CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32125/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], quale responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] onlus, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania, con la quale è stato rigettato l'appello avente ad oggetto la richiesta di dissequestro dell'autombulanza Renault targata [OSCURATO:TARGA], di proprietà del ricorrente, che era stata sottoposta a vincolo reale in quanto priva dell' autorizzazione sanitaria di cui all'art. 193 R.D.1265 del 1934 (di seguito TULS). 1.1. In particolare, in ordine al fumus delicti, il ricorrente deduce violazione dell'art. 2 cod. pen., posto che il giudice ha esteso l'interpretazione della norma penale che prescrive l'autorizzazione sanitaria includendovi anche le ambulanze adibite al mero trasporto sanitario, sebbene esse non siano espressamente menzionate nell'elencazione delle strutture per le quali si richiede la suddetta autorizzazione dell'autorità pubblica. Rappresenta che l'auto in questione era adibita esclusivamente al trasporto sanitario e non al soccorso sanitario o al trasporto d'urgenza, fornendo sostanzialmente un servizio qualificabile quale "taxi sanitario", in quanto limitato ad un servizio di trasporto di pazienti infermi per viaggi brevi o lunghi, senza alcuna erogazione di prestazioni sanitarie o mediche. Il ricorrente, in proposito, ribadisce che i mezzi che non forniscono prestazioni sanitarie (terapeutiche o diagnostiche) non rientrano, e non possono essere assimiliaat, alle strutture per le quali è prescritta l'autorizzazione ai sensi dell'art. 193 R.D. n. 1265/1934. Nel caso di specie, il giudice nulla ha affermato in ordine alla esecuzione di prestazioni diagnostiche o mediche all'interno del veicolo, né all'effettuazione di soccorso sanitario o di trasporto in emergenza, o in merito alla presenza di presidi medici, limitandosi ad equiparare il mezzo di trasporto ad una struttura sanitaria mobile. 2. Il Procuratore Generale presso la Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 3. Il ricorrente ha depositato memoria di replica con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre osservare che il ricorso per cassazione avverso una misura cautelare reale è ammesso dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. esclusivamente per violazione di legge. In tema di sequestro preventivo, la verifica sulle condizioni di legittimità della misura cautelare, da parte della Corte di cassazione, senza risolversi in anticipata decisione della questione di merito, deve incentrarsi sul controllo della compatibilità fra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una delibazione prioritaria dell'antigiuridicità penale del fatto (Sez. U., 27/03/1992, Midolini, Rv. 191327). Sia in sede di giudizio di riesame, dunque, che in sede di legittimità, se non è consentito verificare l'effettiva sussistenza del fatto-reato, è doveroso accertare se il fatto contestato sia sussumibile in una fattispecie astratta di reato, sia pure nell'ottica di sommarietà e di provvisorietà, propria della fase delle indagini preliminari (Cass., 23/09/1994, Nigro, Rv. 199471). Alla giurisdizione compete quindi il potere- dovere di espletare il controllo di legalità, al fine di svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, che le è proprio, esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (Sez. U, 20/11/1996, Bassi, Rv. 206657). Ed, invero, la misura cautelare reale attiene a cose alle quali viene attribuito un tasso di pericolosità, poiché esse si ricollegano alla commissione di un reato, onde la conservazione del sequestro, volto a limitare la libera disponibilità dell'oggetto, prescinde da qualsiasi verifica in merito alla fondatezza dell'accusa (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], Pomicino, Rv. 196629) ma richiede, in termini di indispensabilità, l'accertamento, nella fattispecie concreta in esame, della configurabilità di connotati di illiceità penale. Si premette inoltre, che al ricorrente, nella indicata qualità, è stata provvisoriamente contestata la violazione dell'art. 193 del regio decreto n. 1265 del 1934, il quale, nel testo attualmente vigente, prevede che nessuno possa aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico senza la speciale autorizzazione - secondo la versione originaria della norma legislativa - del Prefetto, ed ora, tenuto conto dei mutati assetti ordinarnentali, della Regione. L'eventuale violazione di tale disposizione, cioè l'apertura ovvero il mantenimento in esercizio di una tale struttura in assenza della prescritta autorizzazione, o anche la violazione delle prescrizioni contenute nella suddetta autorizzazione, è punita dalla legge con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquemila a diecimila. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'integrazione della fattispecie concreta richiede che all'interno della struttura siano compiuti atti aventi una rilevanza medica, sebbene non necessariamente a contenuto immediatamente terapeutico, quali, ad esempio, gli atti comportanti una valutazione diagnostica di elementi acquisiti in via diretta o attraverso strumenti di vario genere (Sez.3, n. 20474 del 25/05/2007). Ciò che rileva, infatti, ai fini dell'applicazione della norma di cui all'art. 193 TULS, non è il carattere di fissità o di mobilità della struttura, ma è l'idoneità e la finalizzazione di quest'ultima al compimento di atti di natura diagnostico - terapeutica (Sez. 3, n. 38485 del 2019 concernente una struttura contenente apparecchiature diagnostiche di c.d. telemedicina al fine di sola anamnesi). 1.2. Nel caso in disamina, il Giudice a quo ha affermato che dalle acquisizioni investigative è emerso che l'ambulanza risultava dotata di defibrillatore semiautomatico e di tre bombole per l'ossigeno, di cui due scadute da tempo, e che il veicolo era effettivamente adibito al trasporto di infermi dal pronto soccorso dell'ospedale. Pertanto, ha ritenuto che la struttura, sebbene a carattere mobile, fosse riconducibile, rusia--ferto) alle strutture ambulatoriali e, quindi, necessitasse di autorizzazione ai sensi dell'art. 193 del regio decreto n. 1265 del 1934, in quanto dotata delle risorse organizzative e logistiche necessarie per l'assistenza e il trasporto di malati (barelle, defribrillatore, ossigeno, sede e risorse per la gestione delle chiamate), non escludendosi che all'interno della struttura, sebbene mobile, possano essere eseguite anche prestazioni sanitarie o meramente diagnostiche. Il giudice ha richiamato inoltre la Circolare dell'assessorato della Regione Sicilia n. 6 del 17/04/2019 che disciplina espressamente e dettagliatamente le prestazioni svolte dalle ambulanze, prevedendo, anche nel caso di servizio di mero trasporto di infermi, il preventivo rilascio dell'autorizzazione sanitaria. 3. Il ricorso deve essere, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna