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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19227/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Vercelli del 21 febbraio 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per un reato di furto pluriaggravato e l'aveva condannato, con le attenuanti generiche e la circostanza di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva, alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che lamenta la violazione dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. e la, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondato, in quanto meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, già adeguatamente disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Vercelli del 21 febbraio 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per un reato di furto pluriaggravato e l'aveva condannato, con le attenuanti generiche e la circostanza di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva, alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che lamenta la violazione dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. e la, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondato, in quanto meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, già adeguatamente disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 19227/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris