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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 aprile 2022

Cassazione n. 17155/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Argenta in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso il decreto del 19 gennaio 2022 emesso dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Benevento ha rigettato, ai sensi dell'art. 321, comma 3, cod. proc. pen., l'istanza di revoca del sequestro preventivo adottato nei confronti della persona sottoposta a indagini [OSCURATO:PERSONA].

2. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Venturi, ricorrono avverso tale provvedimento e con un unico motivo ne eccepiscono l'abnormità.

Premette il ricorrente che: - che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, con decreto del 6 dicembre 2021, aveva disposto il sequestro preventivo della somma di euro 46.831,36 nei confronti, tra l'altro, del Venturi; - che il Tribunale del riesame di Benevento, con ordinanza del 30 dicembre 2021, dichiarando la propria incompetenza territoriale, aveva annullato tale decreto nei confronti del coindagato [OSCURATO:PERSONA], disponendo la restituzione delle somme al medesimo; - che, muovendo da tale provvedimento, aveva formulato istanza di revoca del sequestro preventivo, che, tuttavia, il pubblico ministero aveva rigettato.

Deduce il ricorrente che il Pubblico Ministero avrebbe posto in essere un atto abnorme, in quanto aveva rigettato l'istanza di dissequestro presentata dal Venturi invece di esprimere parere negativo e trasmettere gli atti al Giudice per le indagini preliminari come previsto dall'art. 321, comma 3, cod. proc. pen.

Il Pubblico Ministero, pertanto, adottando un provvedimento in netto contrasto con il modello legale, si sarebbe arrogato, in modo del tutto arbitrario, il potere di rigetto dell'istanza di revoca, che invece è di esclusiva pertinenza del giudice per le indagini preliminari.

Tale modus operandi avrebbe determinato una stasi del procedimento in netto contrasto con l'art. 321, comma 3, cod. proc. pen., che prevede un termine stringente entro il quale il pubblico ministero deve trasmettere gli atti al giudice per le indagini preliminari.

Il provvedimento impugnato sarebbe, inoltre, abnorme, in quanto il pubblico ministero avrebbe disposto il mantenimento del vincolo ablatorio sulle somme apprese al Venturi, nonostante il già disposto annullamento del provvedimento genetico da parte del Tribunale del riesame.

L'annullamento del sequestro preventivo disposto dal Tribunale del riesame nei confronti del coindagato [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, dunque, dovuto produrre effetti estensivi anche nei confronti del ricorrente, essendo stato disposto per ragioni oggettive e non già per motivi attinenti alla posizione del solo istante.

3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022.4.

Il Procuratore generale in data 9 marzo 2022 ha depositato requisitorie e conclusioni scritte nelle quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

E', infatti, abnorme il decreto del pubblico ministero che, investito della richiesta di revoca di sequestro preventivo, rigetti l'istanza anziché trasmetterla al giudice competente, a mente dell'art. 321, comma 3, cod. proc. pen.

La disciplina del codice di rito è, infatti, chiara ed ihequivdca nell'attribuire al pubblico ministero soltanto il potere di disporre, con decreto motivato, la revoca del sequestro preventivo durante la fase delle indagini preliminari; mente gli inibisce il provvedimento negativo, che devolve invece alla cognizione del giudice.

La rilevata abnormità consiste, dunque, nell'emanazione di provvedimento estraneo alla sfera di attribuzioni dell'organo che vi ha provveduto.

2. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità è, del resto, abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione il provvedimento con cui il pubblico ministero, in luogo di trasmettere al giudice per le indagini preliminari, con le proprie valutazioni negative, la richiesta di revoca di sequestro preventivo, proceda a rigettarla direttamente, in quanto provvedimento estraneo alla sua sfera di attribuzioni, potendo egli solo disporre la revoca, con decreto motivato, del sequestro preventivo durante la fase delle indagini preliminari ed essendogli, invece, inibito il relativo provvedimento negativo, devoluto alla cognizione del giudice (ex plurimis: Sez. 3, n. 15459 del 13/03/2018, Croceri, Rv. 272698 - 01; Sez. 3, n. 3449 del 20/11/2012, dep. 2013, Torroni, Rv. 254711-01; Sez. 5, n. 37293 del 05/07/2010, Acciari, Rv. 248639-01; Sez. 4, n. 3601 del 23/12/2009, dep. 2010, Luongo, Rv. 246299-01; Sez. 2, n. 1123 del 13/12/2007, dep. 2008, Lepretti, Rv. 239500-01; Sez. 1, n. 854 del 26/02/1994, Bartolino, Rv. 196981 - 01).

3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere accolto e deve essere disposto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento.

