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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 ottobre 2022

Cassazione n. 36549/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 28116-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 557/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 19/05/2017 R.G.N. 651/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.557/17 la Corte d'appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado e per l'effetto respingeva la domanda di [OSCURATO:SOCIETA] proposta contro l'Inps e avente ad oggetto la restituzione dei contributi versati nell'ultimo trimestre 1994 e nel triennio 1995/1997, nella misura eccedente il 10% previsto dall'art.4, co.90

I. n.350/03 per le imprese colpite dall'alluvione nel Piemonte del 1994.

Riteneva la Corte che [OSCURATO:SOCIETA] fosse decaduta dal diritto all'agevolazione in quanto non aveva presentato la domanda amministrativa di rimborso entro il 31.7.2007, bensì solo in data 7-11.10.2010.

Secondo la Corte, infatti, il termine decadenziale riguardava anche le domanda di rimborso di contributi già versati, mentre la riapertura dei termini decadenziali disposta dall'art.1, co.665

I. n. 190/14 valeva solo per i soggetti colpiti dal sisma della regione Sicilia.

Avvero la pronuncia, [OSCURATO:SOCIETA] ricorre per due motivi.

L'Inps resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:SOCIETA] deduce violazione o falsa applicazione degli artt.2033 e 2935 c.c. in relazione allo ius superveniens costituito dalla decisione della Commissione Europea del 14.8.2015 e dall'art.108 TFUE.

Sostiene parte ricorrente che il diritto alla ripetizione dell'indebito sia sorto solo a seguito della decisione della Commissione dell'Unione Europea del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

L'art.4, co.90

I. n.350/03 riconosceva alle imprese danneggiate somme che costituivano un aiuto di Stato; ai sensi dell'art.108, co.3 TFUE solo con la decisione della Commissione Europea è sorto il diritto all'aiuto di Stato compatibile con il mercato interno, laddove, prima di essa, vi era "un progetto di aiuto" e una mera aspettativa del privato.

Il motivo deduce altresì la violazione dell'art.1, co.665

I. n.190/14, che prevede la sospensione dell'applicazione dell'agevolazione per le imprese nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione Europea; l'intervento normativo qualifica il diritto al rimborso come ripetizione d'indebito e precisa che per le imprese non vi è possibilità di far valere il diritto nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione Europea.

Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:SOCIETA] deduce violazione o falsa applicazione degli artt.6 §1 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, nonché dell'art.1 del Protocollo n.1 alla CEDU.

Il motivo argomenta la violazione del principio di sicurezza nei rapporti giuridici e del diritto di accesso ad un giudice.

Si assume che questa Corte, in un primo tempo, nel riconoscere il diritto al rimborso alle imprese colpite dall'alluvione in Piemonte, non aveva subordinato la concessione dell'agevolazione alla presentazione di una domanda amministrativa entro il 31.7.2007, e che solo in seguito la giurisprudenza di legittimità era giunta alla soluzione opposta, donde la necessità di un intervento a Sezioni Unite.

Si sostiene poi che l'equiparazione, ai fini del rispetto del termine decadenziale, tra imprese che avevano regolarmente adempiuto all'obbligo contributivo e imprese che invece non avevano fatto alcun versamento, ponga problemi di compatibilità col principio di uguaglianza (art.3 Cost.), considerato che per le prime nemmeno varrebbe la riapertura dei termini disposta dall'arti, co.665

I. n.190/14 per i soggetti colpiti dal terremoto della Sicilia.

Il collegio d'appello avrebbe dovuto sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art.3 quater, co.1 d.l. n.300/06, nella parte in cui consentiva l'applicazione del termine di decadenza alle imprese che agissero per il rimborso dei contributi, nonché dell'art.1, co.665

I. n.190/14, nella parte in cui non estendeva la riapertura dei termini per la presentazione dell'istanza di rimborso alle imprese colpite dall'alluvione in Piemonte.

Si argomenta inoltre che viene violato il diritto di accesso ad un giudice in forza di una interpretazione della normativa manifestamente illogica, tesa ad impedire definitivamente la possibilità di ripetizione dei contributi versati.

Sotto il profilo della violazione dell'arti protocollo n.1 della CEDU viene dedotta un'aspettativa al rimborso di quanto indebitamente versato tutelata dall'arti, protocollo n.1 CEDU, poiché, per costante giurisprudenza della Corte EDU, la nozione di "bene" non è limitata alla proprietà dei beni materiali.

La decisione di negare il rimborso dei contributi costituirebbe una limitazione al pacifico godimento dei propri beni non conforme ai parametri stabiliti dal suddetto art.1 protocollo n.1, siccome non prevista dalla legge e comunque sproporzionata.

La disparità di trattamento con le imprese colpite dal sisma siciliano, beneficiarie della riapertura dei termini, violerebbe inoltre il divieto di discriminazione sancito nell'art.14 CEDU, in quanto la situazione è comparabile a quella delle imprese siciliane, come dimostrato dal fatto che le due situazioni sono state sistematicamente equiparate dalla legge e dalla giurisprudenza.

Per entrambe, del resto, vale la decisione della Commissione Europea 2016/195 di non disporre il recupero degli aiuti concessi e relativi a calamità naturali risalenti ad oltre 10 anni prima.

Infine, il motivo adduce che le considerazioni svolte valgono anche in ordine alla compatibilità della normativa interna con gli artt.17, 20, 21, 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Il ricorso è manifestamente infondato, sebbene non possa dirsi inammissibile ai sensi dell'art.360, bis n.1 c.p.c., come eccepito dall'Inps, poiché la questione è stata definitivamente risolta anche in base a principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità successivamente all'epoca del ricorso.

Questa Corte, a partire dalla sentenza n.12603/16 (seguita poi, tra le altre, da Cass.16046/18, Cass.19022/18, Cass.21708/18, Cass.8727/19) ha affermato che in tema di agevolazioni contributive di cui all'art.4

I. n.350/03, di estensione a favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994 dei benefici di cui all'art. 9, co.17

I. n.289/02, il termine decadenziale del 31 luglio 2007 per la presentazione delle domande, fissato a seguito di proroga di cui all'art. 3 quater d.l. n. 300/06, conv. con mod. in I. n. 17/07, si applica anche alle imprese che abbiano già versato i contributi previdenziali, dovendosi ritenere irragionevole una distinzione tra coloro che non abbiano corrisposto i contributi e coloro che abbiano già effettuato il pagamento, in quanto la locuzione "regolarizzare la posizione", di cui all'art. 4, co.90

I. n.350/03, include tanto l'ipotesi dell'esborso non ancora effettuato che quella in cui questo sia avvenuto, senza che rilevi che la definizione della posizione previdenziale intervenga mediante il pagamento (del 10% del dovuto) ovvero il rimborso (del 90% del versato), purché nel rispetto degli stessi termini di decadenza previsti dalla legge.

Il termine del 31.7.2007 costituisce un termine decadenziale, essendovi sotteso l'interesse pubblico alla certezza di agevolazione gravanti sul bilancio degli enti previdenziali, interesse a sua volta legato ai vincoli sovranazionali cui è assoggettato il bilancio pubblico in forza dei trattati europei (in questo senso, Cass.21634/18, Cass.8727/19).

Deve quindi escludersi il richiamo all'art.2033 c.c. con il correlato termine di prescrizione decennale giacché, in mancanza di domanda di regolarizzazione, non può configurarsi un pagamento indebito dei contributi, essendo la domanda condizione necessaria per lo stesso sorgere del diritto al beneficio (Cass.21634/18, Cass.8727/19).

Per conseguenza, essendo pacifico che la domanda di regolarizzazione fu presentata il 7-11.10.2010, e dunque oltre il termine decadenziale del 31.7.2007, è da rigettare il primo motivo di ricorso, che inquadra la fattispecie nell'ottica di un diritto di ripetizione dell'indebito invece mai sorto.

Infondato è anche il secondo argomento del motivo.

In sede di interpretazione co.665

I. n.190/14, questa Corte (Cass.24993/16) ha chiarito che la norma ha mantenuta inalterata la distinzione prevista dall'art.3 quater d.

I. n.300/06, quanto ai termini di presentazione delle domande, rispettivamente per i soggetti colpiti dall'alluvione in Piemonte ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e per quelli compiti dal sisma siciliano (31.12.2007, poi prorogato al 31.3.2008 ex art.36 bis d.l. n.248/07), non essendo prospettabile alcuna illegittimità costituzionale per violazione dell'art.3 Cost attesa la diversità della platea dei soggetti destinatari e dei conseguenti oneri per il bilancio pubblico (v.

Cass.21634/18).

Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, deducendo argomenti su cui questa Corte (Cass.21634/18, Cass.8727/19) si è già espressa escludendo dubbi di compatibilità con l'art.6 CEDU in relazione al diritto all'accesso a un giudice.

Si è infatti osservato che il fondamento della norma, come interpretata dalla Corte EDU, non sta nel possibile verificarsi di situazione decadenziali, ma nella necessità di evitare il c.d.

"effetto-sorpresa" laddove, a seguito di mutamenti della giurisprudenza, si individuino decadenze che, sulla base del medesimo quadro normativo, in precedenza non erano riconosciute esistenti.

Anteriormente alla sentenza Cass.12603/16, non vi era un orientamento consolidato nel senso dell'assenza del termine di decadenza, ma piuttosto degli obiter dicta (Cass.6685 e 6686 del 2015) insuscettibili di fondare un affidamento del privato.

Le osservazioni sin qui svolte valgono altresì a confutare i dubbi di violazione dell'art. 1 del protocollo n.1 e dell'art.14 CEDU.

Resta solo da aggiungere, per completezza del ragionamento in diritto, che, come affermato da questa Corte (Cass.20740/18, Cass.21634/18, Cass.8727/19) le esposte conclusioni non sono state intaccate dall'arti, co.771-774

I. n. 205/17, i quali non introducono modifiche alla precedente normativa, né hanno la finalità di interpretarla autenticamente, ma si riferiscono alle sole imprese che non abbiano potuto ottenere tempestivamente la restituzione dei contributi o premi da esse versati in misura superiore al dovuto e per le quali però sussistano i requisiti definitivamente individuati dalla decisione UE 2016/195 della Commissione Europea.

Gli interventi chiarificatori delle Corti in epoca successiva al deposito del ricorso e la complessità della disciplina legislativa consentono di ravvisare valide ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; compensa le spese di lite; dà atto che, atteso il rigetto, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

Roma, deciso nell'adunanza del 13.10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28116-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 557/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 19/05/2017 R.G.N. 651/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.557/17 la Corte d'appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado e per l'effetto respingeva la domanda di [OSCURATO:SOCIETA] proposta contro l'Inps e avente ad oggetto la restituzione dei contributi versati nell'ultimo trimestre 1994 e nel triennio 1995/1997, nella misura eccedente il 10% previsto dall'art.4, co.90 I. n.350/03 per le imprese colpite dall'alluvione nel Piemonte del 1994. Riteneva la Corte che [OSCURATO:SOCIETA] fosse decaduta dal diritto all'agevolazione in quanto non aveva presentato la domanda amministrativa di rimborso entro il 31.7.2007, bensì solo in data 7-11.10.2010. Secondo la Corte, infatti, il termine decadenziale riguardava anche le domanda di rimborso di contributi già versati, mentre la riapertura dei termini decadenziali disposta dall'art.1, co.665 I. n. 190/14 valeva solo per i soggetti colpiti dal sisma della regione Sicilia. Avvero la pronuncia, [OSCURATO:SOCIETA] ricorre per due motivi. L'Inps resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:SOCIETA] deduce violazione o falsa applicazione degli artt.2033 e 2935 c.c. in relazione allo ius superveniens costituito dalla decisione della Commissione Europea del 14.8.2015 e dall'art.108 TFUE. Sostiene parte ricorrente che il diritto alla ripetizione dell'indebito sia sorto solo a seguito della decisione della Commissione dell'Unione Europea del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. L'art.4, co.90 I. n.350/03 riconosceva alle imprese danneggiate somme che costituivano un aiuto di Stato; ai sensi dell'art.108, co.3 TFUE solo con la decisione della Commissione Europea è sorto il diritto all'aiuto di Stato compatibile con il mercato interno, laddove, prima di essa, vi era "un progetto di aiuto" e una mera aspettativa del privato. Il motivo deduce altresì la violazione dell'art.1, co.665 I. n.190/14, che prevede la sospensione dell'applicazione dell'agevolazione per le imprese nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione Europea; l'intervento normativo qualifica il diritto al rimborso come ripetizione d'indebito e precisa che per le imprese non vi è possibilità di far valere il diritto nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione Europea. Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:SOCIETA] deduce violazione o falsa applicazione degli artt.6 §1 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, nonché dell'art.1 del Protocollo n.1 alla CEDU. Il motivo argomenta la violazione del principio di sicurezza nei rapporti giuridici e del diritto di accesso ad un giudice. Si assume che questa Corte, in un primo tempo, nel riconoscere il diritto al rimborso alle imprese colpite dall'alluvione in Piemonte, non aveva subordinato la concessione dell'agevolazione alla presentazione di una domanda amministrativa entro il 31.7.2007, e che solo in seguito la giurisprudenza di legittimità era giunta alla soluzione opposta, donde la necessità di un intervento a Sezioni Unite. Si sostiene poi che l'equiparazione, ai fini del rispetto del termine decadenziale, tra imprese che avevano regolarmente adempiuto all'obbligo contributivo e imprese che invece non avevano fatto alcun versamento, ponga problemi di compatibilità col principio di uguaglianza (art.3 Cost.), considerato che per le prime nemmeno varrebbe la riapertura dei termini disposta dall'arti, co.665 I. n.190/14 per i soggetti colpiti dal terremoto della Sicilia. Il collegio d'appello avrebbe dovuto sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art.3 quater, co.1 d.l. n.300/06, nella parte in cui consentiva l'applicazione del termine di decadenza alle imprese che agissero per il rimborso dei contributi, nonché dell'art.1, co.665 I. n.190/14, nella parte in cui non estendeva la riapertura dei termini per la presentazione dell'istanza di rimborso alle imprese colpite dall'alluvione in Piemonte. Si argomenta inoltre che viene violato il diritto di accesso ad un giudice in forza di una interpretazione della normativa manifestamente illogica, tesa ad impedire definitivamente la possibilità di ripetizione dei contributi versati. Sotto il profilo della violazione dell'arti protocollo n.1 della CEDU viene dedotta un'aspettativa al rimborso di quanto indebitamente versato tutelata dall'arti, protocollo n.1 CEDU, poiché, per costante giurisprudenza della Corte EDU, la nozione di "bene" non è limitata alla proprietà dei beni materiali. La decisione di negare il rimborso dei contributi costituirebbe una limitazione al pacifico godimento dei propri beni non conforme ai parametri stabiliti dal suddetto art.1 protocollo n.1, siccome non prevista dalla legge e comunque sproporzionata. La disparità di trattamento con le imprese colpite dal sisma siciliano, beneficiarie della riapertura dei termini, violerebbe inoltre il divieto di discriminazione sancito nell'art.14 CEDU, in quanto la situazione è comparabile a quella delle imprese siciliane, come dimostrato dal fatto che le due situazioni sono state sistematicamente equiparate dalla legge e dalla giurisprudenza. Per entrambe, del resto, vale la decisione della Commissione Europea 2016/195 di non disporre il recupero degli aiuti concessi e relativi a calamità naturali risalenti ad oltre 10 anni prima. Infine, il motivo adduce che le considerazioni svolte valgono anche in ordine alla compatibilità della normativa interna con gli artt.17, 20, 21, 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Il ricorso è manifestamente infondato, sebbene non possa dirsi inammissibile ai sensi dell'art.360, bis n.1 c.p.c., come eccepito dall'Inps, poiché la questione è stata definitivamente risolta anche in base a principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità successivamente all'epoca del ricorso. Questa Corte, a partire dalla sentenza n.12603/16 (seguita poi, tra le altre, da Cass.16046/18, Cass.19022/18, Cass.21708/18, Cass.8727/19) ha affermato che in tema di agevolazioni contributive di cui all'art.4 I. n.350/03, di estensione a favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994 dei benefici di cui all'art. 9, co.17 I. n.289/02, il termine decadenziale del 31 luglio 2007 per la presentazione delle domande, fissato a seguito di proroga di cui all'art. 3 quater d.l. n. 300/06, conv. con mod. in I. n. 17/07, si applica anche alle imprese che abbiano già versato i contributi previdenziali, dovendosi ritenere irragionevole una distinzione tra coloro che non abbiano corrisposto i contributi e coloro che abbiano già effettuato il pagamento, in quanto la locuzione "regolarizzare la posizione", di cui all'art. 4, co.90 I. n.350/03, include tanto l'ipotesi dell'esborso non ancora effettuato che quella in cui questo sia avvenuto, senza che rilevi che la definizione della posizione previdenziale intervenga mediante il pagamento (del 10% del dovuto) ovvero il rimborso (del 90% del versato), purché nel rispetto degli stessi termini di decadenza previsti dalla legge. Il termine del 31.7.2007 costituisce un termine decadenziale, essendovi sotteso l'interesse pubblico alla certezza di agevolazione gravanti sul bilancio degli enti previdenziali, interesse a sua volta legato ai vincoli sovranazionali cui è assoggettato il bilancio pubblico in forza dei trattati europei (in questo senso, Cass.21634/18, Cass.8727/19). Deve quindi escludersi il richiamo all'art.2033 c.c. con il correlato termine di prescrizione decennale giacché, in mancanza di domanda di regolarizzazione, non può configurarsi un pagamento indebito dei contributi, essendo la domanda condizione necessaria per lo stesso sorgere del diritto al beneficio (Cass.21634/18, Cass.8727/19). Per conseguenza, essendo pacifico che la domanda di regolarizzazione fu presentata il 7-11.10.2010, e dunque oltre il termine decadenziale del 31.7.2007, è da rigettare il primo motivo di ricorso, che inquadra la fattispecie nell'ottica di un diritto di ripetizione dell'indebito invece mai sorto. Infondato è anche il secondo argomento del motivo. In sede di interpretazione co.665 I. n.190/14, questa Corte (Cass.24993/16) ha chiarito che la norma ha mantenuta inalterata la distinzione prevista dall'art.3 quater d. I. n.300/06, quanto ai termini di presentazione delle domande, rispettivamente per i soggetti colpiti dall'alluvione in Piemonte ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e per quelli compiti dal sisma siciliano (31.12.2007, poi prorogato al 31.3.2008 ex art.36 bis d.l. n.248/07), non essendo prospettabile alcuna illegittimità costituzionale per violazione dell'art.3 Cost attesa la diversità della platea dei soggetti destinatari e dei conseguenti oneri per il bilancio pubblico (v. Cass.21634/18). Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, deducendo argomenti su cui questa Corte (Cass.21634/18, Cass.8727/19) si è già espressa escludendo dubbi di compatibilità con l'art.6 CEDU in relazione al diritto all'accesso a un giudice. Si è infatti osservato che il fondamento della norma, come interpretata dalla Corte EDU, non sta nel possibile verificarsi di situazione decadenziali, ma nella necessità di evitare il c.d. "effetto-sorpresa" laddove, a seguito di mutamenti della giurisprudenza, si individuino decadenze che, sulla base del medesimo quadro normativo, in precedenza non erano riconosciute esistenti. Anteriormente alla sentenza Cass.12603/16, non vi era un orientamento consolidato nel senso dell'assenza del termine di decadenza, ma piuttosto degli obiter dicta (Cass.6685 e 6686 del 2015) insuscettibili di fondare un affidamento del privato. Le osservazioni sin qui svolte valgono altresì a confutare i dubbi di violazione dell'art. 1 del protocollo n.1 e dell'art.14 CEDU. Resta solo da aggiungere, per completezza del ragionamento in diritto, che, come affermato da questa Corte (Cass.20740/18, Cass.21634/18, Cass.8727/19) le esposte conclusioni non sono state intaccate dall'arti, co.771-774 I. n. 205/17, i quali non introducono modifiche alla precedente normativa, né hanno la finalità di interpretarla autenticamente, ma si riferiscono alle sole imprese che non abbiano potuto ottenere tempestivamente la restituzione dei contributi o premi da esse versati in misura superiore al dovuto e per le quali però sussistano i requisiti definitivamente individuati dalla decisione UE 2016/195 della Commissione Europea. Gli interventi chiarificatori delle Corti in epoca successiva al deposito del ricorso e la complessità della disciplina legislativa consentono di ravvisare valide ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite del presente giudizio. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; compensa le spese di lite; dà atto che, atteso il rigetto, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. Roma, deciso nell'adunanza del 13.10
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