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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 18258/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] dopo il dibattimento si riporta agli scritti difensivi chiedendone l'accoglimento.

Ritenuto in fatto Ricorre per [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del tribunale del riesame di Catania che ha confermato il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero in data 22 giugno 2022 relativo al carteggio contabile ed extra contabile riconducibile alla Friends car autonoleggio srl in quanto ritenuto cosa pertinente al reato di truffa aggravata in danno dello Stato in relazione al quale risultavano indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Società, secondo l'accusa, formalmente amministrata prima da [OSCURATO:PERSONA] e poi da [OSCURATO:PERSONA] ma di fatto gestita da [OSCURATO:PERSONA].

Deduce il ricorrente vizio della motivazione in ordine al fumus del reato.

Evidenzia che l'attività delittuosa ricondotta nell'ambito degli artifici e raggiri consisteva in particolare nell'intestazione, ritenuta fittizia di 417 veicoli alla società [OSCURATO:PERSONA] srl utilizzata secondo l'accusa come mero schermo formale in quanto in realtà la società era inattiva e allo scopo di usufruire delle agevolazioni in materia di corresponsione della tassa sul possesso dei veicoli a motore e in tema di passaggio di proprietà, concessa ai commercianti di autoveicoli dalla cosiddetta legge Dini.

Sostiene che le risultanze processuali indicate dalla accusa come determinanti la sussistenza del fumus a fronte dei rilievi difensivi eccepiti in una memoria ritualmente depositata perdono l'asserita pregnanza considerata anche l'emissione di decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti dell'odierno ricorrente per gli stessi fatti.

Ritiene l'assoluta illogicità della motivazione giuridica posta a sostegno del fumus.

Illogicità che integra un vizio di violazione di legge.

Sostiene che tale motivazione non tiene conto della stipula documentata di effettivi contratti di compravendita aventi ad oggetto ben 180 autovetture tra quelle oggetto di sequestro.

Contesta gli elementi indiziari indicati con riferimento al Puglisi rilevando che non vi è prova della effettiva gestione di fatto dello stesso.

Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi non ammessi in sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] del 2008 hanno ribadito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

Il sindacato demandato alla Corte di Cassazione in subiecta materia ha pertanto un orizzonte circoscritto, dovendo essere limitato alla assoluta mancanza di motivazione ovvero alla presenza di motivazione meramente apparente.

Deve aggiungersi che la verifica delle condizioni dì legittimità della misura, da parte (prima) del Tribunale e (poi) della Corte di legittimità, non può tradursi in un'anticipata decisione della questione di merito, concernente la responsabilità del soggetto indagato, in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una valutazione prioritaria dell'antigiuridicità del fatto Non vi può infatti essere alcun dubbio in ordine alla differenza dei presupposti necessari per l'applicazione delle misure cautelari personali e di quelle reali.

In effetti, come è stato ribadito anche dalla Corte Costituzionale (vedi ordinanza n. 153 del 2007 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 324 c.p.p. in relazione all'art. 111 Cost., comma 2, nella parte in cui limiterebbe i poteri del Tribunale del riesame alla verifica della sola astratta possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato), per le misure cautelarí reali non è richiesto il presupposto della gravità indiziaria, postulato, invece, in tema di cautele personali, in correlazione alla diversità, pure di rango costituzionale, dei valori coinvolti.

Tale ratio si riflette anche sulla ampiezza del sindacato giurisdizionale relativo alla verifica della base fattuale richiesta per l'adozione delle misure cautelari, valendo il paradigma della qualificata probabilità di responsabilità nelle misure cautelari personali ed il diverso metro del fumus commissi delicti in tema di sequestri.

Del resto, una tale prospettiva interpretativa trova conforto anche nella interpretazione letterale delle norme che disciplinano l'applicazione delle misure cautelari perché l'art. 321 c.p.p. non menziona gli indizi di colpevolezza fra le condizioni di applicabilità del sequestro, né è possibile ritenere applicabile, come si è già notato, alle misure cautelari reali l'art. 273 c.p.p., dettato per le misure cautelarí personali e non richiamato in materia di misure cautelari reali.

I principi enunciati non comportano, però, che il sindacato giurisdizionale operato dal Tribunale del riesame e dalla Corte di Cassazione sulla compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale debba essere meramente astratto e puramente cartolare, disancorato da ogni valutazione della effettiva situazione concreta.La Corte costituzionale con la sentenza n. 48/1994 in tema di misure cautelari reali aveva già affermato che "il controllo che il giudice è chiamato a operare è tutt'altro che burocratico, dovendosi invece incentrare sulla verifica della integralità dei presupposti che legittimano la misura", precisando che "neppure è però a dirsi che il controllo del giudice non possa in alcun modo spingersi all'esame del fatto per il quale si procede".

Sulla scia di queste importanti affermazioni, le Sezioni unite di questa Corte hanno meglio definito il potere del giudice in tema di sequestro probatorio o preventivo, affermando che il giudice, nel compiere il controllo di legalità che gli spetta, non deve limitarsi a "prendere atto" della tesi accusatoria, ma, senza spingersi sino a una verifica in concreto della sua fondatezza, deve valutare se gli elementi di fatto rappresentati consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica, "tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro" (Sez.

Un. n. 23 del 20.11.1996, dep. 29.1.1997, Bassi, rv. 206657; Sez.

Un. n. 7/2000; Sez.

Un.

N. 25932/2008).

E' stato così affermato che l'unica differenza che corre tra giudice cautelare e giudice del merito è che il primo non ha poteri di istruzione e di valutazione probatoria, che sono incompatibili con la natura cautelare del giudizio, ma che tuttavia conserva in pieno il potere di valutare in punto di diritto se sulla base delle prospettazìoni hic et inde dedotte ricorra il reato contestato.

Si tratta di una valutazione provvisoria dettata dalla urgenza, che dovrà essere approfondita dal giudice di merito dopo il compimento della istruzione probatoria, ma che deve essere reale, al fine di evitare che il controllo di garanzia del giudice sia vanificato, lasciando così al solo Pubblico Ministero il potere di espropriare unilateralmente, sia pure non a tempo indeterminato, diritti patrimoniali garantiti dalla Costituzione.

Nel caso di specie il giudice del riesame ha fatto corretta applicazione di tutti i principi espressi dando atto di avere esaminato e valutato tutti gli elementi a disposizione e all'esito di essere pervenuto all'affermazione di sussistenza del fumus di cuì ha dato ampiamente conto con argomentazioni coerenti e congrue nel provvedimento in questa sede censurato (pag. 3 e 4).

A fronte di quanto indicato il ricorrente lamenta logicità della motivazione chiedendo una inammissibile rivalutazione delle risultanze istruttorie.

