CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 gennaio 2026
Cassazione n. 05212/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso 8182-2020 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tem- pore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - So- cietà di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e di- fesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvo- cati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 84/2019 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 10/2017; [OSCURATO:PERSONA] decadenza R.G.N.8182/2020 Cron. Rep. Ud.14/01/2026 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Cagliari, Se- zione distaccata di Sassari, ha accolto il gravame proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e, per l’effetto, ha annullato l’avviso di ad- debito n. 368 2012 00074036 12 000 emesso per contributi do- vuti alla gestione aziende con lavoratori dipendenti in relazione al periodo da settembre 2008 a novembre 2009, chiesti dall’Inps alla [OSCURATO:SOCIETA] in quanto committente obbligata in solido ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 con l’appaltatore [OSCURATO:SOCIETA]. per le omissioni contributive della [OSCURATO:SOCIETA]., subappal- tatrice e datrice di lavoro. La Corte d’appello ha accolto il motivo di impugnazione a mezzo del quale la [OSCURATO:SOCIETA] aveva censurato la sentenza di primo grado laddove aveva respinto l’eccezione di decadenza per inos- servanza del termine biennale stabilito dall’art. 29, comma 2, del d.lgs. cit. Ha osservato, difatti, che il menzionato art. 29 doveva ritenersi applicabile a tutte le azioni esperibili dai lavo- ratori nei confronti dei committenti, sia quelle finalizzate al re- cupero delle retribuzioni sia quelle volte alla tutela della loro posizione contributiva, sicché anche il diritto di credito facente capo all’Inps doveva ritenersi assoggettato al medesimo ter- mine decadenziale. Ha rilevato altresì che, nella specie, tra la data di cessazione dell’appalto (31 dicembre 2009) e la datadi notifica dell’avviso di addebito (luglio 2012) erano trascorsi più di due anni, senza che l’Inps avesse intrapreso alcuna azione finalizzata al recupero dei contributi in questione. 2. Avverso la citata pronuncia l’Inps ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito mediante controricorso, illustrato da successiva memoria. 3.All’esito della camera di consiglio del 14 gennaio 2026, il Col- legio si è riservato di depositare ordinanza entro il termine di sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i motivi di ricorso, rubricati «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003, così come modificato, prima, dall’art. 6, commi 1 e 2, d.lgs. 251/2004 e, poi, dall’art. 1, comma 911, l. 296/2006 e successivamente dall’art. 21, comma 1, d.l. 5/2012, conv. con modificazioni dalla l. 35/2012 ed infine dall’art. 4, comma 31, lett. a) e b), l. 92/2012 (art. 360 n. 3 c.p.c.)», attengono alla parte della deci- sione in cui la Corte d’appello ha affermato che l’Inps era incorso nella decadenza ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003. 1.1.Nel primo motivo si rileva che l’art. 29 cit. sancisce la re- sponsabilità solidale del committente per retribuzioni e contri- buzioni dovute dall’appaltatore, entro il termine di due anni dalla cessazione dell’appalto, soltanto nei confronti dei lavoratori, senza alcun riferimento agli enti previdenziali. Si evidenzia che tali enti non possono decadere dal potere di recuperare la con- tribuzione, trattandosi di potere connesso ad una pubblica fun- zione, e che è legittima la previsione di un regime diverso tra retribuzione e contribuzione, giacché soltanto la seconda forma oggetto di un’obbligazione indisponibile. 1.2. Tramite il secondo mezzo l’Istituto ricorrente rimprovera alla Corte territoriale di aver erroneamente affermato che la de- cadenza poteva essere impedita soltanto con la proposizione di un’azione giudiziale. Deduce che l’art. 29 cit. non specifica in che modo la decadenza può essere impedita, per cui – a suo avviso –deve ritenersi idoneo a tale scopo qualsiasi atto, anche stragiudiziale, attraverso il quale viene esercitato il diritto. Rap- presenta, infine, che nella specie l’esercizio del diritto era tem- pestivamente avvenuto mediante la notifica alla committente del verbale che conteneva l’accertamento delle irregolarità com- piute dall’appaltatore. 2.Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo. 2.1.[OSCURATO:PERSONA] ritiene di dover dare continuità ai precedenti di questa Corte con i quali è stato affermato che il termine biennale di decadenza non è applicabile all’azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente (cfr., tra le più re- centi, Cass. n. 28720 del 2024, che richiama Cass. nn. 21390, 10778 e 10776 del 2023). Si è chiarito, infatti, che l’azione sog- giace al solo termine di prescrizione (in tal senso già Cass. n. 18004 del 2019 e poi Cass. n. 19426 del 2023) e tale indirizzo interpretativo è supportato da argomenti di carattere tanto let- terale quanto sistematico e teleologico tra loro indissolubil- mente connessi. 2.2. Quanto al dato testuale, punto d’avvio della disamina di questa Corte (cfr. nuovamente Cass. n. 28720 del 2024), oc- corre considerare l’assenza di disposizioni espresse sulla deca- denza degli enti previdenziali dal potere di chiedere l’accerta- mento della pretesa contributiva o di quella concernente i premi. Si trattai di un potere che, in generale, è soggetto alla sola ope- ratività della prescrizione, in quanto la decadenza, che è istituto di stretta interpretazione e contraddistinto da tassativi presup- posti, opera per i soli trattamenti retributivi e contributivi che i lavoratori sono legittimati a rivendicare e non vincola i soggetti terzi, come gli enti previdenziali. Ai medesimi principi era ispi- rata anche la l. n. 1369 del 1960 (artt. 3 e 4), che questa Corte ha menzionato nel tratteggiare l’evoluzione diacronica della normativa di tutela, senza trascurare la peculiarità delle previ- sioni introdotte dal d.lgs. n. 276 del 2003 e senza dare adito all’impropria commistione tra normative diverse (cfr. Cass. n. 10778 del 2023, al punto 5.1. delle “Ragioni della decisione”). 2.3.Il dato letterale è poi suffragato, sul versante sistematico, dall’autonomia del rapporto previdenziale rispetto al pur corre- lato rapporto di lavoro e dalla natura indisponibile dell’obbliga- zione contributiva. Ed infatti, questa Corte ha da tempo affer- mato il principio secondo cui il rapporto di lavoro e quello previ- denziale, per quanto tra loro connessi, rimangono del tutto di- versi (cfr. ex multis Cass. n. 3422 del 2022). Di conseguenza, l’obbligazione contributiva, derivante dalla legge e che fa capo dell’Inps, è distinta ed autonoma rispetto a quella retributiva (cfr. Cass. 8662 del 2019, in tema di effetti della transazione nella controversia tra lavoratore e datore di lavoro), ha natura indisponibile e va commisurata alla retribuzione che al lavora- tore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vi- gente, secondo la regola del c.d. “minimale contributivo”, anche nei casi di mancata esecuzione della prestazione lavorativa e corresponsione della relativa retribuzione, dipendente da cause diverse da quelle previste dalla legge o dal contratto collettivo (v. Cass. n. 13650 del 2019). Dalla peculiarità dell’oggetto dell’obbligazione contributiva, che coincide con il c.d. “minimale contributivo” strutturato dalla legge in modo imperativo, discende la considerazione di rilevo sistematico che fa ritenere non coerente con tale assetto l’inter- pretazione che comporterebbe la possibilità, addirittura prevista implicitamente dalla legge come effetto fisiologico, che alla cor- responsione di una retribuzione – a seguito dell’azione tempe- stivamente proposta dal lavoratore – non possa seguire il sod- disfacimento anche dell’obbligo contributivo solo perché l’ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell’appalto. In tale evenienza si spez- zerebbe, senza alcuna plausibile ragione logica e giuridica, il nesso tra la retribuzione dovuta (in ipotesi addirittura effettiva- mente erogata) e l’adempimento dell’obbligo contributivo, con ciò generandosi un vulnus nella protezione assicurativa del la- voratore che, invece, l’art. 29 cit. ha voluto potenziare (v., in questi termini, Cass. n. 18004 del 2019, al punto 9 delle “Ra- gioni della decisione”). In sostanza, l’indistinta operatività del termine di decadenza, ben oltre i confini tracciati dalla lettera e dalla ratiodella legge, finirebbe per pregiudicare la posizione del lavoratore, in aperta contraddizione con la finalità avuta di mira dal legislatore (cfr. altresì Cass. n. 9262 del 2023 e n. 9124 del 2023, entrambe ai punti 4.2. e 4.3. delle “Ragioni della decisione”). 2.4. Le motivazioni dei menzionati precedenti, che il Collegio condivide, non sono in alcun modo scalfite dalle contrarie argo- mentazioni svolte da parte controricorrente, anche nella memo- ria illustrativa, per cui non vi è ragione di discostarsene. 3. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorso dev’essere accolto in relazione al primo motivo, mentre è assor- bito il secondo mezzo, diretto a censurare la sentenza impu- gnata nella parte in cui ha ritenuto che solo la proposizione di un’azione giudiziale impedisce la decadenza, cioè un profilo della decisione logicamente successivo rispetto a quello attinto dalla prima doglianza. Di conseguenza, la sentenza dev’essere cassata con rinvio della causa alla Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sas- sari, che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame della controversia dando applicazione ai principi indicati e senza tener conto, quindi, dell’eccepita decadenza. Quale giudice del rinvio, alla Corte d’appello è demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolt