CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 ottobre 2024
Cassazione n. 29389/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28914/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] SPA, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n.6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, domiciliato ex lege in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLOdi ROMA n. 2650/2022 depositata il 02/05/2022. Ric. 2022n. 28914sez. S2 - A d. 0 8 / 1 0/202 4 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria del P.G.in persona del cons. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso e per il rinvio alla pubblica udienza in relazione al primo. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e Carmine V ergara proponevano opposizione, ai sensi degli artt. 22 e 22-bis, L.24 novembre 1981, n. 689avverso il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze n. 400395/A/2016, ingiungendo loro di pagare la somma di euro 94.666per la violazione degli obblighi di segnalazione di cui agli artt. 3 Legge 197/1991 e41 d.lgs. 231/2007. Il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione. Preliminarmente il giudice di prime cure rigettava le eccezioni procedurali chiamando il principioconsolidato secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento- in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dall'art. 14, secondo comma,l.n. 689/81, per la notifica degli accertamenti di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il"fatto" nella sua materlalità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento In cui detta autorità abbia valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata.Mentre il termine di decadenza non poteva essere fatto decorrere dal 28.10.2010 ma dal momento in cui l'Ufficio ispettivo aveva espresso un pieno convincimento attraverso la valutazione Ric. 2022n. 28914sez. S2 - A d. 0 8 / 1 0/202 4 di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito, coincidente con l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] con la redazione del verbale di accertamento. Iltermine di prescrizione di cui all'art. 28 legge n. 689 del 19 81 era stato interrotto. Era pacifico che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione avessela funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria e, costituendo esso eserciziodella pretesa sanzionatoria, era idoneo a costituire in mora ildebitore ai sensi dell'art. 2943 c.c. Nella specie, il termine prescrizionale era stato interrotto con la richiesta di audizione avvenuta, ai sensi dell'art. 18 legge n. 689/81 in data 11.11.2015 per la Banca e in data 18.11.2015, per [OSCURATO:PERSONA]. Ciò, dunque, esprimevala volontà dell'Amministrazione di coltivareil procedimento amministrativo diretto all'irrogazione della sanzione e come tale aveva pieno effetto interruttivo. Richiamata la giurisprudenza di legittimità circai pres up posti per far scattare l'obbligo di segnalazione in caso di operazione economica sospetta e in particolare il riferimento alle caratteristiche, all'entità e alla natura dell'operazione o del soggetto che la pone in essere,così come le specifiche conoscenze dell'operatore dell'autore dell'operazionee della specie , il Tribunale evidenziava che nella specie le movimentazioni avvenivano su un conto corrente di tipo personale con prelevamento in contanti ed emissione di assegni bancari su piazza e fuori piazza sotto lasoglia di non trasferibilità risultati spesso non pagati in prima istanza e conemissione di assegni circolari alcuni negoziati in seconda girata con nominativi ricorrenti. L 'operazione presentava , quindi , palesi indici di anomalia ai fini della segnalazione e non trovava Ric. 2022n. 28914sez. S2 - A d. 0 8 / 1 0/202 4 giustificazione quanto dichiarato dal direttore che aveva basato la propria valutazione delle operazion i sulla conoscenza del cliente titolare del conto. Infine , il T ribunale applicava la sanzione più favorevole prevista dalla modifica dell'articolo 41 del decreto legislativo 231 2007 intervenuta nel 2017. BANCA Monte dei Paschi e Carmine [OSCURATO:PERSONA] proponeva no appello avverso la suddetta sentenza. Resisteva al gravame il Ministero dell'Economia e Finanze. La Corte d’Appello di Romaaccoglieva solo in parte il gravame con