Il ricorso è pertanto in—ammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deliberato in Roma il 20.1.2023 Il Consigliere estensore I r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] dopo il dibattimento si riporta agli scritti difensivi chiedendone l'accoglimento. Ritenuto in fatto Ricorre per [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del tribunale del riesame di Catania che ha confermato il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero in data 22 giugno 2022 relativo al carteggio contabile ed extra contabile riconducibile alla Friends car autonoleggio srl in quanto ritenuto cosa pertinente al reato di truffa aggravata in danno dello Stato in relazione al quale risultavano indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Società, secondo l'accusa, formalmente amministrata prima da [OSCURATO:PERSONA] e poi da [OSCURATO:PERSONA] ma di fatto gestita da [OSCURATO:PERSONA]. Deduce il ricorrente vizio della motivazione in ordine al fumus del reato. Evidenzia che l'attività delittuosa ricondotta nell'ambito degli artifici e raggiri consisteva in particolare nell'intestazione, ritenuta fittizia di 417 veicoli alla società [OSCURATO:PERSONA] srl utilizzata secondo l'accusa come mero schermo formale in quanto in realtà la società era inattiva e allo scopo di usufruire delle agevolazioni in materia di corresponsione della tassa sul possesso dei veicoli a motore e in tema di passaggio di proprietà, concessa ai commercianti di autoveicoli dalla cosiddetta legge Dini. Sostiene che le risultanze processuali indicate dalla accusa come determinanti la sussistenza del fumus a fronte dei rilievi difensivi eccepiti in una memoria ritualmente depositata perdono l'asserita pregnanza considerata anche l'emissione di decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti dell'odierno ricorrente per gli stessi fatti. Ritiene l'assoluta illogicità della motivazione giuridica posta a sostegno del fumus. Illogicità che integra un vizio di violazione di legge. Sostiene che tale motivazione non tiene conto della stipula documentata di effettivi contratti di compravendita aventi ad oggetto ben 180 autovetture tra quelle oggetto di sequestro. Contesta gli elementi indiziari indicati con riferimento al Puglisi rilevando che non vi è prova della effettiva gestione di fatto dello stesso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi non ammessi in sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] del 2008 hanno ribadito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Il sindacato demandato alla Corte di Cassazione in subiecta materia ha pertanto un orizzonte circoscritto, dovendo essere limitato alla assoluta mancanza di motivazione ovvero alla presenza di motivazione meramente apparente. Deve aggiungersi che la verifica delle condizioni dì legittimità della misura, da parte (prima) del Tribunale e (poi) della Corte di legittimità, non può tradursi in un'anticipata decisione della questione di merito, concernente la responsabilità del soggetto indagato, in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una valutazione prioritaria dell'antigiuridicità del fatto Non vi può infatti essere alcun dubbio in ordine alla differenza dei presupposti necessari per l'applicazione delle misure cautelari personali e di quelle reali. In effetti, come è stato ribadito anche dalla Corte Costituzionale (vedi ordinanza n. 153 del 2007 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 324 c.p.p. in relazione all'art. 111 Cost., comma 2, nella parte in cui limiterebbe i poteri del Tribunale del riesame alla verifica della sola astratta possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato), per le misure cautelarí reali non è richiesto il presupposto della gravità indiziaria, postulato, invece, in tema di cautele personali, in correlazione alla diversità, pure di rango costituzionale, dei valori coinvolti. Tale ratio si riflette anche sulla ampiezza del sindacato giurisdizionale relativo alla verifica della base fattuale richiesta per l'adozione delle misure cautelari, valendo il paradigma della qualificata probabilità di responsabilità nelle misure cautelari personali ed il diverso metro del fumus commissi delicti in tema di sequestri. Del resto, una tale prospettiva interpretativa trova conforto anche nella interpretazione letterale delle norme che disciplinano l'applicazione delle misure cautelari perché l'art. 321 c.p.p. non menziona gli indizi di colpevolezza fra le condizioni di applicabilità del sequestro, né è possibile ritenere applicabile, come si è già notato, alle misure cautelari reali l'art. 273 c.p.p., dettato per le misure cautelarí personali e non richiamato in materia di misure cautelari reali. I principi enunciati non comportano, però, che il sindacato giurisdizionale operato dal Tribunale del riesame e dalla Corte di Cassazione sulla compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale debba essere meramente astratto e puramente cartolare, disancorato da ogni valutazione della effettiva situazione concreta.La Corte costituzionale con la sentenza n. 48/1994 in tema di misure cautelari reali aveva già affermato che "il controllo che il giudice è chiamato a operare è tutt'altro che burocratico, dovendosi invece incentrare sulla verifica della integralità dei presupposti che legittimano la misura", precisando che "neppure è però a dirsi che il controllo del giudice non possa in alcun modo spingersi all'esame del fatto per il quale si procede". Sulla scia di queste importanti affermazioni, le Sezioni unite di questa Corte hanno meglio definito il potere del giudice in tema di sequestro probatorio o preventivo, affermando che il giudice, nel compiere il controllo di legalità che gli spetta, non deve limitarsi a "prendere atto" della tesi accusatoria, ma, senza spingersi sino a una verifica in concreto della sua fondatezza, deve valutare se gli elementi di fatto rappresentati consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica, "tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro" (Sez. Un. n. 23 del 20.11.1996, dep. 29.1.1997, Bassi, rv. 206657; Sez. Un. n. 7/2000; Sez. Un. N. 25932/2008). E' stato così affermato che l'unica differenza che corre tra giudice cautelare e giudice del merito è che il primo non ha poteri di istruzione e di valutazione probatoria, che sono incompatibili con la natura cautelare del giudizio, ma che tuttavia conserva in pieno il potere di valutare in punto di diritto se sulla base delle prospettazìoni hic et inde dedotte ricorra il reato contestato. Si tratta di una valutazione provvisoria dettata dalla urgenza, che dovrà essere approfondita dal giudice di merito dopo il compimento della istruzione probatoria, ma che deve essere reale, al fine di evitare che il controllo di garanzia del giudice sia vanificato, lasciando così al solo Pubblico Ministero il potere di espropriare unilateralmente, sia pure non a tempo indeterminato, diritti patrimoniali garantiti dalla Costituzione. Nel caso di specie il giudice del riesame ha fatto corretta applicazione di tutti i principi espressi dando atto di avere esaminato e valutato tutti gli elementi a disposizione e all'esito di essere pervenuto all'affermazione di sussistenza del fumus di cuì ha dato ampiamente conto con argomentazioni coerenti e congrue nel provvedimento in questa sede censurato (pag. 3 e 4). A fronte di quanto indicato il ricorrente lamenta logicità della motivazione chiedendo una inammissibile rivalutazione delle risultanze istruttorie. Il ricorso è pertanto in—ammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma il 20.1.2023 Il Consigliere estensore I r
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