CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2025
Cassazione n. 14961/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso la sentenza del 19/05/2025 della Corte di appello di Ancona;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa il 19 maggio 2025, la Corte di appello di Ancona haconfermato la pronuncia del Tribunale di Urbino del 21 febbraio 2020, con la qualeErjon [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] sono stati giudicati responsabili, unitamente a LekajMirjan, non impugnante, dei reati loro rispettivamente ascritti.Nello specifico, ai detti imputati è stato contestato il delitto di furto inabitazione aggravato (artt. 110, 624-bis, 625 n. 2 e 5 cod. pen. - capo 1),commesso a Peglio il 30 aprile 2018, per essersi introdotti, con violenza sulle cose(danneggiamento della porta basculante, dell’impianto d’allarme e forzatura di unacassetta in metallo), nella dimora dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],impossessandosi di denaro contante per euro 4.355,00 e di monili per un valoredi circa 12.000,00 euro.Al solo [OSCURATO:PERSONA] sono stati inoltre ascritti due ulteriori episodi delittuosi,unificati dal vincolo della continuazione: il furto di un’autovettura [OSCURATO:PERSONA] (capo4), commesso a Sant’Angelo in Vado il 2 maggio 2018 aggravato dall’esposizionealla pubblica fede e dal nesso teleologico (al fine di assicurarsi il profitto ol’impunità per gli altri reati), nonché il furto di una borsa e vari effetti personali(capo 5), tra cui occhiali, portafoglio e documenti, sottratti dall’interno di un’altraauto parcheggiata sulla pubblica via nello stesso contesto temporale e locale.[OSCURATO:PERSONA], la contravvenzione di possesso ingiustificato di chiavi ogrimaldelli (art. 707 cod. pen. - capo 2) è stata ritenuta assorbita nel reatoprincipale.In punto di trattamento sanzionatorio, i giudici di merito, ritenuta la recidiva(reiterata specifica infraquinquennale per [OSCURATO:PERSONA] e specificainfraquinquennale per [OSCURATO:PERSONA]) ed applicate le circostanze attenuanti genericheequivalenti alle aggravanti e alla recidiva stessa, hanno condannato [OSCURATO:PERSONA] pena di anni due di reclusione ed euro 660,00 di multa, e [OSCURATO:PERSONA] alla penadi anni due, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 800,00 di multa.La ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito si fonda sull’arresto inflagranza di [OSCURATO:PERSONA] a seguito di inseguimento subito dopo il furto inabitazione – in relazione al quale il coimputato [OSCURATO:PERSONA] ha confessato lapropria responsabilità senza poi proporre appello – e, quanto al [OSCURATO:PERSONA], su uncompendio indiziario costituito da riconoscimenti fotografici, dal rinvenimentodell’auto rubata nei pressi della sua dimora a Rimini, lontano dalla zona dei furti,dal fatto che il cellulare del [OSCURATO:PERSONA] era stato tenuto spento dal giorno precedente ilfurto in abitazione fino a due giorni dopo, dalla presenza di graffi sul corpocompatibili con la fuga nella vegetazione e dal contenuto di intercettazionitelefoniche nelle quali, da un lato, si faceva riferimento alla necessità di venderel’autovettura dissequestrata per reperire denaro per le spese legali e, dall’altro,alla vendita di una catena e di un braccialetto provento del furto. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì valorizzato la pregressa conoscenza tra i due ricorrenti, giàcontrollati insieme dalle forze dell'ordine a bordo della medesima autovetturaVolkswagen [OSCURATO:PERSONA] successivamente utilizzata per il colpo.2. Avverso la predetta sentenza propongono ricorso per cassazione gliimputati, a mezzo del comune difensore di fiducia, affidando le proprie doglianzea due motivi.2.1. Con il primo motivo, articolato nell'interesse esclusivo di [OSCURATO:PERSONA], sideducono vizi di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicitàdel provvedimento impugnato in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen.,contestando il giudizio di responsabilità fondato su indizi che sarebbero, per partericorrente, privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, anche se valutatinel loro insieme.La difesa censura che la Corte territoriale abbia valorizzato i riconoscimentifotografici effettuati dai testimoni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],omettendo di considerare che gli stessi non erano stati confermati in sede diricognizione personale durante l'incidente probatorio, ove i testi non avevanoriconosciuto il [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, le individuazioni fotografiche delle testimoniSanti e [OSCURATO:PERSONA] sarebbero prive di certezza, avendo costoro detto di esseresicure rispettivamente al 90% e al 70%.Si lamenta, inoltre, il carattere apodittico della motivazione circa la presenzadel [OSCURATO:PERSONA] a Peglio tra il 30 aprile e il 2 maggio, in quanto desunta da elementinegativi (ossia il fatto che il cellulare dello stesso era spento in quei giorni) e daun riconoscimento fotografico parzialmente positivo e, poi, non confermato dallaricognizione formale.Viene altresì dedotta l'illogicità del ragionamento probatorio laddove la Corteaveva desunto la responsabilità per i furti dal rinvenimento dei beni sottratti nelcorso del furto in abitazione all’interno dell'auto oggetto di furto di cui al capo 4 onel giubbotto del giovane in attesa alla fermata dell’autobus, senza considerarel’incerta individuazione di [OSCURATO:PERSONA] e la possibilità di spiegazioni alternative allapresenza di quegli oggetti (quali la possibile integrazione dei reati di ricettazioneo incauto acquisto).Quanto alle intercettazioni telefoniche, si eccepisce la totale omissione dimotivazione in ordine all'identificazione della voce del [OSCURATO:PERSONA] quale effettivoutilizzatore dell'utenza e interlocutore, mancando elementi oggettivi checonsentissero tale attribuzione.In definitiva, tutti gli elementi indiziari sarebbero suscettibili di spiegazionialternative valide, sicché la condanna violerebbe la regola di giudizio dell'oltre ogniragionevole dubbio cristallizzata nell'art. 533 cod. proc. pen.2.2. Con il secondo motivo, proposto nell'interesse di entrambi i ricorrenti([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), si denunciano vizi motivazionali in relazione alla mancataesclusione della recidiva contestata e all'eccessiva quantificazione della pena.La difesa lamenta che la Corte di merito abbia reso una motivazionestandardizzata e comune per entrambi gli imputati, senza valorizzare gli elementiindividualizzanti che avrebbero dovuto condurre a una diversa valutazione. Inparticolare, si duole del fatto che non siano stati presi in considerazione glielementi positivi specificamente indicati nell'atto di appello, idonei a incidere sullavalutazione complessiva dei fatti, determinando così un trattamento sanzionatorioeccessivamente afflittivo e non giustificato rispetto alla concreta gravità dellecondotte e alla personalità dei rei.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili.2. Il primo motivo di ricorso, proposto nell’interesse esclusivo di [OSCURATO:PERSONA],con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla valutazione delcompendio indiziario e la violazione della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio,è inammissibile in quanto volto a sollecitare una rivalutazione del merito preclusain sede di legittimità.2.1. Occorre premettere che, secondo il consolidato insegnamento di questaSuprema Corte, il vizio di motivazione deducibile in cassazione non può consisterenella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice delmerito rispetto a quello preteso dalla parte. Spetta, invero, al giudice di merito ilcompito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarnel'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze delprocesso, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti,dando la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casitassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il giudice di legittimità nonha il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale, ma solo quellodi controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esamee la valutazione fatta dal giudice di merito (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997,Dessimone, Rv. 207944-01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv.205621-01).Nel caso di specie, ci si trova, peraltro, al cospetto di una "doppia conforme"statuizione di responsabilità, fondata su un quadro probatorio che i giudici di primoe secondo grado hanno valutato in modo convergente. Come noto, le motivazionidella sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda,confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni casofare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (Sez. 2, n. 37295del 12/06/2019, Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595).2.2. Inoltre, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema divalutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad unavalutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una merasommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementiindiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmenteesistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (dinorma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globaledegli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi,isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo dialto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative,pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nellerisultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normalerazionalità umana (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280605-02;nello stesso senso Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Rv. 191230-01).2.3. Nello specifico, la Corte territoriale ha fornito una risposta puntuale elogica alle censure difensive, in particolare riguardo alla presunta debolezza delriconoscimento fotografico a fronte dell'esito negativo della ricognizione personale.I giudici di merito hanno evidenziato come l'individuazione fotografica fosseavvenuta nell'immediatezza dei fatti (il giorno stesso o poco dopo), momento incui il ricordo dei testi era vivido, mentre la ricognizione formale in incidenteprobatorio era intervenuta a distanza di circa cinque mesi, lasso di tempo idoneoa giustificare l'affievolimento della traccia mnestica, trattandosi di volto visto perpochi istanti (cfr. pag. 6 della sentenza di primo grado e pag. 9 della sentenzad’appello).Tale argomentazione è giuridicamente corretta e logicamente ineccepibile.Questa Corte ha più volte affermato che il riconoscimento fotografico, anche senon seguito da positiva ricognizione personale, costituisce accertamento di fattoutilizzabile nel giudizio in base al principio del libero convincimento, la cuiaffidabilità deriva dall'attendibilità della dichiarazione di chi, avendo esaminato lafotografia, si dica certo dell'identificazione. In particolare, il riconoscimentofotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari è utilizzabile ed idoneo afondare l'affermazione di penale responsabilità, anche se non seguito da unaformale ricognizione dibattimentale, nel caso in cui il testimone confermi di avereeffettuato tale riconoscimento con esito positivo in precedenza, ma di non poterloreiterare a causa del decorso di un apprezzabile lasso di tempo, atteso chel'individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce manifestazioneriproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generaleconcetto di dichiarazione, la cui forza probatoria discende dal valore delladichiarazione confermativa, alla stregua della deposizione dibattimentale. (Sez. 2,n. 20489 del 07/05/2019, Rv. 275585-01). Quello che rileva è che il giudice delmerito dia adeguata motivazione, non solo dell'attendibilità dell'esitodell'individuazione fotografica, ma anche dell'inattendibilità di quello dellaricognizione di persona, ove ritenuta tale (Sez. 2, n. 11964 del 18/02/2021,Casella, Rv. 280994-02, in tema di individuazione, personale o fotografica nelcorso delle indagini preliminari seguita, in sede d'incidente probatorio, da unaricognizione con esito difforme, nell’ambito di un giudizio poi celebratosi con ritoabbreviato condizionato).Le percentuali di certezza (90% e 70%) da parte di chi ha operato ilriconoscimento costituiscono elementi di fatto la cui ponderazione è rimessa alprudente apprezzamento del giudice di merito e che, nel caso di specie, sono statiritenuti sufficienti in quanto corroborati da una pluralità di altri elementi.Inoltre, conformemente ai principi suddetti in tema di prova indiziaria, laCorte di appello non si è limitata a considerare isolatamente i singoli elementi, mane ha effettuato una valutazione unitaria e globale, evidenziandone la gravità,precisione e concordanza, concludendo che nell’insieme avessero un pregnante edunivoco significato dimostrativo. In particolare, la Corte di appello ha basato lasua decisione sui seguenti elementi:- la notte del 30 aprile 2018, a seguito del detto furto in abitazione, iCarabinieri, dopo aver inseguito una [OSCURATO:PERSONA] indicata come l’autodei malfattori e dopo che i correi si erano dati alla fuga a piedi,abbandonando la detta auto, avevano arrestato, in flagranza, ErjonJeshnica, che aveva ammesso le sue responsabilità;- il pomeriggio dello stesso 30 aprile, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] notato vicino alla fermata dell’autobus, un giovane sconosciuto,magro e alto circa 1,80 m., dagli occhi azzurri, che alla vista dei Carabinieri(chiamati dalla [OSCURATO:PERSONA], a conoscenza del furto della notte prima) si era datoalla fuga, abbandonando un giubbotto che conteneva oggetti facenti partedella refurtiva;- i testimoni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano riconosciuto l'imputato infoto poco dopo i fatti;- anche [OSCURATO:PERSONA], vicino di casa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](vittime del furto d’auto), aveva riconosciuto in foto il ricorrente come ilragazzo con gli occhi azzurri che aveva visto prima transitare a piedi e,poco dopo, alla guida dell’autovettura rubata ai vicini di casa;- la medesima [OSCURATO:PERSONA] rubata a Sant'Angelo in Vado (di cui al capo 4) èstata, poi, ritrovata a molta distanza dal luogo del furto, a Rimini,parcheggiata nei pressi dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA];- il cellulare di [OSCURATO:PERSONA] è rimasto spento dal giorno prima del furto inabitazione fino a due giorni dopo, in coincidenza temporale coi fatti inquestione (circostanza che, per la Corte territoriale, poteva spiegarsi comeuna cautela per evitare la localizzazione del dispositivo);- al momento del fermo, il detto ricorrente presentava graffi compatibili conla fuga a piedi tra la vegetazione, avvenuta dopo l'inseguimento deiCarabinieri;- in una intercettazione telefonica il [OSCURATO:PERSONA] dimostrava di saperedell'arresto del complice ("l'altro... è