Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 17369/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di PRATOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s- te le con sioni del [OSCURATO:PERSONA] • ROSI-N') riidit9~50--1-a U. &t vt (3-A Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Prato ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena nei termini concordemente richiesta dalle parti.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, CALVAGNO Bruno.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il ricorso, con cui si lamenta la mancanza della motivazione, è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti per effetto del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. per come novellato dall'art. 1, comma 50,

I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, in quanto non attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i Roma, il 11/1/2023 [OSCURATO:PERSONA] e estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di PRATOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s- te le con sioni del [OSCURATO:PERSONA] • ROSI-N') riidit9~50--1-a U. &t vt (3-A Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Prato ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena nei termini concordemente richiesta dalle parti. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, CALVAGNO Bruno. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il ricorso, con cui si lamenta la mancanza della motivazione, è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti per effetto del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. per come novellato dall'art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, in quanto non attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i Roma, il 11/1/2023 [OSCURATO:PERSONA] e estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 17369/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris