CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021
Cassazione n. 44450/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; "ek [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.2815/2020 la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Foggia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza: a) per violazione di legge e vizio di motivazione in merito al diniego della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis cod. pen. Il ricorso è manifestamente infondato. Con riferimento alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., la Corte di appello ne ha fornito adeguata motivazione, valorizzando la protrazione dell'evasione e l'assenza di giustificazioni, essendo il riferimento ai venti minuti relativo non alla durata dell'evasione - come dedotto dal ricorrente - ma al tempo impiegato dall'imputato per fare ritorno a casa dopo l'arrivo degli agenti presso l'abitazione, a seguito di chiamata telefonica. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] i tensore [OSCURATO:PERSONA] ente do oroso Anna icuolo 1 [OSCURATO:PERSONA] Di C