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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2026

Cassazione n. 11814/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nateci! [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 35632-2025 - Udienza del 11/02/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di tentato furto aggravato.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto — è manifestamente infondato, atteso che si sostanzia nella integrale riproposizione delle medesime argomentazioni già sviluppate dinanzi alla Corte territoriale, la quale ha provveduto a valutarle e a disattenderle con motivazione adeguata (si veda, sul punto, pag.7 della sentenza impugnata).

Il motivo difetta pertanto dei caratteri di specificità e novità necessari in questa sede, limitandosi a reiterare critiche già esaminate senza fornire un'autonoma confutazione della ratio decidendi adottata dal giudice di merito.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nateci! [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 35632-2025 - Udienza del 11/02/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di tentato furto aggravato. Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto — è manifestamente infondato, atteso che si sostanzia nella integrale riproposizione delle medesime argomentazioni già sviluppate dinanzi alla Corte territoriale, la quale ha provveduto a valutarle e a disattenderle con motivazione adeguata (si veda, sul punto, pag.7 della sentenza impugnata). Il motivo difetta pertanto dei caratteri di specificità e novità necessari in questa sede, limitandosi a reiterare critiche già esaminate senza fornire un'autonoma confutazione della ratio decidendi adottata dal giudice di merito. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore
Sentenza Cassazione n. 11814/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris