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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:1002
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 18 dicembre 2025 ( 1 ) Causa C ‑ 598/24 CY contro

[OSCURATO:SOCIETA],

HO [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] de Casaţie şi Justiţie (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania)] « Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Direttiva 2001/29/CE – Diritto d’autore e diritti connessi – Articolo 2 – Diritto di riproduzione – Articolo 3 – Diritto di comunicazione al pubblico – Nozione di “opera” – Breve testo condiviso su Facebook e ripreso dalla stampa online – Articolo 5, paragrafo 3, lettera c) – Eccezioni e limitazioni – Eccezione connessa all’obiettivo di fornire un resoconto di un avvenimento attuale – Grado di armonizzazione » Introduzione

1. Il diritto d’autore dell’Unione prevede una serie di eccezioni ai diritti esclusivi degli autori che consentono agli utenti delle opere di compiere, senza la loro autorizzazione, determinati atti che normalmente rientrano nel monopolio dei titolari di tali diritti.

2. Tutte queste eccezioni, tranne una, hanno carattere facoltativo. [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono quindi di un ampio margine di discrezionalità non solo nella scelta delle eccezioni che desiderano recepire nel loro diritto interno, ma anche per quanto riguarda le modalità concrete della loro attuazione.

3. Tuttavia, alcune di queste eccezioni consentono di conciliare il carattere esclusivo delle prerogative degli autori con i diritti fondamentali degli utenti delle opere, in particolare la libertà di espressione nelle sue diverse sfaccettature.

Mi sembra quindi difficilmente concepibile che esse non siano recepite, in un modo o nell’altro, nel diritto interno di tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 2 ).

4. La presente causa offre alla Corte l’occasione di precisare la portata del margine di discrezionalità degli [OSCURATO:PERSONA] membri nel recepire l’eccezione volta a garantire la libertà di informazione sull’attualità di cui gode la stampa.

Contesto normativo D iritto dell ’ Unione

5. Gli articoli 2, 3 e 5 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di alcuni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione ( 3 ), dispongono quanto segue: «Articolo 2 [OSCURATO:PERSONA] membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere; (...) Articolo 3

1. [OSCURATO:PERSONA] membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. (...) Articolo 5 (...)

3. [OSCURATO:PERSONA] membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 nei casi seguenti: (...)

c) nel caso di riproduzione a mezzo stampa, comunicazione al pubblico o messa a disposizione di articoli pubblicati su argomenti di attualità economica politica o religiosa o di opere radiotelevisive o di altri materiali dello stesso carattere, se tale utilizzo non è espressamente riservato, sempreché si indichi la fonte, incluso il nome dell’autore, o nel caso di utilizzo delle opere o di altri materiali in occasione del resoconto di un avvenimento attuale nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo e sempreché si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore; (...)

5. Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare».

D iritto rumeno

6. L’articolo 35, paragrafi 1 e 2, della Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (legge n. 8/1996 sul diritto d’autore e sui diritti connessi), del 14 marzo 1996 ( 4 ), così dispone: «1.

Sono consentiti, senza il consenso dell’autore e senza il pagamento di alcun compenso, i seguenti utilizzi di un’opera portata in precedenza a conoscenza del pubblico, a condizione che siano conformi ai buoni usi, non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera e non danneggino l’autore o i titolari dei diritti d’uso: (...)

2. alle condizioni previste al paragrafo 1, sono consentite la riproduzione, la distribuzione, la radiodiffusione o la comunicazione al pubblico, senza alcun vantaggio diretto o indiretto, commerciale o economico: (...)

c) di brevi frammenti delle opere, nel contesto delle informazioni relative agli eventi di attualità, ma solo nella misura giustificata dallo scopo dell’informazione; (...)».

7. L’articolo 35 di tale legge prevede, al suo paragrafo 4, con particolare riferimento ai casi di cui al paragrafo 2, lettera c), l’obbligo di indicare la fonte e il nome dell’autore dell’opera utilizzata, salvo che ciò risulti impossibile.

Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali

8. L’8 settembre 2021, la ricorrente nel procedimento principale, insegnante in una scuola, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un testo di 22 righe intitolato «Piccola guida per i genitori all’inizio dell’anno scolastico».

Con tono al contempo umoristico e didattico, vi indicava di non voler ricevere regali dai genitori dei suoi alunni.

9. Il 14 settembre 2021, il giornalista HO ha pubblicato sul sito del quotidiano online

[OSCURATO:PERSONA]

, gestito dalla [OSCURATO:SOCIETA], società di diritto rumeno, un articolo intitolato «Il messaggio inedito di una professoressa per i genitori che intendono offrirle regali all’inizio dell’anno scolastico», in cui era riprodotto, dopo l’introduzione, il testo integrale pubblicato dalla ricorrente nel procedimento principale.

Secondo la decisione di rinvio, è pacifico, da un lato, che il testo in questione sia stato utilizzato senza il previo consenso della ricorrente nel procedimento principale e, dall’altro, che il nome di quest’ultima, nonché la fonte di tale testo, tramite un collegamento ipertestuale che rimandava all’originale, siano stati aggiunti successivamente.

10. La ricorrente nel procedimento principale ha presentato ricorso invocando il diritto al risarcimento del danno materiale e morale subito a causa della violazione del suo diritto d’autore.

Con sentenza del 26 aprile 2022, il Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest, Romania) ha respinto tale ricorso, dichiarando che il testo in questione non poteva beneficiare della protezione del diritto d’autore. [OSCURATO:PERSONA] de Apel București (Corte d’appello di Bucarest, Romania) ha confermato tale decisione con sentenza del 3 maggio 2023.

11. La ricorrente nel procedimento principale ha presentato ricorso d’impugnazione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania), che ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se le disposizioni dell’articolo 2, lettera a), della [direttiva 2001/29] debbano essere interpretate nel senso che un testo postato su un social network e che esprime un’opinione relativa a pratiche sociali considerate inappropriate possa essere considerato un’opera protetta dal diritto d’autore. 2) Se le disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), della [direttiva 2001/29] debbano essere interpretate nel senso che ostano a una disposizione della legge nazionale che consente di utilizzare, a scopo d’informazione relativamente a problemi di attualità, solo brevi estratti di un’opera, ma non l’opera nel suo complesso, soprattutto quando essa ha una lunghezza ridotta, e solo a condizione che non sussista un vantaggio diretto o indiretto, commerciale o economico».

12. La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla Corte il 16 settembre 2024.

Sono state presentate osservazioni scritte dalla ricorrente nel procedimento principale, dal governo rumeno e dalla [OSCURATO:PERSONA] europea.

La Corte ha deciso di statuire sulla causa senza udienza di discussione.

Analisi

13. Nella presente causa sono state sottoposte alla Corte due questioni pregiudiziali.

Conformemente alle indicazioni della Corte, concentrerò le mie conclusioni sulla seconda questione.

Per quanto riguarda la prima questione, alla Corte sarà sufficiente ricordare la sua giurisprudenza costante secondo cui la qualificazione di un oggetto come «opera», ai sensi del diritto d’autore dell’Unione, richiede solo che siano soddisfatte due condizioni cumulative, vale a dire che l’oggetto sia originale, in quanto creazione intellettuale propria del suo autore, e che costituisca l’espressione di tale creazione ( 5 ).

Circostanze quali la lunghezza del testo, il luogo della sua pubblicazione e la sua eventuale appartenenza o meno a un genere letterario predeterminato non hanno quindi alcuna incidenza su tale qualificazione.

La verifica della presenza di tali due condizioni in un caso concreto rientra interamente nella valutazione di fatto e, quindi, nella competenza dei giudici di merito.

14. Passo quindi direttamente all’analisi della seconda questione pregiudiziale.

Sull ’ oggetto della seconda questione pregiudiziale

15. La seconda questione pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2001/29.

16. In particolare, il giudice del rinvio desidera ottenere chiarimenti sull’interpretazione del passaggio finale di tale disposizione, che disciplina l’eccezione relativa al resoconto di un avvenimento attuale.

Ai sensi di tale disposizione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti esclusivi «nel caso di utilizzo delle opere o di altri materiali in occasione del resoconto di un avvenimento attuale nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo e sempreché si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore».

17. Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio si interroga, in primo luogo, sulla questione se la pubblicazione del testo di cui trattasi nel procedimento principale possa essere qualificata come «avvenimento attuale» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2001/29 e, in secondo luogo, sulla compatibilità con tale disposizione della legislazione rumena che l’ha recepita, nella misura in cui quest’ultima limita l’utilizzo consentito a «brevi frammenti» di opere e vieta di trarne qualsiasi vantaggio commerciale o economico, anche indiretto, mentre tali restrizioni non figurano nella disposizione in questione della direttiva 2001/29.

Solo tale secondo aspetto è oggetto della seconda questione pregiudiziale.

Tuttavia, il primo aspetto riguarda l’applicabilità stessa dell’eccezione relativa al resoconto di un avvenimento attuale alla controversia di cui al procedimento principale.

Mi sembra quindi utile dissipare i dubbi del giudice del rinvio al riguardo.

18. È importante sottolineare che il procedimento principale non verte su un controllo della validità della disposizione nazionale in questione alla luce della direttiva 2001/29, bensì su una controversia concreta alla quale tale disposizione nazionale potrebbe applicarsi.

Spetta quindi unicamente al giudice del rinvio interpretare tale disposizione, nella misura del possibile, in conformità con tale direttiva o, se del caso, non applicarla alla controversia ( 6 ).

La conformità della disposizione nazionale in questione alla direttiva 2001/29 dovrà quindi essere valutata da tale giudice alla luce delle circostanze della controversia di cui al procedimento principale e tenendo conto dell’esigenza di rispettare il giusto equilibrio tra i diritti fondamentali in gioco. 19.

Con la sua seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede più precisamente, in sostanza, da un lato, quali siano le condizioni per l’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), in fine , della direttiva 2001/29 e, dall’altro, se tale disposizione debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale di recepimento che limita l’utilizzo consentito in occasione di un resoconto su un avvenimento attuale a brevi estratti di opere e vieta che ne sia tratto un vantaggio economico, diretto o indiretto.

G iurisprudenza sull’eccezione relativa al resoconto di un avvenimento attuale

20. Prima di procedere all’analisi delle questioni giuridiche sollevate dal giudice del rinvio, mi sembra necessario ricordare brevemente la giurisprudenza relativa all’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), in fine , della direttiva 2001/29.

21. La controversia di cui al procedimento principale riguarda un caso particolare di applicazione dell’eccezione prevista da tale disposizione, in quanto la pubblicazione stessa dell’opera utilizzata in occasione di un resoconto di un avvenimento attuale costituisce tale avvenimento, e il resoconto in questione consiste, in sostanza, in una comunicazione al pubblico del contenuto di tale opera.

La Corte ha tuttavia, implicitamente ma necessariamente, ammesso l’applicazione di tale eccezione in siffatte circostanze, in particolare nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 7 ).

22. In tale sentenza la Corte ha, inoltre, delineato i tratti salienti dell’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), in fine , della direttiva 2001/29, dichiarando, in particolare, che tale disposizione non armonizza in modo completo l’eccezione da essa prevista, lasciando agli [OSCURATO:PERSONA] membri un margine di discrezionalità significativo per la definizione dettagliata delle condizioni della sua applicazione, consentendo loro di effettuare un bilanciamento degli interessi in gioco.

Tale margine di discrezionalità deriva in particolare, secondo la Corte, dai termini «nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo» contenuti nella suddetta disposizione ( 8 ).

23. Ciononostante, la Corte ha anche dichiarato che il margine di discrezionalità degli [OSCURATO:PERSONA] membri era circoscritto sotto diversi aspetti ( 9 ).

24. In primo luogo, nell’attuazione dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), in fine , della direttiva 2001/29, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono rispettare le prescrizioni derivanti dal diritto dell’Unione, in particolare le condizioni enunciate in tale disposizione, nonché il principio di proporzionalità ( 10 ).

25. In secondo luogo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono provvedere a che non venga compromessa la realizzazione degli obiettivi della direttiva 2001/29 relativi all’introduzione di un livello elevato di protezione del diritto d’autore e al corretto funzionamento del mercato interno, salvaguardando al contempo l’effetto utile dell’eccezione in questione ( 11 ).

26. In terzo luogo, il margine di discrezionalità degli [OSCURATO:PERSONA] membri è circoscritto dall’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29.

27. Infine, in quarto luogo, nel recepire l’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), in fine , di tale direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono fondarsi su un’interpretazione della medesima tale da garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati nell’ordinamento giuridico dell’Unione ( 12 ).

Orbene, i diritti fondamentali in gioco sono, in particolare, da un lato, il diritto di proprietà intellettuale degli autori sancito dall’articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), e, dall’altro, la libertà di espressione e di informazione degli utenti di opere protette, garantita dall’articolo 11 della Carta ( 13 ).

28. È alla luce di tale giurisprudenza che occorre interpretare l’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), in fine , della direttiva 2001/29 nel contesto della presente causa.

Sulla qualificazione come « avvenimento attuale »

29. Il giudice del rinvio si chiede, in primo luogo, se l’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), in fine , della direttiva 2001/29 possa trovare applicazione nel caso di una comunicazione al pubblico, da parte di un giornale online, di un testo pubblicato all’inizio dell’anno scolastico su una pagina Facebook, in cui un insegnante dichiara di considerare alcuni comportamenti inappropriati in ambito scolastico.

I dubbi di tale giudice derivano, in particolare, dal fatto che il giornale non ha incoraggiato il dibattito pubblico sull’argomento, ad esempio invitando i propri lettori a reagire.

30. Per quanto riguarda la nozione di «avvenimento attuale», ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), in fine , della direttiva 2001/29, la Corte ha dichiarato che esso designa un «avvenimento che, al momento in cui se ne fa un resoconto, presenta un interesse informativo per il pubblico» ( 14 ).

31. Non ritengo opportuno integrare la definizione di tale nozione con ulteriori elementi.

Infatti, da un lato, tenuto conto dell’obiettivo dell’eccezione in questione, che è quello di preservare il diritto della stampa di informare e del pubblico di essere informato, tale definizione deve comprendere tutti gli argomenti che rivestono importanza dal punto di vista sociale nel momento in cui il pubblico ne viene informato.

Dall’altro lato, né il livello di protezione dei diritti d’autore né il grado di gravità della violazione di tali diritti dipendono dalla natura dell’avvenimento di cui si dà notizia utilizzando l’opera protetta in questione.

Il bilanciamento degli interessi in gioco propende quindi chiaramente a favore di una definizione ampia della nozione di «avvenimento attuale», così come formulata dalla Corte.

32. La qualificazione come «avvenimento attuale» della pubblicazione da parte di un insegnante della sua opinione, secondo cui considera alcuni comportamenti inappropriati in ambito scolastico, rientra invero nella competenza dei giudici nazionali.

A mio avviso, nulla si oppone a una tale qualificazione, poiché il funzionamento del sistema scolastico è un argomento di informazione che può chiaramente presentare un interesse per il pubblico e l’opinione in questione può essere rivelatrice delle pratiche che incidono su tale funzionamento.

33. La circostanza che, nella fattispecie, i lettori del giornale in cui è stata utilizzata l’opera in questione non siano stati invitati a reagire non mi sembra avere alcuna rilevanza nella presente fattispecie.

Ancorché sia vero, come osserva il giudice del rinvio, che tale era il caso nella causa che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 15 ), tale circostanza non costituisce tuttavia in alcun modo una condizione per l’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), in fine , della direttiva 2001/29.

34. Come già rilevato dalla Corte, per azione di «resoconto», di cui a tale disposizione, deve intendersi quella consistente nel fornire informazioni su un avvenimento attuale.

Inoltre, sebbene il semplice annuncio di un avvenimento del genere non ne costituisca un resoconto, il termine «resoconto», nel suo senso abituale, non impone tuttavia che l’utente proceda a un’analisi dettagliata di un tale avvenimento ( 16 ).

Lo stesso vale, a fortiori , per un invito a reagire, poiché questo va chiaramente oltre il significato usuale del termine «resoconto».

Più in generale, va osservato che, sebbene un dibattito possa spesso essere la conseguenza – auspicabile – dell’esercizio della libertà di espressione, esso non ne è affatto una condizione.

35. È quindi sufficiente, affinché sia applicabile l’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), in fine , della direttiva 2001/29, che l’opera protetta in questione sia utilizzata per fornire informazioni su un avvenimento che, al momento in cui tali informazioni sono fornite, presenti un interesse per il pubblico.

Sulle condizioni per l’ applicazione d e ll ’ eccezione relativa al r esoconto di un avvenimento attuale nel diritto rumeno

36. I dubbi del giudice del rinvio circa la compatibilità della normativa rumena che disciplina l’eccezione relativa al resoconto di un avvenimento attuale con l’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), in fine , della direttiva 2001/29, riguardano due aspetti, vale a dire il fatto che l’utilizzo consentito sia limitato a brevi estratti di opere e che sia vietato trarne alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto ( 17 ).

Sulla limitazione dell’utilizzo consentito a brevi estratti di opere

37. Il dubbio del giudice del rinvio circa la conformità della normativa rumena che recepisce l’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), in fine , della direttiva 2001/29 riguarda il fatto che tale disposizione consente l’utilizzo di «opere», mentre la normativa rumena limita l’utilizzo consentito a «brevi frammenti delle opere».

38. Innanzitutto, desidero indicare che, a mio avviso, il legislatore rumeno non ha oltrepassato il margine di discrezionalità di cui dispone ai fini del recepimento di tale disposizione, quale definito dalla Corte ( 18 ).

39. In primo luogo, per quanto riguarda il tenore letterale e l’impianto sistematico dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), in fine , della direttiva 2001/29, tale disposizione ha carattere facoltativo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri, come quasi tutte le eccezioni al diritto d’autore previste da tale direttiva.

Orbene, secondo una regola di interpretazione universalmente accettata, a maiori ad minus , cosicché gli [OSCURATO:PERSONA] membri non sono in linea di principio tenuti, quando applicano tali eccezioni, a recepirle nella loro intera portata potenziale.

40. Inoltre, detta disposizione contiene una limitazione, secondo cui l’utilizzo a titolo dell’eccezione relativa al resoconto di un avvenimento attuale è consentito solo «nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo».

Secondo la Corte, tale formulazione lascia agli [OSCURATO:PERSONA] membri un ampio margine di discrezionalità nell’attuazione di detta eccezione ( 19 ).

Tale margine di discrezionalità riguarda necessariamente, in particolare, la portata dell’utilizzo che è fatto dell’opera.

In tale contesto, gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno quindi il diritto di limitare l’utilizzo consentito a brevi estratti di opere se ritengono che un utilizzo più ampio non sia giustificato dallo scopo informativo perseguito dall’eccezione in questione.

41. In secondo luogo, una tale limitazione, pur essendo conforme all’obiettivo della direttiva 2001/29 di garantire un livello elevato di protezione del diritto d’autore, non mette in discussione, a mio avviso, l’effetto utile dell’eccezione prevista all’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), in fine , di tale direttiva.

Infatti, l’obiettivo di tale disposizione non è quello di consentire l’utilizzo di opere protette in quanto tale, ma di evitare che la libertà di informare sugli avvenimenti attuali sia indebitamente limitata dai diritti esclusivi che proteggono le opere associate – in un modo o nell’altro – a tali avvenimenti.

Orbene, anche nel caso in cui, come nella fattispecie, l’opera stessa o la sua pubblicazione costituisca l’avvenimento oggetto di resoconto, tale resoconto non può essere confuso con la riproduzione e la comunicazione al pubblico di tale opera nella sua interezza, pena il completo snaturamento del significato della disposizione in questione.

La limitazione dell’utilizzo consentito a brevi estratti di opere non compromette quindi l’effetto utile dell’eccezione in questione.

42. In terzo luogo, l’attuazione delle eccezioni previste dall’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/29 deve essere conforme al paragrafo 5 di tale articolo.

Quest’ultima disposizione pone una triplice condizione, denominata anche «test in tre fasi», secondo cui le eccezioni al diritto d’autore devono essere applicabili solo in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto.

43. A tal proposito, è giocoforza constatare che la riproduzione integrale e la comunicazione al pubblico di un’opera può, per definizione, contrastare con il normale sfruttamento della stessa e arrecare di conseguenza – secondo la logica del test in tre fasi – un ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi dell’autore.

Infatti, in una situazione del genere, la comunicazione secondaria dell’opera, effettuata nell’ambito dell’eccezione, sostituisce la comunicazione originale, dispensando i destinatari dal ricorrere a quest’ultima, con la conseguenza di compromettere il normale sfruttamento dell’opera da parte del suo autore.

44. Nell’ambiente di Internet, una comunicazione al pubblico ha spesso carattere permanente e facilmente riproducibile, cosicché l’autore può perdere ogni controllo sull’opera, che circola indipendentemente dalla sua volontà, il che lede non solo i suoi diritti patrimoniali, ma anche quelli morali ( 20 ).

Inoltre, sebbene l’eccezione in questione sia principalmente destinata a preservare il diritto della stampa di fornire informazioni sugli avvenimenti attuali ( 21 ), la sua applicazione non è subordinata al possesso, da parte dell’utente interessato, di uno status formale di organo di stampa.

Orbene, nell’ambiente di Internet, chiunque può asserire di fornire informazioni relative a un avvenimento attuale per avvalersi di tale eccezione al fine di comunicare al pubblico un’opera senza l’autorizzazione dell’autore.

Esiste quindi un rischio considerevole di abuso.

45. Di conseguenza, alla luce dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29, ritengo legittimo che uno Stato membro limiti l’utilizzo consentito nell’ambito dell’eccezione relativa al resoconto di un avvenimento attuale a brevi estratti di opere.

46. In quarto luogo, l’attuazione di tale eccezione deve rispettare il giusto equilibrio tra i diritti fondamentali applicabili – in particolare, da un lato, la proprietà intellettuale sancita dall’articolo 17, paragrafo 2, della Carta e, dall’altro, la libertà di espressione e di stampa, tutelata dall’articolo 11 della stessa.

Si pone quindi la questione se la limitazione dell’utilizzo consentito a brevi estratti di opere rispetti tale equilibrio.

47. Per quanto riguarda la proprietà intellettuale, come ho già osservato, la comunicazione al pubblico dell’intera opera senza l’autorizzazione dell’autore costituisce una grave violazione dei diritti di tale autore.

In casi estremi, come quelli menzionati al paragrafo 44 delle presenti conclusioni, in cui l’autore perde il controllo sullo sfruttamento della sua opera, tale violazione sarebbe, a mio avviso, manifestamente sproporzionata.

La limitazione dell’utilizzo consentito, in virtù dell’eccezione relativa al resoconto di un avvenimento attuale, a brevi estratti di opere contribuisce alla salvaguardia di tale diritto fondamentale.

48. Per quanto riguarda invece la libertà di espressione, essa risulta invero limitata.

Tuttavia, non ritengo che tale limitazione sia sproporzionata.

La libertà di espressione di cui trattasi nel caso di specie riguarda la diffusione di informazioni su un avvenimento.

L’utilizzo dell’opera protetta serve quindi solo come illustrazione a completamento di tali informazioni e non deve costituirne l’elemento essenziale.

L’utilizzo di brevi estratti dovrebbe quindi essere normalmente sufficiente.

È ovviamente necessario che gli estratti il cui utilizzo è consentito siano di lunghezza ragionevole al fine di consentire il raggiungimento dello scopo informativo perseguito.

Tale aspetto riguarda tuttavia l’applicazione del diritto nazionale in concreto.

49. A mio avviso, ciò è vero in linea di principio, indipendentemente dalla lunghezza dell’opera interessata.

Tuttavia, nel caso di opere così brevi da poter essere utilmente riprodotte solo integralmente, la normativa interna dello Stato membro in questione, come interpretata dai giudici nazionali, deve consentire l’utilizzo dell’integralità di tali opere, assimilandole esse stesse ad estratti, se ciò si rivelasse necessario per raggiungere lo scopo informativo perseguito.

In tutti gli altri casi, è normalmente possibile estrarre da un’opera i passaggi necessari dal punto di vista dell’informazione da trasmettere, senza riprodurre tale opera integralmente.

Ricordo che l’obiettivo dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), in fine , della direttiva 2001/29 non è quello di consentire l’utilizzo di opere protette senza l’autorizzazione dei titolari dei diritti, ma di garantire la libertà di informare sugli avvenimenti attuali.

50. Inoltre, in numerose situazioni, in particolare su Internet, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, tecniche quali i collegamenti ipertestuali consentono al pubblico di accedere all’opera di cui trattasi nella sua interezza e quindi di raggiungere facilmente lo scopo perseguito, senza dover chiedere l’autorizzazione dell’autore, ma anche senza ledere i diritti di quest’ultimo ( 22 ).

In casi del genere, la riproduzione e la comunicazione al pubblico dell’opera nella sua interezza non sono quindi necessarie per soddisfare i requisiti della libertà di espressione e di informazione.

51. Da quanto esposto concludo che l’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), in fine , della direttiva 2001/29 non osta alla legislazione di uno Stato membro che limiti l’utilizzo in occasione del resoconto di un avvenimento attuale a brevi estratti di opere, a condizione che la lunghezza dell’estratto il cui utilizzo è consentito sia sufficiente per raggiungere lo scopo informativo perseguito.

Sul divieto di trarre un vantaggio economico o commerciale

52. Il divieto di trarre dall’utilizzo di un’opera, nell’ambito dell’eccezione relativa al resoconto di un avvenimento attuale, alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto, previsto dalla legislazione rumena, è più problematico. 53.

Il giudice del rinvio non precisa quale sia l’esatto significato dei termini «alcun vantaggio diretto o indiretto, commerciale o economico» nel diritto rumeno.

Ciò detto, se il divieto relativo al vantaggio economico indiretto dovesse essere interpretato in senso lato, esso solleverebbe seri dubbi.

Gli organi di stampa, pur svolgendo una funzione fondamentale in una società democratica, consistente nell’informare il pubblico e nell’esercitare un controllo sugli attori della vita pubblica, esercitano di norma un’attività economica.

Tale attività può essere finanziata sia direttamente dai clienti, sia dalla pubblicità.

In entrambi i casi, la pubblicazione di informazioni costituisce il servizio fornito il cui contenuto, attirando i clienti, incide sui ricavi dell’operatore economico interessato.

Quest’ultimo trae quindi un vantaggio economico indiretto da tutte le sue pubblicazioni, compresi i resoconti di avvenimenti attuali in cui le opere protette sono utilizzate nell’ambito dell’eccezione in questione.

54. Il divieto di un tale vantaggio indiretto compromette quindi l’effetto utile di tale eccezione, rendendo di fatto impossibile la sua applicazione a qualsiasi organo di stampa il cui funzionamento costituisca un’attività economica ( 23 ).

È evidente che un tale divieto non trova fondamento nel testo dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), in fine , della direttiva 2001/29.

Infatti, i termini «nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo» non riguardano il vantaggio economico che può essere tratto indirettamente, ma solo la portata dell’utilizzo delle opere protette.

55. Tale divieto non è giustificato nemmeno dal test in tre fasi di cui all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29.

Infatti, contrariamente a un vantaggio diretto derivante dall’utilizzo di un’opera, che può essere assimilato a uno sfruttamento commerciale della stessa, un vantaggio indiretto consistente nel finanziare l’attività della stampa con i proventi derivanti da tale attività, compresa la pubblicazione di resoconti di avvenimenti attuali, non può essere in contrasto con il normale sfruttamento delle opere utilizzate nell’ambito di tali resoconti, né arrecare un pregiudizio ingiustificato ai loro autori.

Di conseguenza, detto divieto compromette anche l’equilibrio tra i diversi diritti fondamentali che l’eccezione relativa al resoconto di un avvenimento attuale intende a conciliare.

56. Pertanto, prevedendo un divieto di trarre alcun vantaggio economico indiretto dall’utilizzo di opere protette nell’ambito dell’eccezione relativa al resoconto di avvenimenti attuali, il legislatore rumeno ha superato i limiti del margine di discrezionalità di cui dispone nel recepire l’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), in fine , della direttiva 2001/29.

Tale disposizione deve quindi essere interpretata nel senso che essa osta a un tale divieto.

Conclusione

57. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alla seconda questione pregiudiziale sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania): L’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), in fine , della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che: – è sufficiente, ai fini della sua applicabilità, che l’opera in questione sia utilizzata per fornire informazioni su un avvenimento che, al momento in cui tali informazioni sono fornite, riveste un interesse per il pubblico; – essa non osta alla normativa di uno Stato membro che limiti l’utilizzo consentito in occasione di un resoconto su un avvenimento attuale a brevi estratti di opere, purché la lunghezza dell’estratto il cui utilizzo è consentito sia sufficiente per raggiungere lo scopo informativo perseguito; – esso osta alla normativa di uno Stato membro che vieti di trarre alcun vantaggio commerciale o economico indiretto dall’utilizzo di opere in occasione di un resoconto su un avvenimento attuale. 1 Lingua originale: il francese. 2 V., in tal senso, in particolare, sentenza del 29 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑516/17; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2019:625, punti 42 e 43). 3 GU 2001, L 167, pag.

10. 4 [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 60 del 26 marzo 1996. 5 V., da ultimo, sentenza del 24 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑227/23, EU:C:2024:914, punto 48). 6 V., in tal senso, recentemente, sentenza del 28 gennaio 2025, ASG 2 (C‑253/23, EU:C:2025:40, punti 90, 91 e 93). 7 Punti da 60 a 74, e in particolare punto 69 di tale sentenza.

V. anche sentenza del 29 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA] NRW (C‑469/17, EU:C:2019:623, punto 75). 8 [OSCURATO:PERSONA], punti da 27 a

29. 9 [OSCURATO:PERSONA], punto

30. 10 [OSCURATO:PERSONA], punti da 31 a

34. 11 [OSCURATO:PERSONA], punti 35 e

36. 12 [OSCURATO:PERSONA], punti 37 e

38. 13 [OSCURATO:PERSONA], punto

42. 14 [OSCURATO:PERSONA], punto

67. 15 Sentenza del 29 luglio 2019 (C‑469/17, EU:C:2019:623, punto 75). 16 [OSCURATO:PERSONA], punto

66. 17 [OSCURATO:PERSONA] osserva inoltre che, contrariamente all’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), in fine , della direttiva 2001/29, l’articolo 35, paragrafo 2, lettera c), della legge n. 8/1996 del 14 marzo 1996 non prevede l’obbligo di indicare la fonte, compreso il nome dell’autore, dell’opera utilizzata.

Un tale obbligo risulta tuttavia dall’articolo 35, paragrafo 4, di tale legge e riguarda, in particolare, i casi di cui al paragrafo 2, lettera c), di tale articolo. 18

V. paragrafi da 22 a 27 delle presenti conclusioni e giurisprudenza citata. 19

V. paragrafo 22 delle presenti conclusioni e giurisprudenza citata. 20 A titolo illustrativo, al momento della redazione delle presenti conclusioni, il testo oggetto del procedimento principale era ancora disponibile sul sito Internet di

[OSCURATO:PERSONA]

, nonché su almeno altri due siti che lo avevano riprodotto, mentre il collegamento ipertestuale che rimandava all’originale era interrotto, probabilmente perché quest’ultimo era stato rimosso dal luogo della sua pubblicazione iniziale. 21 V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 70). 22 V., in particolare, sentenza del 13 febbraio 2014, Svensson e a. (C‑466/12, EU:C:2014:76, punto 1 del dispositivo). 23 Vale a dire, in pratica, a qualsiasi organo di stampa, poiché anche i media cosiddetti «pubblici» sono raramente finanziati esclusivamente con fondi statali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 18 dicembre 2025 ( 1 ) Causa C ‑ 598/24 CY contro [OSCURATO:SOCIETA], HO [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] de Casaţie şi Justiţie (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania)] « Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Direttiva 2001/29/CE – Diritto d’autore e diritti connessi – Articolo 2 – Diritto di riproduzione – Articolo 3 – Diritto di comunicazione al pubblico – Nozione di “opera” – Breve testo condiviso su Facebook e ripreso dalla stampa online – Articolo 5, paragrafo 3, lettera c) – Eccezioni e limitazioni – Eccezione connessa all’obiettivo di fornire un resoconto di un avvenimento attuale – Grado di armonizzazione » Introduzione 1. Il diritto d’autore dell’Unione prevede una serie di eccezioni ai diritti esclusivi degli autori che consentono agli utenti delle opere di compiere, senza la loro autorizzazione, determinati atti che normalmente rientrano nel monopolio dei titolari di tali diritti. 2. Tutte queste eccezioni, tranne una, hanno carattere facoltativo. [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono quindi di un ampio margine di discrezionalità non solo nella scelta delle eccezioni che desiderano recepire nel loro diritto interno, ma anche per quanto riguarda le modalità concrete della loro attuazione. 3. Tuttavia, alcune di queste eccezioni consentono di conciliare il carattere esclusivo delle prerogative degli autori con i diritti fondamentali degli utenti delle opere, in particolare la libertà di espressione nelle sue diverse sfaccettature. Mi sembra quindi difficilmente concepibile che esse non siano recepite, in un modo o nell’altro, nel diritto interno di tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 2 ). 4. La presente causa offre alla Corte l’occasione di precisare la portata del margine di discrezionalità degli [OSCURATO:PERSONA] membri nel recepire l’eccezione volta a garantire la libertà di informazione sull’attualità di cui gode la stampa. Contesto normativo D iritto dell ’ Unione 5. Gli articoli 2, 3 e 5 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di alcuni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione ( 3 ), dispongono quanto segue: «Articolo 2 [OSCURATO:PERSONA] membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte: a)      agli autori, per quanto riguarda le loro opere; (...) Articolo 3 1.      [OSCURATO:PERSONA] membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. (...) Articolo 5 (...) 3.      [OSCURATO:PERSONA] membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 nei casi seguenti: (...) c)      nel caso di riproduzione a mezzo stampa, comunicazione al pubblico o messa a disposizione di articoli pubblicati su argomenti di attualità economica politica o religiosa o di opere radiotelevisive o di altri materiali dello stesso carattere, se tale utilizzo non è espressamente riservato, sempreché si indichi la fonte, incluso il nome dell’autore, o nel caso di utilizzo delle opere o di altri materiali in occasione del resoconto di un avvenimento attuale nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo e sempreché si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore; (...) 5.      Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare». D iritto rumeno 6. L’articolo 35, paragrafi 1 e 2, della Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (legge n. 8/1996 sul diritto d’autore e sui diritti connessi), del 14 marzo 1996 ( 4 ), così dispone: «1.      Sono consentiti, senza il consenso dell’autore e senza il pagamento di alcun compenso, i seguenti utilizzi di un’opera portata in precedenza a conoscenza del pubblico, a condizione che siano conformi ai buoni usi, non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera e non danneggino l’autore o i titolari dei diritti d’uso: (...) 2.      alle condizioni previste al paragrafo 1, sono consentite la riproduzione, la distribuzione, la radiodiffusione o la comunicazione al pubblico, senza alcun vantaggio diretto o indiretto, commerciale o economico: (...) c)      di brevi frammenti delle opere, nel contesto delle informazioni relative agli eventi di attualità, ma solo nella misura giustificata dallo scopo dell’informazione; (...)». 7. L’articolo 35 di tale legge prevede, al suo paragrafo 4, con particolare riferimento ai casi di cui al paragrafo 2, lettera c), l’obbligo di indicare la fonte e il nome dell’autore dell’opera utilizzata, salvo che ciò risulti impossibile. Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali 8. L’8 settembre 2021, la ricorrente nel procedimento principale, insegnante in una scuola, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un testo di 22 righe intitolato «Piccola guida per i genitori all’inizio dell’anno scolastico». Con tono al contempo umoristico e didattico, vi indicava di non voler ricevere regali dai genitori dei suoi alunni. 9. Il 14 settembre 2021, il giornalista HO ha pubblicato sul sito del quotidiano online [OSCURATO:PERSONA] , gestito dalla [OSCURATO:SOCIETA], società di diritto rumeno, un articolo intitolato «Il messaggio inedito di una professoressa per i genitori che intendono offrirle regali all’inizio dell’anno scolastico», in cui era riprodotto, dopo l’introduzione, il testo integrale pubblicato dalla ricorrente nel procedimento principale. Secondo la decisione di rinvio, è pacifico, da un lato, che il testo in questione sia stato utilizzato senza il previo consenso della ricorrente nel procedimento principale e, dall’altro, che il nome di quest’ultima, nonché la fonte di tale testo, tramite un collegamento ipertestuale che rimandava all’originale, siano stati aggiunti successivamente. 10. La ricorrente nel procedimento principale ha presentato ricorso invocando il diritto al risarcimento del danno materiale e morale subito a causa della violazione del suo diritto d’autore. Con sentenza del 26 aprile 2022, il Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest, Romania) ha respinto tale ricorso, dichiarando che il testo in questione non poteva beneficiare della protezione del diritto d’autore. [OSCURATO:PERSONA] de Apel București (Corte d’appello di Bucarest, Romania) ha confermato tale decisione con sentenza del 3 maggio 2023. 11. La ricorrente nel procedimento principale ha presentato ricorso d’impugnazione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania), che ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1)      Se le disposizioni dell’articolo 2, lettera a), della [direttiva 2001/29] debbano essere interpretate nel senso che un testo postato su un social network e che esprime un’opinione relativa a pratiche sociali considerate inappropriate possa essere considerato un’opera protetta dal diritto d’autore. 2)      Se le disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), della [direttiva 2001/29] debbano essere interpretate nel senso che ostano a una disposizione della legge nazionale che consente di utilizzare, a scopo d’informazione relativamente a problemi di attualità, solo brevi estratti di un’opera, ma non l’opera nel suo complesso, soprattutto quando essa ha una lunghezza ridotta, e solo a condizione che non sussista un vantaggio diretto o indiretto, commerciale o economico». 12. La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla Corte il 16 settembre 2024. Sono state presentate osservazioni scritte dalla ricorrente nel procedimento principale, dal governo rumeno e dalla [OSCURATO:PERSONA] europea. La Corte ha deciso di statuire sulla causa senza udienza di discussione. Analisi 13. Nella presente causa sono state sottoposte alla Corte due questioni pregiudiziali. Conformemente alle indicazioni della Corte, concentrerò le mie conclusioni sulla seconda questione. Per quanto riguarda la prima questione, alla Corte sarà sufficiente ricordare la sua giurisprudenza costante secondo cui la qualificazione di un oggetto come «opera», ai sensi del diritto d’autore dell’Unione, richiede solo che siano soddisfatte due condizioni cumulative, vale a dire che l’oggetto sia originale, in quanto creazione intellettuale propria del suo autore, e che costituisca l’espressione di tale creazione ( 5 ). Circostanze quali la lunghezza del testo, il luogo della sua pubblicazione e la sua eventuale appartenenza o meno a un genere letterario predeterminato non hanno quindi alcuna incidenza su tale qualificazione. La verifica della presenza di tali due condizioni in un caso concreto rientra interamente nella valutazione di fatto e, quindi, nella competenza dei giudici di merito. 14. Passo quindi direttamente all’analisi della seconda questione pregiudiziale. Sull ’ oggetto della seconda questione pregiudiziale 15. La seconda questione pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2001/29. 16. In particolare, il giudice del rinvio desidera ottenere chiarimenti sull’interpretazione del passaggio finale di tale disposizione, che disciplina l’eccezione relativa al resoconto di un avvenimento attuale. Ai sensi di tale disposizione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti esclusivi «nel caso di utilizzo delle opere o di altri materiali in occasione del resoconto di un avvenimento attuale nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo e sempreché si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore». 17. Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio si interroga, in primo luogo, sulla questione se la pubblicazione del testo di cui trattasi nel procedimento principale possa essere qualificata come «avvenimento attuale» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2001/29 e, in secondo luogo, sulla compatibilità con tale disposizione della legislazione rumena che l’ha recepita, nella misura in cui quest’ultima limita l’utilizzo consentito a «brevi frammenti» di opere e vieta di trarne qualsiasi vantaggio commerciale o economico, anche indiretto, mentre tali restrizioni non figurano nella disposizione in questione della direttiva 2001/29. Solo tale secondo aspetto è oggetto della seconda questione pregiudiziale. Tuttavia, il primo aspetto riguarda l’applicabilità stessa dell’eccezione relativa al resoconto di un avvenimento attuale alla controversia di cui al procedimento principale. Mi sembra quindi utile dissipare i dubbi del giudice del rinvio al riguardo. 18. È importante sottolineare che il procedimento principale non verte su un controllo della validità della disposizione nazionale in questione alla luce della direttiva 2001/29, bensì su una controversia concreta alla quale tale disposizione nazionale potrebbe applicarsi. Spetta quindi unicamente al giudice del rinvio interpretare tale disposizione, nella misura del possibile, in conformità con tale direttiva o, se del caso, non applicarla alla controversia ( 6 ). La conformità della disposizione nazionale in questione alla direttiva 2001/29 dovrà quindi essere valutata da tale giudice alla luce delle circostanze della controversia di cui al procedimento principale e tenendo conto dell’esigenza di rispettare il giusto equilibrio tra i diritti fondamentali in gioco. 19. Con la sua seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede più precisamente, in sostanza, da un lato, quali siano le condizioni per l’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), in fine , della direttiva 2001/29 e, dall’altro, se tale disposizione debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale di recepimento che limita l’utilizzo consentito in occasione di un resoconto su un avvenimento attuale a brevi estratti di opere e vieta che ne sia tratto un vantaggio economico, diretto o indiretto. G iurisprudenza sull’eccezione relativa al resoconto di un avvenimento attuale 20. Prima di procedere all’analisi delle questioni giuridiche sollevate dal giudice del rinvio, mi sembra necessario ricordare brevemente la giurisprudenza relativa all’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), in fine , della direttiva 2001/29. 21. La controversia di cui al procedimento principale riguarda un caso particolare di applicazione dell’eccezione prevista da tale disposizione, in quanto la pubblicazione stessa dell’opera utilizzata in occasione di un resoconto di un avvenimento attuale costituisce tale avvenimento, e il resoconto in questione consiste, in sostanza, in una comunicazione al pubblico del contenuto di tale opera. La Corte ha tuttavia, implicitamente ma necessariamente, ammesso l’applicazione di tale eccezione in siffatte circostanze, in particolare nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 7 ). 22. In tale sentenza la Corte ha, inoltre, delineato i tratti salienti dell’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), in fine , della direttiva 2001/29, dichiarando, in particolare, che tale disposizione non armonizza in modo completo l’eccezione da essa prevista, lasciando agli [OSCURATO:PERSONA] membri un margine di discrezionalità significativo per la definizione dettagliata delle condizioni della sua applicazione, consentendo loro di effettuare un bilanciamento degli interessi in gioco. Tale margine di discrezionalità deriva in particolare, secondo la Corte, dai termini «nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo» contenuti nella suddetta disposizione ( 8 ). 23. Ciononostante, la Corte ha anche dichiarato che il margine di discrezionalità degli [OSCURATO:PERSONA] membri era circoscritto sotto diversi aspetti ( 9 ). 24. In primo luogo, nell’attuazione dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), in fine , della direttiva 2001/29, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono rispettare le prescrizioni derivanti dal diritto dell’Unione, in particolare le condizioni enunciate in tale disposizione, nonché il principio di proporzionalità ( 10 ). 25. In secondo luogo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono provvedere a che non venga compromessa la realizzazione degli obiettivi della direttiva 2001/29 relativi all’introduzione di un livello elevato di protezione del diritto d’autore e al corretto funzionamento del mercato interno, salvaguardando al contempo l’effetto utile dell’eccezione in questione ( 11 ). 26. In terzo luogo, il margine di discrezionalità degli [OSCURATO:PERSONA] membri è circoscritto dall’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29. 27. Infine, in quarto luogo, nel recepire l’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), in fine , di tale direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono fondarsi su un’interpretazione della medesima tale da garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati nell’ordinamento giuridico dell’Unione ( 12 ). Orbene, i diritti fondamentali in gioco sono, in particolare, da un lato, il diritto di proprietà intellettuale degli autori sancito dall’articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), e, dall’altro, la libertà di espressione e di informazione degli utenti di opere protette, garantita dall’articolo 11 della Carta ( 13 ). 28. È alla luce di tale giurisprudenza che occorre interpretare l’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), in fine , della direttiva 2001/29 nel contesto della presente causa. Sulla qualificazione come « avvenimento attuale » 29. Il giudice del rinvio si chiede, in primo luogo, se l’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), in fine , della direttiva 2001/29 possa trovare applicazione nel caso di una comunicazione al pubblico, da parte di un giornale online, di un testo pubblicato all’inizio dell’anno scolastico su una pagina Facebook, in cui un insegnante dichiara di considerare alcuni comportamenti inappropriati in ambito scolastico. I dubbi di tale giudice derivano, in particolare, dal fatto che il giornale non ha incoraggiato il dibattito pubblico sull’argomento, ad esempio invitando i propri lettori a reagire. 30. Per quanto riguarda la nozione di «avvenimento attuale», ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), in fine , della direttiva 2001/29, la Corte ha dichiarato che esso designa un «avvenimento che, al momento in cui se ne fa un resoconto, presenta un interesse informativo per il pubblico» ( 14 ). 31. Non ritengo opportuno integrare la definizione di tale nozione con ulteriori elementi. Infatti, da un lato, tenuto conto dell’obiettivo dell’eccezione in questione, che è quello di preservare il diritto della stampa di informare e del pubblico di essere informato, tale definizione deve comprendere tutti gli argomenti che rivestono importanza dal punto di vista sociale nel momento in cui il pubblico ne viene informato. Dall’altro lato, né il livello di protezione dei diritti d’autore né il grado di gravità della violazione di tali diritti dipendono dalla natura dell’avvenimento di cui si dà notizia utilizzando l’opera protetta in questione. Il bilanciamento degli interessi in gioco propende quindi chiaramente a favore di una definizione ampia della nozione di «avvenimento attuale», così come formulata dalla Corte. 32. La qualificazione come «avvenimento attuale» della pubblicazione da parte di un insegnante della sua opinione, secondo cui considera alcuni comportamenti inappropriati in ambito scolastico, rientra invero nella competenza dei giudici nazionali. A mio avviso, nulla si oppone a una tale qualificazione, poiché il funzionamento del sistema scolastico è un argomento di informazione che può chiaramente presentare un interesse per il pubblico e l’opinione in questione può essere rivelatrice delle pratiche che incidono su tale funzionamento. 33. La circostanza che, nella fattispecie, i lettori del giornale in cui è stata utilizzata l’opera in questione non siano stati invitati a reagire non mi sembra avere alcuna rilevanza nella presente fattispecie. Ancorché sia vero, come osserva il giudice del rinvio, che tale era il caso nella causa che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 15 ), tale circostanza non costituisce tuttavia in alcun modo una condizione per l’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), in fine , della direttiva 2001/29. 34. Come già rilevato dalla Corte, per azione di «resoconto», di cui a tale disposizione, deve intendersi quella consistente nel fornire informazioni su un avvenimento attuale. Inoltre, sebbene il semplice annuncio di un avvenimento del genere non ne costituisca un resoconto, il termine «resoconto», nel suo senso abituale, non impone tuttavia che l’utente proceda a un’analisi dettagliata di un tale avvenimento ( 16 ). Lo stesso vale, a fortiori , per un invito a reagire, poiché questo va chiaramente oltre il significato usuale del termine «resoconto». Più in generale, va osservato che, sebbene un dibattito possa spesso essere la conseguenza – auspicabile – dell’esercizio della libertà di espressione, esso non ne è affatto una condizione. 35. È quindi sufficiente, affinché sia applicabile l’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), in fine , della direttiva 2001/29, che l’opera protetta in questione sia utilizzata per fornire informazioni su un avvenimento che, al momento in cui tali informazioni sono fornite, presenti un interesse per il pubblico. Sulle condizioni per l’ applicazione d e ll ’ eccezione relativa al r esoconto di un avvenimento attuale nel diritto rumeno 36. I dubbi del giudice del rinvio circa la compatibilità della normativa rumena che disciplina l’eccezione relativa al resoconto di un avvenimento attuale con l’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), in fine , della direttiva 2001/29, riguardano due aspetti, vale a dire il fatto che l’utilizzo consentito sia limitato a brevi estratti di opere e che sia vietato trarne alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto ( 17 ). Sulla limitazione dell’utilizzo consentito a brevi estratti di opere 37. Il dubbio del giudice del rinvio circa la conformità della normativa rumena che recepisce l’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), in fine , della direttiva 2001/29 riguarda il fatto che tale disposizione consente l’utilizzo di «opere», mentre la normativa rumena limita l’utilizzo consentito a «brevi frammenti delle opere». 38. Innanzitutto, desidero indicare che, a mio avviso, il legislatore rumeno non ha oltrepassato il margine di discrezionalità di cui dispone ai fini del recepimento di tale disposizione, quale definito dalla Corte ( 18 ). 39. In primo luogo, per quanto riguarda il tenore letterale e l’impianto sistematico dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), in fine , della direttiva 2001/29, tale disposizione ha carattere facoltativo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri, come quasi tutte le eccezioni al diritto d’autore previste da tale direttiva. Orbene, secondo una regola di interpretazione universalmente accettata, a maiori ad minus , cosicché gli [OSCURATO:PERSONA] membri non sono in linea di principio tenuti, quando applicano tali eccezioni, a recepirle nella loro intera portata potenziale. 40. Inoltre, detta disposizione contiene una limitazione, secondo cui l’utilizzo a titolo dell’eccezione relativa al resoconto di un avvenimento attuale è consentito solo «nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo». Secondo la Corte, tale formulazione lascia agli [OSCURATO:PERSONA] membri un ampio margine di discrezionalità nell’attuazione di detta eccezione ( 19 ). Tale margine di discrezionalità riguarda necessariamente, in particolare, la portata dell’utilizzo che è fatto dell’opera. In tale contesto, gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno quindi il diritto di limitare l’utilizzo consentito a brevi estratti di opere se ritengono che un utilizzo più ampio non sia giustificato dallo scopo informativo perseguito dall’eccezione in questione. 41. In secondo luogo, una tale limitazione, pur essendo conforme all’obiettivo della direttiva 2001/29 di garantire un livello elevato di protezione del diritto d’autore, non mette in discussione, a mio avviso, l’effetto utile dell’eccezione prevista all’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), in fine , di tale direttiva. Infatti, l’obiettivo di tale disposizione non è quello di consentire l’utilizzo di opere protette in quanto tale, ma di evitare che la libertà di informare sugli avvenimenti attuali sia indebitamente limitata dai diritti esclusivi che proteggono le opere associate – in un modo o nell’altro – a tali avvenimenti. Orbene, anche nel caso in cui, come nella fattispecie, l’opera stessa o la sua pubblicazione costituisca l’avvenimento oggetto di resoconto, tale resoconto non può essere confuso con la riproduzione e la comunicazione al pubblico di tale opera nella sua interezza, pena il completo snaturamento del significato della disposizione in questione. La limitazione dell’utilizzo consentito a brevi estratti di opere non compromette quindi l’effetto utile dell’eccezione in questione. 42. In terzo luogo, l’attuazione delle eccezioni previste dall’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/29 deve essere conforme al paragrafo 5 di tale articolo. Quest’ultima disposizione pone una triplice condizione, denominata anche «test in tre fasi», secondo cui le eccezioni al diritto d’autore devono essere applicabili solo in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto. 43. A tal proposito, è giocoforza constatare che la riproduzione integrale e la comunicazione al pubblico di un’opera può, per definizione, contrastare con il normale sfruttamento della stessa e arrecare di conseguenza – secondo la logica del test in tre fasi – un ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi dell’autore. Infatti, in una situazione del genere, la comunicazione secondaria dell’opera, effettuata nell’ambito dell’eccezione, sostituisce la comunicazione originale, dispensando i destinatari dal ricorrere a quest’ultima, con la conseguenza di compromettere il normale sfruttamento dell’opera da parte del suo autore. 44. Nell’ambiente di Internet, una comunicazione al pubblico ha spesso carattere permanente e facilmente riproducibile, cosicché l’autore può perdere ogni controllo sull’opera, che circola indipendentemente dalla sua volontà, il che lede non solo i suoi diritti patrimoniali, ma anche quelli morali ( 20 ). Inoltre, sebbene l’eccezione in questione sia principalmente destinata a preservare il diritto della stampa di fornire informazioni sugli avvenimenti attuali ( 21 ), la sua applicazione non è subordinata al possesso, da parte dell’utente interessato, di uno status formale di organo di stampa. Orbene, nell’ambiente di Internet, chiunque può asserire di fornire informazioni relative a un avvenimento attuale per avvalersi di tale eccezione al fine di comunicare al pubblico un’opera senza l’autorizzazione dell’autore. Esiste quindi un rischio considerevole di abuso. 45. Di conseguenza, alla luce dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29, ritengo legittimo che uno Stato membro limiti l’utilizzo consentito nell’ambito dell’eccezione relativa al resoconto di un avvenimento attuale a brevi estratti di opere. 46. In quarto luogo, l’attuazione di tale eccezione deve rispettare il giusto equilibrio tra i diritti fondamentali applicabili – in particolare, da un lato, la proprietà intellettuale sancita dall’articolo 17, paragrafo 2, della Carta e, dall’altro, la libertà di espressione e di stampa, tutelata dall’articolo 11 della stessa. Si pone quindi la questione se la limitazione dell’utilizzo consentito a brevi estratti di opere rispetti tale equilibrio. 47. Per quanto riguarda la proprietà intellettuale, come ho già osservato, la comunicazione al pubblico dell’intera opera senza l’autorizzazione dell’autore costituisce una grave violazione dei diritti di tale autore. In casi estremi, come quelli menzionati al paragrafo 44 delle presenti conclusioni, in cui l’autore perde il controllo sullo sfruttamento della sua opera, tale violazione sarebbe, a mio avviso, manifestamente sproporzionata. La limitazione dell’utilizzo consentito, in virtù dell’eccezione relativa al resoconto di un avvenimento attuale, a brevi estratti di opere contribuisce alla salvaguardia di tale diritto fondamentale. 