dentro") e del sequestro dell'auto;- in un’altra conversazione la compagna di [OSCURATO:PERSONA] (Angheluta CostantiaMariana) e quella di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) avevanoparlato di vendere l'auto dissequestrata per pagare l'avvocato;- in una ulteriore telefonata la compagna di [OSCURATO:PERSONA] aveva detto allamadre di aver venduto "la catena e il braccialetto" (beni corrispondenti allarefurtiva dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]) ricavandone 2.400,00 euro, chiarendo di nonvoler tenere per sé “l’oro rubato”;- è stato accertato che [OSCURATO:PERSONA] frequentava [OSCURATO:PERSONA] (arrestato inflagranza del furto di cui al capo 1).Orbene, con valutazione immune da censure, certamente nonmanifestamente illogica, i giudici di merito hanno dato prevalenza ai predetti dati,spiegando che le individuazioni fotografiche dovevano ritenersi maggiormenteprobatorio, determinato dal trascorrere del tempo, laddove, per contro, lavicinanza ai fatti e la freschezza del dato, allorché v’era stato il dettoriconoscimento fotografico, doveva far ritenere attendibile, nel quadro detto,quest’ultimo.A fronte di tale articolata ricostruzione, le doglianze della difesa si limitano acontrapporre una diversa lettura dei dati istruttori, senza neppure confrontarsi conognuno dei menzionati dati e con la loro visione unitaria, mirando a conseguireuna inammissibile diversa valutazione del materiale istruttorio, non avendoneppure addotto esservi stato alcun travisamento decisivo del materialeistruttorio.2.4. Quanto alla violazione dell'art. 533 cod. proc. pen., va ribadito che laregola della condanna penale oltre ogni ragionevole dubbio non costituisce undiverso e più severo canone di valutazione della prova in sede di legittimità, maun metodo di valutazione che il giudice di merito deve seguire. In cassazione, èsindacabile solo la motivazione che, nel giustificare la condanna, non abbia datoconto delle ragioni per cui ha ritenuto di escludere le ipotesi alternative prospettatedalla difesa, purché queste siano dotate di razionalità e plausibilità (Sez. 1, n.41110 del 24/10/2011, Rv. 251507).Nel caso in esame, le ipotesi alternative prospettate dalla difesa sono state,come detto, disattese dalla Corte territoriale in quanto smentite dal complessivo econvergente quadro indiziario valorizzato dai giudici di merito.3. Il secondo motivo, relativo alla recidiva e al trattamento sanzionatorio, èmanifestamente infondato.3.1. In tema di recidiva, a seguito della riforma del 2005, il giudice ha ildovere di applicare l'aumento di pena solo qualora ritenga che il nuovo episodiodelittuoso sia concreto indice di una maggiore pericolosità sociale del reo (Sez. U,n. 35738 del 27/05/2010, Calenic, Rv. 247838). La motivazione sul punto puòessere anche sintetica, purché dia conto dei criteri utilizzati.Nella specie, la Corte territoriale (pag. 8-9 sentenza d’appello) haespressamente motivato la sussistenza della recidiva per entrambi i ricorrenti,valorizzando non solo il dato formale dei precedenti (per [OSCURATO:PERSONA] una condannaper uso di atto falso, due condanne per furto, una per tentato furto; per [OSCURATO:PERSONA] unacondanna per furto), ma anche "l'omogeneità tipologica" dei reati con quelli inesame e la "maggiore scaltrezza" dimostrata dagli stessi (per la scelta di bersaglilontani dalla dimora e la conseguente organizzazione logistica necessaria:disponendo essi, evidentemente, di “agganci utili ad acquisire informazioninecessarie per effettuare un lucroso furto in appartamento”). Detti elementi sonostati ritenuti sintomatici di professionalità criminale e di una pericolosità socialepersistente, nonostante le sanzioni in precedenza irrogate. Tale motivazione èimmune da vizi logici e conforme ai dettami di questa Corte.3.2. Anche le censure relative alla quantificazione della pena sonoinammissibili per manifesta infondatezza.La Corte di appello ha evidenziato come la stessa sia stata “oltremodo mite,se rapportata alla gravità del reato” e “alla capacità criminale dimostrata dagliimputati”, nonché “alla loro pertinacia nel tentare di sottrarsi alla cattura con lafuga prima in auto, poi a piedi”: avendo, peraltro, il Tribunale determinato la penabase per entrambi gli imputati nel minimo previsto al tempo in cui il reato erastato commesso, operando per gli ulteriori due furti contestati al solo [OSCURATO:PERSONA] unaumento di appena due mesi di reclusione ed euro 205,00 di multa.Trattasi di motivazione congrua, incensurabile in questa sede.4. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilitàsegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e dellasanzione pecuniaria, a favore della cassa delle ammende, nella misura indispositivo, congrua in rapporto alle ragioni dell’inammissibilità ed all’attivitàprocessuale che la stessa ha determinato, valutata la colpa nella determinazionedella stessa causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186/2000). P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]