CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 09884/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15997-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 6138/19/2019 della [OSCURATO:PERSONA] DISTACCATA di LATINA, depositata il 05/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della società contribuente avverso un avviso di intimazione per IRES relativo all'anno d'imposta 2010; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che in data 22 dicembre 2015, perfettamente nei termini, l'Agenzia delle entrate consegnava all'[OSCURATO:PERSONA] del comune di Latina l'originario avviso di accertamento (atto prodromico rispetto al suddetto avviso di intimazione) e l'[OSCURATO:PERSONA] a sua volta provvedeva a notificare tale atto che, però, non era possibile consegnare per l'assenza del destinatario, cosicchè si provvedeva ad affiggere alla porta il regolare avviso, si depositava il plico contenente l'atto presso il comune di Latina e la parte privata veniva informata con raccomandata, con la conseguente validità di tale avviso di accertamento. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso la parte contribuente affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre l'Agenzia delle entrate, non essendosi costituita nei termini di legge mediante controricorso, si costituiva al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza ai sensi dell'art. 370, comma 1, cod. proc. civ. Ric. 2020 n. 15997 sez. MT - ud. 22-02-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e 145 cod. proc. civ. e degli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 in quanto l'intimazione di pagamento è fondata su un precedente avviso di accertamento che l'Ufficio impositore assumeva di aver notificato alla società contribuente in data 31 dicembre 2015 ma che la società contribuente non ha mai ricevuto e la procedura di notifica ex art. 140 cod. proc. civ. non andava effettuata all'indirizzo della sede legale della società ma al diverso indirizzo della persona fisica che aveva la rappresentanza dell'ente, purché indicata nell'atto da notificare. Il motivo di impugnazione è fondato. Secondo questa Corte, infatti: in tema di notifica dell'avviso di accertamento, l'esecuzione secondo la procedura di cui all'art. 140 c.p.c. suppone l'impossibilità di consegna dell'atto nei luoghi, al destinatario o alle persone in sua vece alternativamente specificate ed alle condizioni prescritte dall'art. 139 c.p.c., secondo l'ordine tassativamente indicato, sicché il loro mancato reperimento (oppure il rifiuto alla ricezione) deve risultare, espressamente e puntualmente, dalla relazione dell'ufficiale notificatore, con la conseguenza che l'omessa attestazione, nella relata di notifica, del compimento delle ricerche dei soggetti potenzialmente consegnatari dell'atto rende illegittima l'adozione del procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. ed inficia di nullità la notifica in tal guisa eseguita, con ulteriore illegittimità derivata dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento (che di detta iscrizione dà notizia al contribuente) consequenziale a detto avviso (Cass. n. 22333 del 2021); Ric. 2020 n. 15997 sez. MT - ud. 22-02-2022 -3- la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, va effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 cod. proc. civ. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all'art. 60 cit., comma 1, lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune (Cass. n. 16696 del 2013; Cass. n. 5374 del 2015). La sentenza impugnata non si è uniformata ai suddetti principi laddove - affermando che in data 22 dicembre 2015, perfettamente nei termini, l'Agenzia delle entrate consegnava all'[OSCURATO:PERSONA] del comune di Latina l'originario avviso di accertamento (atto prodromico rispetto all'avviso di intimazione oggetto di impugnazione in questa sede) e l'[OSCURATO:PERSONA] a sua volta provvedeva a notificare tale atto che, però, non era possibile consegnare per l'assenza del destinatario, cosicchè si provvedeva ad affiggere alla porta il regolare avviso, si depositava il plico contenente l'atto presso il comune di Latina e la parte privata veniva informata con raccomandata, con la conseguente validità di tale avviso di accertamento - non ha considerato che la procedura di cui all'art. 140 c.p.c. presuppone l'impossibilità di consegna Ric. 2020 n. 15997 sez. MT - ud. 22-02-2022 -4- '1/, dell'atto nei luoghi, al destinatario o alle persone in sua vece alternativamente specificate ed alle condizioni prescritte dall'art. 139 c.p.c., secondo l'ordine tassativamente indicato, sicché il loro mancato reperimento (oppure il rifiuto alla ricezione) avrebbe dovuto risultare, espressamente e puntualmente, dalla relazione dell'ufficiale notificatore, con la conseguenza che l'omessa attestazione, nella relata di notifica, del compimento delle ricerche dei soggetti potenzialmente consegnatari dell'atto, rende illegittima l'adozione del procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. ed inficia di nullità la notifica in tal guisa eseguita, con ulteriore illegittimità derivata dell'avviso di intimazione: nella specie invece la sentenza impugnata dà solo atto che non era possibile consegnare l'atto per assenza del destinatario, senza ulteriori specificazioni. Ritenuto pertanto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell'Agenzia delle entrate va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 22 febbr