48. Per quanto riguarda invece la libertà di espressione, essa risulta invero limitata. Tuttavia, non ritengo che tale limitazione sia sproporzionata. La libertà di espressione di cui trattasi nel caso di specie riguarda la diffusione di informazioni su un avvenimento. L’utilizzo dell’opera protetta serve quindi solo come illustrazione a completamento di tali informazioni e non deve costituirne l’elemento essenziale. L’utilizzo di brevi estratti dovrebbe quindi essere normalmente sufficiente. È ovviamente necessario che gli estratti il cui utilizzo è consentito siano di lunghezza ragionevole al fine di consentire il raggiungimento dello scopo informativo perseguito. Tale aspetto riguarda tuttavia l’applicazione del diritto nazionale in concreto. 49. A mio avviso, ciò è vero in linea di principio, indipendentemente dalla lunghezza dell’opera interessata. Tuttavia, nel caso di opere così brevi da poter essere utilmente riprodotte solo integralmente, la normativa interna dello Stato membro in questione, come interpretata dai giudici nazionali, deve consentire l’utilizzo dell’integralità di tali opere, assimilandole esse stesse ad estratti, se ciò si rivelasse necessario per raggiungere lo scopo informativo perseguito. In tutti gli altri casi, è normalmente possibile estrarre da un’opera i passaggi necessari dal punto di vista dell’informazione da trasmettere, senza riprodurre tale opera integralmente. Ricordo che l’obiettivo dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), in fine , della direttiva 2001/29 non è quello di consentire l’utilizzo di opere protette senza l’autorizzazione dei titolari dei diritti, ma di garantire la libertà di informare sugli avvenimenti attuali. 50. Inoltre, in numerose situazioni, in particolare su Internet, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, tecniche quali i collegamenti ipertestuali consentono al pubblico di accedere all’opera di cui trattasi nella sua interezza e quindi di raggiungere facilmente lo scopo perseguito, senza dover chiedere l’autorizzazione dell’autore, ma anche senza ledere i diritti di quest’ultimo ( 22 ). In casi del genere, la riproduzione e la comunicazione al pubblico dell’opera nella sua interezza non sono quindi necessarie per soddisfare i requisiti della libertà di espressione e di informazione. 51. Da quanto esposto concludo che l’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), in fine , della direttiva 2001/29 non osta alla legislazione di uno Stato membro che limiti l’utilizzo in occasione del resoconto di un avvenimento attuale a brevi estratti di opere, a condizione che la lunghezza dell’estratto il cui utilizzo è consentito sia sufficiente per raggiungere lo scopo informativo perseguito. Sul divieto di trarre un vantaggio economico o commerciale 52. Il divieto di trarre dall’utilizzo di un’opera, nell’ambito dell’eccezione relativa al resoconto di un avvenimento attuale, alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto, previsto dalla legislazione rumena, è più problematico. 53. Il giudice del rinvio non precisa quale sia l’esatto significato dei termini «alcun vantaggio diretto o indiretto, commerciale o economico» nel diritto rumeno. Ciò detto, se il divieto relativo al vantaggio economico indiretto dovesse essere interpretato in senso lato, esso solleverebbe seri dubbi. Gli organi di stampa, pur svolgendo una funzione fondamentale in una società democratica, consistente nell’informare il pubblico e nell’esercitare un controllo sugli attori della vita pubblica, esercitano di norma un’attività economica. Tale attività può essere finanziata sia direttamente dai clienti, sia dalla pubblicità. In entrambi i casi, la pubblicazione di informazioni costituisce il servizio fornito il cui contenuto, attirando i clienti, incide sui ricavi dell’operatore economico interessato. Quest’ultimo trae quindi un vantaggio economico indiretto da tutte le sue pubblicazioni, compresi i resoconti di avvenimenti attuali in cui le opere protette sono utilizzate nell’ambito dell’eccezione in questione. 54. Il divieto di un tale vantaggio indiretto compromette quindi l’effetto utile di tale eccezione, rendendo di fatto impossibile la sua applicazione a qualsiasi organo di stampa il cui funzionamento costituisca un’attività economica ( 23 ). È evidente che un tale divieto non trova fondamento nel testo dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), in fine , della direttiva 2001/29. Infatti, i termini «nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo» non riguardano il vantaggio economico che può essere tratto indirettamente, ma solo la portata dell’utilizzo delle opere protette. 55. Tale divieto non è giustificato nemmeno dal test in tre fasi di cui all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29. Infatti, contrariamente a un vantaggio diretto derivante dall’utilizzo di un’opera, che può essere assimilato a uno sfruttamento commerciale della stessa, un vantaggio indiretto consistente nel finanziare l’attività della stampa con i proventi derivanti da tale attività, compresa la pubblicazione di resoconti di avvenimenti attuali, non può essere in contrasto con il normale sfruttamento delle opere utilizzate nell’ambito di tali resoconti, né arrecare un pregiudizio ingiustificato ai loro autori. Di conseguenza, detto divieto compromette anche l’equilibrio tra i diversi diritti fondamentali che l’eccezione relativa al resoconto di un avvenimento attuale intende a conciliare. 56. Pertanto, prevedendo un divieto di trarre alcun vantaggio economico indiretto dall’utilizzo di opere protette nell’ambito dell’eccezione relativa al resoconto di avvenimenti attuali, il legislatore rumeno ha superato i limiti del margine di discrezionalità di cui dispone nel recepire l’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), in fine , della direttiva 2001/29. Tale disposizione deve quindi essere interpretata nel senso che essa osta a un tale divieto. Conclusione 57. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alla seconda questione pregiudiziale sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania): L’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), in fine , della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che: –        è sufficiente, ai fini della sua applicabilità, che l’opera in questione sia utilizzata per fornire informazioni su un avvenimento che, al momento in cui tali informazioni sono fornite, riveste un interesse per il pubblico; –        essa non osta alla normativa di uno Stato membro che limiti l’utilizzo consentito in occasione di un resoconto su un avvenimento attuale a brevi estratti di opere, purché la lunghezza dell’estratto il cui utilizzo è consentito sia sufficiente per raggiungere lo scopo informativo perseguito; –        esso osta alla normativa di uno Stato membro che vieti di trarre alcun vantaggio commerciale o economico indiretto dall’utilizzo di opere in occasione di un resoconto su un avvenimento attuale. 1 Lingua originale: il francese. 2 V., in tal senso, in particolare, sentenza del 29 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑516/17; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2019:625, punti 42 e 43). 3 GU 2001, L 167, pag. 10. 4 [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 60 del 26 marzo 1996. 5 V., da ultimo, sentenza del 24 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑227/23, EU:C:2024:914, punto 48). 6 V., in tal senso, recentemente, sentenza del 28 gennaio 2025, ASG 2 (C‑253/23, EU:C:2025:40, punti 90, 91 e 93). 7 Punti da 60 a 74, e in particolare punto 69 di tale sentenza. V. anche sentenza del 29 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA] NRW (C‑469/17, EU:C:2019:623, punto 75). 8 [OSCURATO:PERSONA], punti da 27 a 29. 9 [OSCURATO:PERSONA], punto 30. 10 [OSCURATO:PERSONA], punti da 31 a 34. 11 [OSCURATO:PERSONA], punti 35 e 36. 12 [OSCURATO:PERSONA], punti 37 e 38. 13 [OSCURATO:PERSONA], punto 42. 14 [OSCURATO:PERSONA], punto 67. 15 Sentenza del 29 luglio 2019 (C‑469/17, EU:C:2019:623, punto 75). 16 [OSCURATO:PERSONA], punto 66. 17 [OSCURATO:PERSONA] osserva inoltre che, contrariamente all’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), in fine , della direttiva 2001/29, l’articolo 35, paragrafo 2, lettera c), della legge n. 8/1996 del 14 marzo 1996 non prevede l’obbligo di indicare la fonte, compreso il nome dell’autore, dell’opera utilizzata. Un tale obbligo risulta tuttavia dall’articolo 35, paragrafo 4, di tale legge e riguarda, in particolare, i casi di cui al paragrafo 2, lettera c), di tale articolo. 18 V. paragrafi da 22 a 27 delle presenti conclusioni e giurisprudenza citata. 19 V. paragrafo 22 delle presenti conclusioni e giurisprudenza citata. 20 A titolo illustrativo, al momento della redazione delle presenti conclusioni, il testo oggetto del procedimento principale era ancora disponibile sul sito Internet di [OSCURATO:PERSONA] , nonché su almeno altri due siti che lo avevano riprodotto, mentre il collegamento ipertestuale che rimandava all’originale era interrotto, probabilmente perché quest’ultimo era stato rimosso dal luogo della sua pubblicazione iniziale. 21 V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 70). 22 V., in particolare, sentenza del 13 febbraio 2014, Svensson e a. (C‑466/12, EU:C:2014:76, punto 1 del dispositivo). 23 Vale a dire, in pratica, a qualsiasi organo di stampa, poiché anche i media cosiddetti «pubblici» sono raramente finanziati esclusivamente con fondi statali.