CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 21689/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le dellaLombardia n. 2020/2022, depositata il 17/5/2022;nonché sul ricorso di cui al medesimo numero di r.g., proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA]Petretti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20675/2022Numero sezionale 3800/2026Numero di raccolta generale 21689/2026Data pubblicazione 25/06/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocaturagenerale dello Stato;-controricorrente-avverso i provvedimenti di diniego della definizione agevolata delle litinotificati il 2/1/2023, in relazione agli avvisi di accertamento n.T9F01C202016, n. T9F01C202017, n. T9F01C202018, T9F01C202020 e n.T9F01C202021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione contro sei avvisi diaccertamento relativi all’IRPEF (per gli anni dal 2006 al 2011), tre avvisi diaccertamento relativi all’IVIE (per gli anni dal 2012 al 2014) e due atti dicontestazione di sanzioni per omessa compilazione del modulo RW (unorelativo agli anni dal 2010 al 2014, l’altro relativo agli anni dal 2005 al2009), emessi in relazione alla titolarità, in capo alla contribuente, deldiritto di nuda proprietà di un immobile sito in Svizzera.2. La CTP di Bergamo annullò gli avvisi di accertamento relativi aglianni dal 2006 al 2010; confermò quello relativo al 2011; ridusse quelliafferenti all’IVIE al minore importo determinato sulla base del valore deldiritto di abitazione.3. Entrambe le parti impugnarono la sentenza di primo grado per laparte rispettivamente a sé sfavorevole. La CTR della Lombardia rigettòl’appello principale e quello incidentale.4. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di duemotivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso, contenentericorso incidentale fondato su due motivi.5. In data 4/10/2023 la contribuente ha depositato una “istanza disospensione del giudizio ex art. 1, comma 236, l. n. 197/2022”, nellaquale ha comunicato: in primo luogo, di essersi avvalsa “della facoltàNumero registro generale 20675/2022Numero sezionale 3800/2026Numero di raccolta generale 21689/2026Data pubblicazione 25/06/2026prevista dall’art. 5, comma 2, della Legge n. 130/2022” in relazione agliavvisi di accertamento relativi all’IVIE 2012, 2013 e 2014, presentando lacorrispondente domanda e versando “l’intera somma dovuta per ladefinizione pari ad € 934,00 per ciascuna controversia con modelli F24 del02.12.2022”; in secondo luogo, di avere aderito alla definizione agevolatadi cui all’art. 1, commi da 186 a 202, della l. n. 197/2022, in relazione agliavvisi di accertamento relativi all’IRPEF dal 2006 al 2010, versando lecorrispondenti somme (pari al 5% del valore della controversia) in data20/9/2023; in terzo luogo, di avere presentato, in data 24/5/2023,“dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidatiall’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022”, di cuiall’art. 1, commi da 231 a 252, della l. n. 197/2022, con riferimentoall’avviso di accertamento per IRPEF 2011 e all’atto di contestazione dellesanzioni T9COC200267 (relativo al periodo dal 2010 al 2014). Sulla basedi tali premesse, la Lanfranchi ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio, aisensi dell’art. 1, comma 198, l. n. 197/2022, con riferimento agli avvisi diaccertamento relativi all’IRPEF per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010e all’IVIE per gli anni 2012, 2013 e 2014, invocando, invece, lasospensione del giudizio con riguardo all’avviso di accertamento perl’IRPEF 2011 e all’atto di contestazione delle sanzioni RW dal 2010 al2014.6. Relativamente agli avvisi di accertamento per l’IRPEF dal 2006 al2010, l’Agenzia delle Entrate ha opposto altrettanti dinieghi alladefinizione agevolata, con la seguente motivazione: “ai sensi dell’articolo5, comma 4, della legge 31 agosto 2022, n. 130, per controversietributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per cassazioneè stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore dellalegge (16 settembre 2022); considerato che, alla data del 16 settembre2022, la lite relativa all’Avviso di accertamento oggetto della presentedefinizione non era pendente avanti alla Corte di Cassazione, in quantoNumero registro generale 20675/2022Numero sezionale 3800/2026Numero di raccolta generale 21689/2026Data pubblicazione 25/06/2026l’Ufficio per tale anno ha presentato ricorso incidentale solo il 24 ottobre2022, la stessa non risulta definibile”.7. Avverso tali dinieghi la contribuente ha proposto ricorso ex art. 5,comma 1, della l. n. 130/2022, affidato a un unico motivo. L’Agenzia delleEntrate ha depositato controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce laviolazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2, TUIR; dell’art. 4 dellaConvenzione contro le doppie imposizioni fra Italia e Belgio (ratificata conl. n. 148/1989) e dell’art. 117, comma 1, Cost., “in relazione all’illegittimacontribuente nel registro della popolazione residente ed alla non iscrizioneall’AIRE ai fini della residenza fiscale” (così testualmente la sintesi delmotivo a pag. 3 del ricorso per cassazione).2. Con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., e dell’art. 36, comma 2, nn. 2e 4, del d.lgs. n. 546/1992 “comportante la nullità della sentenza permotivazione inesistente o apparente avendo il giudice di meritoapoditticamente affermato l’esistenza della prova dei fatti costituenti ilfondamento della pretesa erariale” (così testualmente la sintesi del motivoa pag. 3 del ricorso per cassazione).3. Con il primo motivo del ricorso incidentale, l’Agenzia delle Entratededuce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, commi 2, 2-bis e2-ter del d.l. n. 78/2009, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto inapplicabili le suddettedisposizioni agli accertamenti afferenti ad annualità di imposta anterioriall’entrata in vigore della norma che le inserì nel menzionato art. 12.4. Il secondo motivo del ricorso incidentale denunzia la nullità dellasentenza impugnata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perNumero registro generale 20675/2022Numero sezionale 3800/2026Numero di raccolta generale 21689/2026Data pubblicazione 25/06/2026avere la CTR omesso di motivare la statuizione di annullamento dell’atto dicontestazione e irrogazione delle sanzioni.5. Per quel che riguarda il motivo di ricorso avverso i provvedimenti didiniego della definizione agevolata, la contribuente denunzia la violazionedell’art. 5, comma 4, della l. n. 130/2022, per essere gli stessi fondati suun errato concetto di “pendenza” del giudizio di cassazione, correlato allaproposizione del ricorso incidentale da parte dell’Agenzia delle Entrate,invece che a quella del ricorso principale.6. Preliminarmente deve procedersi all’esame del ricorso contro idinieghi della definizione agevolata.Esso è fondato. L’art. 5, comma 4, della l. n. 130/2022, dispone che “percontroversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorsoper cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entratain vigore della presente legge, purché, alla data della presentazione delladomanda di cui al comma 8, non sia intervenuta una sentenza definitiva”.Il chiaro riferimento testuale alla notifica del ricorso per cassazione, in unocon il favor per la definizione agevolata delle liti tributarie, rende priva diqualsivoglia addentellato normativo l’interpretazione avallatadall’Amministrazione finanziaria, secondo cui la pendenza della litedovrebbe essere accertata secondo una logica “a geometria variabile”, cheguardi allo specifico atto di impugnazione (ricorso o controricorsocontenente il ricorso incidentale) che abbia “aggredito” la statuizioneconcernente l’atto oggetto di definizione agevolata. Nel caso di specie, ledisposizioni di cui si discute devono ritenersi, pertanto, applicabili,essendo stato notificato il ricorso in data 15/9/2022, vale a dire un giornoprima dell’entrata in vigore della legge n. 130.7. L’accoglimento del ricorso ex art. 5, comma 1, della l. n. 130/2022rende superfluo l’esame del ricorso (principale e incidentale) avverso lasentenza della CTR n. 2020/2022, dovendosi dichiarare l’estinzione delgiudizio, a fronte della prova dell’avvenuto pagamento, da parte dellaNumero registro generale 20675/2022Numero sezionale 3800/2026Numero di raccolta generale 21689/2026Data pubblicazione 25/06/2026contribuente, delle somme afferenti ai carichi fiscali oggetto degli attiimpositivi impugnati.8. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate,procedendosi alla compensazione di quelle afferenti alla questione oggettodel motivo di opposizione ai dinieghi della definizione agevolata, attesa lanovità della stessa (sulla quale non si registrano precedentigiurisprudenziali).9. Non sussistono i presupposti per la declaratoria di cui all'art. 13,comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002, trattandosi di misura applicabileai soli casi tipici del rigetto dell'impugnazione o della relativa declaratoriad'inammissibilità o improcedibilità, insuscettibile di interpretazioneestensiva o analogica in quanto avente natura eccezionale, lato sensusanzionatoria (Cass., n. 34025/2023). P.Q.MAccoglie l’opposizione della contribuente avverso i provvedimenti didiniego di definizione agevolata;dichiara estinto il giudizio;compensa tra le parti le spese relative al sub-procedimento afferenteall’impugnazione dei dinieghi suddetti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5/5/2026.La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]