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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 agosto 1961

Cassazione n. 00077/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/08/1961 avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; lette le note d'udienza trasmesse in data 16.11.2023, considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la tardività della querela, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata secondo cui i querelanti appresero dei mancati investimenti soltanto alla fine di marzo del 2018; rispetto a questa considerazione, la affermazione difensiva si presenta come controfattuale e non può trovare ingresso in questa sede non essendo nemmeno supportata dalla allegazione di un vero e proprio travisamento; che, peraltro, la considerazione in fatto su cui ha insistito la Corte d'appello rendeva evidentemente del tutto irrilevante la questione di legittimità costituzionale ventilata dalla difesa e concernente la norma transitoria di cui all'art. 12 del D. Lg.vo 36 del 2018; ritenuto che le ulteriori doglianze, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, non sono consentite in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, il relativo onere argomentativo è stato assolto sia pure in maniera implicita avendo la Corte d'appello fatto riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. nessuno dei quali era utilmente invocabile per giustificare una ulteriore mitigazione della pena; che, quanto alla graduazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione, potendosi ritenere sufficiente il richiamo agli elementi di cui all'art.133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti ovvero l'utilizzo di espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come avvenuto nel caso di specie (cfr., Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, RV. 265283; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288, in cui la Corte ha peraltro precisato che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo); che, nell'ipotesi in cui la parte interessata non assolva all'onere di dedurre specificamente gli elementi di segno positivo ai fini dell'applicazione della circostanza di cui all'art. 62-bis cod. pen., una tale richiesta generica può ritenersi sufficiente motivata da un congruo riferimento all'assenza e/o mancata deduzione di elementi positivi ovvero implicitamente disattesa allorché sia adeguatamente argomentato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/08/1961 avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; lette le note d'udienza trasmesse in data 16.11.2023, considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la tardività della querela, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata secondo cui i querelanti appresero dei mancati investimenti soltanto alla fine di marzo del 2018; rispetto a questa considerazione, la affermazione difensiva si presenta come controfattuale e non può trovare ingresso in questa sede non essendo nemmeno supportata dalla allegazione di un vero e proprio travisamento; che, peraltro, la considerazione in fatto su cui ha insistito la Corte d'appello rendeva evidentemente del tutto irrilevante la questione di legittimità costituzionale ventilata dalla difesa e concernente la norma transitoria di cui all'art. 12 del D. Lg.vo 36 del 2018; ritenuto che le ulteriori doglianze, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, non sono consentite in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, il relativo onere argomentativo è stato assolto sia pure in maniera implicita avendo la Corte d'appello fatto riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. nessuno dei quali era utilmente invocabile per giustificare una ulteriore mitigazione della pena; che, quanto alla graduazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione, potendosi ritenere sufficiente il richiamo agli elementi di cui all'art.133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti ovvero l'utilizzo di espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come avvenuto nel caso di specie (cfr., Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, RV. 265283; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288, in cui la Corte ha peraltro precisato che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo); che, nell'ipotesi in cui la parte interessata non assolva all'onere di dedurre specificamente gli elementi di segno positivo ai fini dell'applicazione della circostanza di cui all'art. 62-bis cod. pen., una tale richiesta generica può ritenersi sufficiente motivata da un congruo riferimento all'assenza e/o mancata deduzione di elementi positivi ovvero implicitamente disattesa allorché sia adeguatamente argomentato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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