CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 giugno 2021
Cassazione n. 37741/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità- [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di SALERNO, con sentenza del 9/3/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di SALERNO in data 10/12/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 629 cod. pen. per avere costretto la cognata, moglie del fratello nel frattempo deceduto, a corrispondergli la somma di 500 euro. 1. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.1.1. Vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità con riferimento alla valutazione delle prove "anche rispetto agli atti del processo". Nel primo motivo la difesa, anche facendo riferimento al travisamento della prova, rileva che la Corte territoriale non avrebbe proceduto a un'attentata verifica delle prove in quanto la conclusione, fondata esclusivamente sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa, non terrebbe in alcun conto di due annotazioni di servizio che inficerebbero la credibilità della teste. Sotto altro profilo, inoltre, la motivazione sarebbe manifestamente illogica in quanto non si confronterebbe con la circostanza che la persona offesa non era in possesso della ricevuta della transazione bancaria relativa all'operazione di prelievo della somma consegnata all'imputato. 1.2. Vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica "anche rispetto agli atti del processo". Nel secondo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale, omettendo di considerare le spontanee dichiarazioni rese dall'imputato, avrebbe attribuito ai fatti una errata qualificazione giuridica. La circostanza che l'imputato fosse convinto di avere diritto alla pensione di reversibilità del fratello, infatti, imporrebbe di ritenere che la condotta fosse configurabile quale esercizio arbitrario delle proprie ragioni e la motivazione sul punto, che pure fa riferimento ai corretti criteri posti dalla giurisprudenza di legittimità, sarebbe carente e illogica. 2. In data 29 giugno 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 3. In data 27 agosto 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni nella quale la difesa insiste per l'accoglimento del ricorso e rileva che il reato sarebbe comunque estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile 1. Nei motivi di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, in riferimento alla dichiarazione di responsabilità e alla qualificazione giuridica. Le doglianze, reiterative delle medesime censure già oggetto dei motivi di appello, sono manifestamente infondate. 1.1. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso del processo Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla credibilità della persona offesa ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217). La Corte territoriale, infatti, condiviso il giudizio già formulato dal giudice di primo grado, ha adeguatamente evidenziato gli elementi per i quali, le dichiarazioni rese dalla persona offesa sono credibili e ciò sia indicando come le distonie siano comprensibili in considerazione del tempo trascorso e per i rapporti che intercorsi con il ricorrente, sia facendo specifico riferimento a elementi esterni di riscontro, come le dichiarazioni del maresciallo Bosco e le stesse dichiarazioni spontanee rese dall'imputato (cfr. pagine da 3 a 6 della sentenza impugnata). In tal modo il giudice d'appello ha dato atto di aver tenuto conto delle critiche della difesa e ha indicato gli elementi ed esposto le considerazioni per le quali queste non inficiano l'attendibilità complessiva della ricostruzione offerta. Ragione questa per la quale le attuali censure, peraltro dedotte senza un effettivo confronto con la motivazione del provvedimento impugnato, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).1.2. Il richiamo contenuto nei motivi di ricorso al travisamento della prova è inconferente. La Corte territoriale, infatti, non ha omesso di considerare ovvero travisato le prove quanto, piuttosto, ha valutato gli argomenti evidenziati dalla difesa in ordine al tempo intercorso tra i fatti e la presentazione della denuncia e al mancato ritiro dello scontrino e ha indicato le ragioni per le quali questi non minavano la credibilità della persona offesa. 1.3. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alle censure contenute nel secondo motivo, nel quale la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica riconosciuta dai giudici di merito ai fatti che, diversamente da quanto ritenuto, configurerebbero il reato di cui all'art. 393 cod. pen. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, facendo riferimento alla più recente giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027) ha evidenziato, da una parte, che la pretesa vantata dal ricorrente era del tutto priva di fondamento, e, dall'altra, che risultava adeguatamene provata la sussistenza del dolo dell'estorsione piuttosto che quello dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La conclusione è corretta. Il preteso diritto di ottenere la pensione di reversibilità del fratello è sprovvisto di qualsivoglia fondamento e per la tutela dello stesso il ricorrente non avrebbe potuto agire in giudizio. Le modalità della condotta posta in essere nei confronti della cognata, peraltro senza mai avere richiesto nulla all'ente che erogava la pensione e che in ipotesi sarebbe l'unico effettivo debitore, sono sintomatiche della consapevolezza della illiceità della richiesta. 2. La manifesta infondatezza delle doglianze determina l'inammissibilità del ricorso, impedendo così di dichiarare la prescrizione del reato. L'inammissibilità del ricorso per cassazione, che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, infatti, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso stesso (Sez. U, n.32 del 22/11/2000, D. L., RV. 217266; n.33542 del 27/06/2001, Cavalera, RV 219531; n.23428 del 22/03/2005, Bracale, RV. 231164; n.12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, RV. 266818) e anche quella eventualmente maturata prima della sentenza di appello, non rilevata né eccepita in quella sede e neanche dedotta nei motivi di ricorso (Sez. U, sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, RV. 266818).L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma 7/9/202