Così deciso il 14/04/2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Argenta in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso il decreto del 19 gennaio 2022 emesso dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Benevento ha rigettato, ai sensi dell'art. 321, comma 3, cod. proc. pen., l'istanza di revoca del sequestro preventivo adottato nei confronti della persona sottoposta a indagini [OSCURATO:PERSONA]. 2. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Venturi, ricorrono avverso tale provvedimento e con un unico motivo ne eccepiscono l'abnormità. Premette il ricorrente che: - che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, con decreto del 6 dicembre 2021, aveva disposto il sequestro preventivo della somma di euro 46.831,36 nei confronti, tra l'altro, del Venturi; - che il Tribunale del riesame di Benevento, con ordinanza del 30 dicembre 2021, dichiarando la propria incompetenza territoriale, aveva annullato tale decreto nei confronti del coindagato [OSCURATO:PERSONA], disponendo la restituzione delle somme al medesimo; - che, muovendo da tale provvedimento, aveva formulato istanza di revoca del sequestro preventivo, che, tuttavia, il pubblico ministero aveva rigettato. Deduce il ricorrente che il Pubblico Ministero avrebbe posto in essere un atto abnorme, in quanto aveva rigettato l'istanza di dissequestro presentata dal Venturi invece di esprimere parere negativo e trasmettere gli atti al Giudice per le indagini preliminari come previsto dall'art. 321, comma 3, cod. proc. pen. Il Pubblico Ministero, pertanto, adottando un provvedimento in netto contrasto con il modello legale, si sarebbe arrogato, in modo del tutto arbitrario, il potere di rigetto dell'istanza di revoca, che invece è di esclusiva pertinenza del giudice per le indagini preliminari. Tale modus operandi avrebbe determinato una stasi del procedimento in netto contrasto con l'art. 321, comma 3, cod. proc. pen., che prevede un termine stringente entro il quale il pubblico ministero deve trasmettere gli atti al giudice per le indagini preliminari. Il provvedimento impugnato sarebbe, inoltre, abnorme, in quanto il pubblico ministero avrebbe disposto il mantenimento del vincolo ablatorio sulle somme apprese al Venturi, nonostante il già disposto annullamento del provvedimento genetico da parte del Tribunale del riesame. L'annullamento del sequestro preventivo disposto dal Tribunale del riesame nei confronti del coindagato [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, dunque, dovuto produrre effetti estensivi anche nei confronti del ricorrente, essendo stato disposto per ragioni oggettive e non già per motivi attinenti alla posizione del solo istante. 3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022.4. Il Procuratore generale in data 9 marzo 2022 ha depositato requisitorie e conclusioni scritte nelle quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. E', infatti, abnorme il decreto del pubblico ministero che, investito della richiesta di revoca di sequestro preventivo, rigetti l'istanza anziché trasmetterla al giudice competente, a mente dell'art. 321, comma 3, cod. proc. pen. La disciplina del codice di rito è, infatti, chiara ed ihequivdca nell'attribuire al pubblico ministero soltanto il potere di disporre, con decreto motivato, la revoca del sequestro preventivo durante la fase delle indagini preliminari; mente gli inibisce il provvedimento negativo, che devolve invece alla cognizione del giudice. La rilevata abnormità consiste, dunque, nell'emanazione di provvedimento estraneo alla sfera di attribuzioni dell'organo che vi ha provveduto. 2. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità è, del resto, abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione il provvedimento con cui il pubblico ministero, in luogo di trasmettere al giudice per le indagini preliminari, con le proprie valutazioni negative, la richiesta di revoca di sequestro preventivo, proceda a rigettarla direttamente, in quanto provvedimento estraneo alla sua sfera di attribuzioni, potendo egli solo disporre la revoca, con decreto motivato, del sequestro preventivo durante la fase delle indagini preliminari ed essendogli, invece, inibito il relativo provvedimento negativo, devoluto alla cognizione del giudice (ex plurimis: Sez. 3, n. 15459 del 13/03/2018, Croceri, Rv. 272698 - 01; Sez. 3, n. 3449 del 20/11/2012, dep. 2013, Torroni, Rv. 254711-01; Sez. 5, n. 37293 del 05/07/2010, Acciari, Rv. 248639-01; Sez. 4, n. 3601 del 23/12/2009, dep. 2010, Luongo, Rv. 246299-01; Sez. 2, n. 1123 del 13/12/2007, dep. 2008, Lepretti, Rv. 239500-01; Sez. 1, n. 854 del 26/02/1994, Bartolino, Rv. 196981 - 01). 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere accolto e deve essere disposto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento. Così deciso il 14/04/2022
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