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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 giugno 2023

Cassazione n. 27219/2023

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/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in p e rsona del legale rappres entante p .t. , elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA], rappres entata e difesa da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] , per procura specialein calce al ricorso; -ricorrente- -contro- FALLIMENTO della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in liquidazione, in persona del curatore p.t. , elett ivamente domic iliato in Roma, via Panama 52/54, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale è rappresentatoe difeso, per procura in calce al controricorso; -controricorrente- avverso il decreto n. 1920/2021 emesso dal Tribunale di Livorno, depositatoil 12/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2023dal cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Livorno, c on decreto del

12.2. 0 21 , ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proposta da [OSCURATO:PERSONA] s . p . a . avverso il decreto del giudice delegatoche (per quanto in questa sede ancora interessa) aveva a sua volta respinto la domanda d ell’opponente d i ammissione al passivo del credito di euro 457.300,00,preteso a titolo risarcitorio, a rimborso di costi aggiuntivi sostenuti per il rifacimento di lavorazioni (rivestimento in teak di tre mega - yacht ) rimaste incompiute o mal eseguite, che Benetti aveva commissionat o alla società poi fallita con contratti d’appaltodai quali si era sciolta, anteriormente al fallimento, avvalendosi della clausola risolutiva espressa in essi contenuta.

Il tribunale ha osservato che – a prescindere dall’effettiva esistenza di un controcredito della [OSCURATO:PERSONA] documentato da fatture emesse per opere realizzate per un ammontare di euro 318.449,85, pacificamente non saldate da Benetti - la domanda risarcitoria, per come proposta (rimborso dei maggiori costi sostenuti per il completamento/rifacimento di lavori dopo la risoluzione dei contratti d’appalto) presupponeva comunque il necessario onere di allegazione, deduzione e prova dei corrispettivi dovuti alla fallita e a questa già versati; onere che non era stato assolto dal l’opponente , con conseguente difetto di ogni prova degli asseriti danni, stante anche l’irrilevanza delle prove orali dalla stessa dedotte. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ricorre per la cassazione del decreto con t re motivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso , illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c . p . c . , per aver il tribunale posto a sostegno della pronuncia la manca nza di allegazione e provadei corrispettivi versati da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a [OSCURATO:PERSONA] per le opere da questa già eseguite a l la data della risoluzione contrattuale (novembre 2019) , senza considera re che il Fallimento non aveva mai sollevato contestazioni in ordine ad ipotetici mancati pagamenti dei lavori già effettuati dall’appaltatrice a tale data, ma si era limitato a dedurre che non risultavano pagate le fatture emesse dalla società poi fallita il 4.12.2019, con scadenza al

15.1.019. Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 2697 c.c., per aver il tribunale ritenuto che incombesse su Benetti l’onere di provare i corrispettivi versati a [OSCURATO:PERSONA] ed aver fatto discendere da questo errato presupposto la mancanza di prova dei danni lamentati dalla ricorrente, senza esaminare la copiosa documentazione da questa prodotta e senza ammettere la prova testimoniale articolata.

Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 2697 c.c.nonché l’omesso esame dei fatt i decisiv i , emerge nti dalla doc umentazione prodotta, costituiti dall’inadempimento contrattuale di [OSCURATO:PERSONA] e dall’esistenza dei danni lamentati.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati perché fra loro connessi, sono inammissibili sotto plurimi profili.

In primo luogo essi sollevano censure prive di attinenza alla ratio decidendi, in quanto il tribunale non ha posto a carico di [OSCURATO:PERSONA] di provare l’inadempimento contrattuale di [OSCURATO:PERSONA] (mai messo in dubbio e sostanzialmente dato per scontato) e neppure ha respinto la domanda in ragione dell’esistenza di un controcredito della fallita da porre in compensazione con quello dedotto in giudizio (controcredito che, peraltro, ancorché documentato da fatture emesse in data successiva alla risoluzione dei contratti, non sarebbe p ot uto derivare che da lavorazioni anteriormente eseguite).

Al contrario, il giudice del merito ha rilevatoche “ indipendentemente dall’effettiva sussistenza di tale credito da parte di [OSCURATO:PERSONA] ”, Benetti non aveva fornito la prova del danno, costituito (necessariamente per differenza) dai maggiori costi sopportati per il rifacimento delle opere mal eseguite o non eseguite dall a società poi fallita, avendo omesso persino di allega re gli elementi di fatto indispensabili per procedere alla quantificazione dei pretes i maggior i esborsi, ovvero di specificare quale fosse l’ammontare dei corrispettivi contrattualmente dovuti e, in tesi, corrisposti a [OSCURATO:PERSONA] per dette opere.

Si tratta, all’evidenza, di un accertamento in fatto, non comportante alcuna violazione dei princìpi in tema di onere della prova, censurabile solo sotto il profilo del vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c.

Sennonché le doglianze svolte dalla ricorrente sotto tale profilo sono totalmente generiche e meramente assertive, in quantodel tutto prive della precisa indicazione delle risultanze istruttorie non esaminate dal giudice del merito dalle quali si sarebbe dovuta trarre la prova ritenuta non fornita: gli unici documenti cui Benetti fa cennonei motivi (nn. 5, 6 e 7 allegati al ricorso in opposizione) attengono infatti, per sua stessa ammissione, a contestazioni anteriori allo scioglimento dei contratti, mentre in nessuno dei tre mezzi articolati si fa menzione di ulteriori documenti prodottio si riporta il contenuto dei capitoli di prova dedotti e dichiarati inammissibili dal tribunale.

Può aggiungersi che nessuna più precisa indicazione è dato desumere dalla parte espositiva del ricorso, in cuiBenetti afferma di aver prodotto i documenti attestanti le opere commissionate, i relativi importi e lo stato di avanzamento dei lavori, ma non chiarisce in qual modo abbia quantificatoi maggiori costi sostenuti.

Invero, potrebbe convenirsi con la ricorrente, laddove sostiene che non era tenuta a dar prova dei pagamenti effettuati in favore di [OSCURATO:PERSONA],solo se il danno fosse stato calcolato per mera differenza fra i corrispettivi contrattualmente previsti e lemaggiori somme corrisposte a terzi per il completamento o il rifacimento delle opere.

E’ indubbio, per contro, che se, come implicitamente accertato dal giudice del meritoe non espressamente contestato da Benetti, il danno fosse stato determinato secondo il ben superiore importo risultante dalla somma fra quanto già pagato alla fallita in corrispettivo dei lavori incompleti o mal eseguitie quanto versato ai terzi per gli stessi lavori, la prova del primo e ripetibile esborso avrebbe dovuto essere fornita.

Da ultimo, va rilevata l’assoluta genericità dell’assunto della ricorrente secondo cui detta prova si sarebbe dovutaricavare dal principio di non contestazione.

Al di là del rilievo che Benetti dà per scontato, senza che sul punto risulti compiuto alcun accertamento dal giudice del merito, che le ultime fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA], da essa non pagate, si riferissero ad altre lavorazioni, resta che la doglianza non risponde ai requisiti di specificità richiesti: è infatti onere della parte che invoca il principio di non contestazione dare prova di aver essa per prima ottemperato all’onere processuale di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa in merito ai quali l’altra parte era tenuta a prendere posizione (cfr. Cass. n. 13828/2019), mentre nella specie la ricorrente non ha indicato né dove, né in quali esatti termini, abbia allegato di aver versato alla fallita, nonostante il suo inadempimento, il corrispettivo delle opere oggetto di rifacimento.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile i l ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Fallimento controricorrente, delle spese del giudizio,che liquida nella somma di euro

10. 200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bisdello stesso articolo 13, ove

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in p e rsona del legale rappres entante p .t. , elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA], rappres entata e difesa da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] , per procura specialein calce al ricorso; -ricorrente- -contro- FALLIMENTO della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in liquidazione, in persona del curatore p.t. , elett ivamente domic iliato in Roma, via Panama 52/54, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale è rappresentatoe difeso, per procura in calce al controricorso; -controricorrente- avverso il decreto n. 1920/2021 emesso dal Tribunale di Livorno, depositatoil 12/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2023dal cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Livorno, c on decreto del 12.2. 0 21 , ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proposta da [OSCURATO:PERSONA] s . p . a . avverso il decreto del giudice delegatoche (per quanto in questa sede ancora interessa) aveva a sua volta respinto la domanda d ell’opponente d i ammissione al passivo del credito di euro 457.300,00,preteso a titolo risarcitorio, a rimborso di costi aggiuntivi sostenuti per il rifacimento di lavorazioni (rivestimento in teak di tre mega - yacht ) rimaste incompiute o mal eseguite, che Benetti aveva commissionat o alla società poi fallita con contratti d’appaltodai quali si era sciolta, anteriormente al fallimento, avvalendosi della clausola risolutiva espressa in essi contenuta. Il tribunale ha osservato che – a prescindere dall’effettiva esistenza di un controcredito della [OSCURATO:PERSONA] documentato da fatture emesse per opere realizzate per un ammontare di euro 318.449,85, pacificamente non saldate da Benetti - la domanda risarcitoria, per come proposta (rimborso dei maggiori costi sostenuti per il completamento/rifacimento di lavori dopo la risoluzione dei contratti d’appalto) presupponeva comunque il necessario onere di allegazione, deduzione e prova dei corrispettivi dovuti alla fallita e a questa già versati; onere che non era stato assolto dal l’opponente , con conseguente difetto di ogni prova degli asseriti danni, stante anche l’irrilevanza delle prove orali dalla stessa dedotte. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ricorre per la cassazione del decreto con t re motivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso , illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c . p . c . , per aver il tribunale posto a sostegno della pronuncia la manca nza di allegazione e provadei corrispettivi versati da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a [OSCURATO:PERSONA] per le opere da questa già eseguite a l la data della risoluzione contrattuale (novembre 2019) , senza considera re che il Fallimento non aveva mai sollevato contestazioni in ordine ad ipotetici mancati pagamenti dei lavori già effettuati dall’appaltatrice a tale data, ma si era limitato a dedurre che non risultavano pagate le fatture emesse dalla società poi fallita il 4.12.2019, con scadenza al 15.1.019. Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 2697 c.c., per aver il tribunale ritenuto che incombesse su Benetti l’onere di provare i corrispettivi versati a [OSCURATO:PERSONA] ed aver fatto discendere da questo errato presupposto la mancanza di prova dei danni lamentati dalla ricorrente, senza esaminare la copiosa documentazione da questa prodotta e senza ammettere la prova testimoniale articolata. Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 2697 c.c.nonché l’omesso esame dei fatt i decisiv i , emerge nti dalla doc umentazione prodotta, costituiti dall’inadempimento contrattuale di [OSCURATO:PERSONA] e dall’esistenza dei danni lamentati. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati perché fra loro connessi, sono inammissibili sotto plurimi profili. In primo luogo essi sollevano censure prive di attinenza alla ratio decidendi, in quanto il tribunale non ha posto a carico di [OSCURATO:PERSONA] di provare l’inadempimento contrattuale di [OSCURATO:PERSONA] (mai messo in dubbio e sostanzialmente dato per scontato) e neppure ha respinto la domanda in ragione dell’esistenza di un controcredito della fallita da porre in compensazione con quello dedotto in giudizio (controcredito che, peraltro, ancorché documentato da fatture emesse in data successiva alla risoluzione dei contratti, non sarebbe p ot uto derivare che da lavorazioni anteriormente eseguite). Al contrario, il giudice del merito ha rilevatoche “ indipendentemente dall’effettiva sussistenza di tale credito da parte di [OSCURATO:PERSONA] ”, Benetti non aveva fornito la prova del danno, costituito (necessariamente per differenza) dai maggiori costi sopportati per il rifacimento delle opere mal eseguite o non eseguite dall a società poi fallita, avendo omesso persino di allega re gli elementi di fatto indispensabili per procedere alla quantificazione dei pretes i maggior i esborsi, ovvero di specificare quale fosse l’ammontare dei corrispettivi contrattualmente dovuti e, in tesi, corrisposti a [OSCURATO:PERSONA] per dette opere. Si tratta, all’evidenza, di un accertamento in fatto, non comportante alcuna violazione dei princìpi in tema di onere della prova, censurabile solo sotto il profilo del vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c. Sennonché le doglianze svolte dalla ricorrente sotto tale profilo sono totalmente generiche e meramente assertive, in quantodel tutto prive della precisa indicazione delle risultanze istruttorie non esaminate dal giudice del merito dalle quali si sarebbe dovuta trarre la prova ritenuta non fornita: gli unici documenti cui Benetti fa cennonei motivi (nn. 5, 6 e 7 allegati al ricorso in opposizione) attengono infatti, per sua stessa ammissione, a contestazioni anteriori allo scioglimento dei contratti, mentre in nessuno dei tre mezzi articolati si fa menzione di ulteriori documenti prodottio si riporta il contenuto dei capitoli di prova dedotti e dichiarati inammissibili dal tribunale. Può aggiungersi che nessuna più precisa indicazione è dato desumere dalla parte espositiva del ricorso, in cuiBenetti afferma di aver prodotto i documenti attestanti le opere commissionate, i relativi importi e lo stato di avanzamento dei lavori, ma non chiarisce in qual modo abbia quantificatoi maggiori costi sostenuti. Invero, potrebbe convenirsi con la ricorrente, laddove sostiene che non era tenuta a dar prova dei pagamenti effettuati in favore di [OSCURATO:PERSONA],solo se il danno fosse stato calcolato per mera differenza fra i corrispettivi contrattualmente previsti e lemaggiori somme corrisposte a terzi per il completamento o il rifacimento delle opere. E’ indubbio, per contro, che se, come implicitamente accertato dal giudice del meritoe non espressamente contestato da Benetti, il danno fosse stato determinato secondo il ben superiore importo risultante dalla somma fra quanto già pagato alla fallita in corrispettivo dei lavori incompleti o mal eseguitie quanto versato ai terzi per gli stessi lavori, la prova del primo e ripetibile esborso avrebbe dovuto essere fornita. Da ultimo, va rilevata l’assoluta genericità dell’assunto della ricorrente secondo cui detta prova si sarebbe dovutaricavare dal principio di non contestazione. Al di là del rilievo che Benetti dà per scontato, senza che sul punto risulti compiuto alcun accertamento dal giudice del merito, che le ultime fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA], da essa non pagate, si riferissero ad altre lavorazioni, resta che la doglianza non risponde ai requisiti di specificità richiesti: è infatti onere della parte che invoca il principio di non contestazione dare prova di aver essa per prima ottemperato all’onere processuale di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa in merito ai quali l’altra parte era tenuta a prendere posizione (cfr. Cass. n. 13828/2019), mentre nella specie la ricorrente non ha indicato né dove, né in quali esatti termini, abbia allegato di aver versato alla fallita, nonostante il suo inadempimento, il corrispettivo delle opere oggetto di rifacimento. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile i l ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Fallimento controricorrente, delle spese del giudizio,che liquida nella somma di euro 10. 200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bisdello stesso articolo 13, ove
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