CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2024
Cassazione n. 01516/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNAato a so alle parti; a la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposto per L n motivo non deducibile; considerato infatti, che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. p E! Il l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento so;( , per moti /i attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la , /chiesta e ,a sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o de la misura di sicurezza, all'evidenza il motivo di ricorso esula dall'ambito di quelli consentii: , in quanto denuncia la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., p _r avendo il giudice applicato esattamente la pena concordata, della quale, comunque, non s;i denuncia l'illegalità; considerato che l'illegalità della pena è ravvisabile solo quando sia stata nflitta una pena non rientrante nel limite edittale ovvero diversa dalla sanzione prevista (Sezi, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170- 01; Sez.2, n. 22002 del 10/04/2019, Mz tiniello, R. 276102-01), ipotesi che qui non ricorre, va dichiarata l'immediata ina -imissibilita dell'impugnazione ex art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc:. pen. col conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell i somma c i euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento lelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il consigl e estenso