CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 giugno 2025
Cassazione n. 36670/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA Letta la nota in data 27 agosto 202 5 del P residente della Terza Sezione penale, che ha segnalato la necessità di procedere alla correzione dell’errore materiale relativo al dispositivo trascritto sul Ruolo di udienza del 4 giugno 2025, con riguardo a l procedimento di [OSCURATO:PERSONA] Udienza n. 1 0130 /202 5 , ricorrent i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, laddove è scritto «[OSCURATO:PERSONA]»,deve l eggersi « [OSCURATO:PERSONA] o » ; rilevato che, nella specie, risulta evidente l’errore segnalato, in quanto dal ricorso e dagli atti del procedimento, emerge come, relativamente al procedimento n. 10130/2025, oltre a [OSCURATO:PERSONA], ricorrente è «[OSCURATO:PERSONA]», per cui è inesatta la dicitura «[OSCURATO:PERSONA]», e che, infatti, nella sentenza depositata, il dispositivo reca il nome «[OSCURATO:PERSONA]»; ritenuto, quindi, che deve procedersi alla correzione dell’errore materiale precedentemente specificato, e, perciò, a sostituirsi nel dispositivo trascritto sul Ruolo di udienza del 4 giugno 2025, relativamente al procedimento di [OSCURATO:PERSONA]. 10130/2025, ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al nome «[OSCURATO:PERSONA]» il nome «[OSCURATO:PERSONA]»; P.Q.M Dispone la corre zione de l l’errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul Ruolo di udienza del 04/06/2025, sul ricorso n. 10130/2025, nel senso che, ove è scritto “ [OSCURATO:PERSONA] ” , de ve leggersi “ [OSCURATO:PERSONA]”. Manda alla cancelleria per le annotazionisull’originale dell’atto. Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]