UEPE dalla quale risulta che il condannato ha parzialmente riconosciuto le proprie responsabilità, segnalando, piuttosto, quelle altrui.

Alla luce di una revisione critica presente solo a livello «embrionale», l'istanza di affidamento in prova è stata respinta e, tenuto conto della disponibilità di un domicilio idoneo e della sussistenza delle altre condizioni di legge, è stata accolta la domanda di detenzione domiciliare.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, per mezzo del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale ha eccepito violazione di legge, carenza e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui è stata rigettata l'istanza di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale.

Ha evidenziato la contraddittorietà delle argomentazioni esposte dal Tribunale di sorveglianza che ha rigettato l'istanza di affidamento in prova, pur dando atto della mancanza di pericolosità sociale del detenuto, della disponibilità lavorativa, dell'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, dell'inesistenza di carichi pendenti, della provenienza da un nucleo familiare immune da problemi con la giustizia, dell'inizio di un percorso di revisione critica (sia pure solo a livello embrionale).

Il Tribunale di sorveglianza si sarebbe posto in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte che reputa non necessario il completamento della revisione critica, essendo sufficiente solo l'avvio di tale processo.

4. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Secondo il costante orientamento di questa Corte, qui condiviso e ribadito, I «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato. (In motivazione, la Corte ha specificato che le fonti di conoscenza che il tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia sia anche la condotta carceraria ed i risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell'affidamento, quali l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante)» (Conf., altresì, n. 6153/95, Rv. 203154-01). (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep, 2020, M., Rv. 277924).

Rileva, inoltre, l'ulteriore principio per cui «ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, è necessaria la valutazione del comportamento del condannato successivo ai fatti per i quali è stata pronunciata la condanna, onde verificare la concreta sussistenza di una positiva evoluzione della sua personalità, tale da rendere possibile il reinserimento sociale mediante la misura alternativa richiesta» (Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855).

3. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha omesso di fare corretta applicazione di tali principi.

Ha dato atto delle informazioni positive fornite dai Carabinieri di Palmoli e [OSCURATO:PERSONA] attestanti la mancanza di pericolosità sociale e l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, di procedimenti in corso e di precedenti penali successivamente al 2015, la provenienza del condannato da un nucleo familiare esente da «problemi con la giustizia», evidenziando il riconoscimento, sia pure parziale, delle proprie responsabilità.

A fronte di tali elementi, tutti convergenti nel senso di una valutazione positiva dell'istanza di affidamento in prova (alla luce della giurisprudenza di questa Corte sopra segnalata), ha ritenuto, tuttavia, di non poter concedere la misura alla luce della natura «embrionale» della revisione critica, omettendo di specificare quale ulteriore percorso dovrebbe essere compiuto per l'accesso all'affidamento e in quale elemento possa individuarsi la distinzione tra l'avvio del processo di revisione critica e il «riconoscimento parziale delle proprie responsabilità».

Il dato segnalato integra, quindi, la denunciata illogicità della motivazione e, comunque, un carente approfondimento degli elementi emersi nel procedimento, in quanto il Tribunale di sorveglianza ha omesso di porre in correlazione le emergenze positive con l'avvio del procedimento di revisione critica.

4. Da quanto esposto discende, laccoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 dicembre 2023 il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila ha rigettato la richiesta di ammissione all'affidamento in prova ai servizi sociali presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Onofrio che ha, invece, ammesso alla detenzione domiciliare. Ha dato atto delle informazioni di polizia, della relazione sanitaria, del certificato dei carichi pendenti e della relazione UEPE dalla quale risulta che il condannato ha parzialmente riconosciuto le proprie responsabilità, segnalando, piuttosto, quelle altrui. Alla luce di una revisione critica presente solo a livello «embrionale», l'istanza di affidamento in prova è stata respinta e, tenuto conto della disponibilità di un domicilio idoneo e della sussistenza delle altre condizioni di legge, è stata accolta la domanda di detenzione domiciliare. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, per mezzo del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale ha eccepito violazione di legge, carenza e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui è stata rigettata l'istanza di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale. Ha evidenziato la contraddittorietà delle argomentazioni esposte dal Tribunale di sorveglianza che ha rigettato l'istanza di affidamento in prova, pur dando atto della mancanza di pericolosità sociale del detenuto, della disponibilità lavorativa, dell'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, dell'inesistenza di carichi pendenti, della provenienza da un nucleo familiare immune da problemi con la giustizia, dell'inizio di un percorso di revisione critica (sia pure solo a livello embrionale). Il Tribunale di sorveglianza si sarebbe posto in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte che reputa non necessario il completamento della revisione critica, essendo sufficiente solo l'avvio di tale processo. 4. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Secondo il costante orientamento di questa Corte, qui condiviso e ribadito, I «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato. (In motivazione, la Corte ha specificato che le fonti di conoscenza che il tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia sia anche la condotta carceraria ed i risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell'affidamento, quali l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante)» (Conf., altresì, n. 6153/95, Rv. 203154-01). (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep, 2020, M., Rv. 277924). Rileva, inoltre, l'ulteriore principio per cui «ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, è necessaria la valutazione del comportamento del condannato successivo ai fatti per i quali è stata pronunciata la condanna, onde verificare la concreta sussistenza di una positiva evoluzione della sua personalità, tale da rendere possibile il reinserimento sociale mediante la misura alternativa richiesta» (Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855). 3. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha omesso di fare corretta applicazione di tali principi. Ha dato atto delle informazioni positive fornite dai Carabinieri di Palmoli e [OSCURATO:PERSONA] attestanti la mancanza di pericolosità sociale e l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, di procedimenti in corso e di precedenti penali successivamente al 2015, la provenienza del condannato da un nucleo familiare esente da «problemi con la giustizia», evidenziando il riconoscimento, sia pure parziale, delle proprie responsabilità. A fronte di tali elementi, tutti convergenti nel senso di una valutazione positiva dell'istanza di affidamento in prova (alla luce della giurisprudenza di questa Corte sopra segnalata), ha ritenuto, tuttavia, di non poter concedere la misura alla luce della natura «embrionale» della revisione critica, omettendo di specificare quale ulteriore percorso dovrebbe essere compiuto per l'accesso all'affidamento e in quale elemento possa individuarsi la distinzione tra l'avvio del processo di revisione critica e il «riconoscimento parziale delle proprie responsabilità». Il dato segnalato integra, quindi, la denunciata illogicità della motivazione e, comunque, un carente approfondimento degli elementi emersi nel procedimento, in quanto il Tribunale di sorveglianza ha omesso di porre in correlazione le emergenze positive con l'avvio del procedimento di revisione critica. 4. Da quanto esposto discende, laccoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo
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