riferimento alla sanzione irrogata. Quanto all’eccezione di prescrizione la Corte d'appello aderiva all’orientamentodi legittimità secondo cui l'audizione essendo atto tipico del procedimento sanzionatorio è atto interruttivo della prescrizione. Quanto all'eccezione di decadenza anche in questo caso la Corte aderiva all'orientamento di illegittimità che distingue il momento dell'accertamento dal l'acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità. Nella specie il momento da cui far decorrere il termine di decadenzanon era la notifica del verbale di accertamento ma sicuramente il momento successivo all'audizione dei ricorrenti. Secondo la Corte d'appello uno spatium deliberandi di due mesi dall'audizione era un periodo ragionevole per la formulazione della contestazione,tenuto conto dell'arco temporale delle numerose operazioni da valutare singolarmente e del volume della documentazione acquisita e del fatto che anche gli esiti dell'audizione andavano complessivamente valutati alla luce di quanto già raggiunto dall'istruttoria. Ric. 2022n. 28914sez. S2 - A d. 0 8 / 1 0/202 4 Quanto al terzo motivo relativo al merito della contestazione la Corte d'appello richiamava giuris prudenza d i legittim ità i n relazione all'interpretazione dell'articolo 41 del citato decreto legislativo secondo cui non è necessaria una verifica dell'origine illecita dei fondi oggetto della operazione, né una valutazione di liceità sostanziale ma si richiede solo l'oggettiva acquisizione e conseguente segnalazione del dato formale la cui omissione costituisce fatto illecito, indipendentemente dall'eventuale liceità della transazione successivamente provata. Nella specie non era contestato che dall'esame del conto corrente n.1008 era emersa un'attività caratterizzata da frequenti versamenti di assegni bancari su piazza e fuori piazza per importi a cifra tonda e sotto la soglia di non trasferibilità spesso risultati non pagati in prima istanza, mentre in uscita vi erano frequenti prelevamenti di contante quasi sempre contestuali e di poco successivi ai versamenti ed alcune emissioni di assegni circolari. I titoli spesso erano negoziati in seconda girata e risultavano tratti da nominativi talvolta ricorrenti e nei confronti dei quali risultavano in alcuni casi protesti per assegni e cambiali. L'utilizzo del conto di [OSCURATO:PERSONA] aveva quindi al contrario di quanto sostenuto dagli appellanti un'operatività incoerente col profilo economico del cliente e l'elevata movimentazione in assegni oggettivamente tali da ingenerare un dovuto sospetto tanto più cheil correntista aveva riferito disvolgere unitamente al fratello, piccoli lavori edili. La Corte invece evidenziava che il nuovo articolo 58 del d. lgs. n.231 del 2007 prevedeva che nelle ipotesi violazioni gravi ripetute o sistematiche ovvero plurime dovesse applicarsi la sanzione amministrativa pecuniaria da € 30.000 a 300.000 anche tenuto Ric. 2022n. 28914sez. S2 - A d. 0 8 / 1 0/202 4 conto della evidenza dei motivi del sospetto e del grado di collaborazione dell'intermediario che nella specie si era attivato trasmettendo la segnalazione, dunque, la sanzione poteva essere ridotta a € 60.000. [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi e Carmine V ergara ha nno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi. Il Ministero dell’economia e delle Finanze ha resistito con controricorso. I ricorrenti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hannoinsistito nella richiest a di accoglimento del ricorso . Il P.G.dott. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rinvio alla pubblica udienza in relazione al primo motivo e, in subordine, per l’accoglimento del secondo e terzo. [OSCURATO:PERSONA] 1.1Il primo motivo di ricorso è così rubricato: erroneità della sentenza impugnata ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 28 Legge n. 689/1981 e 2943 c.c.. La sentenza impugnata - secondo la tesi della ricorrente - sarebbe errata nella parte in cui ha disatteso l’eccezione avanzata dalla BANCA e dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] di prescrizionequinquennale della pretesa sanzionatoria del MEF di cui decreto sanzionatorio n. 400395/A/2016. Si critica la Corte territoriale per avereritenuto che l’audizione personale della parte ex art. 18 Legge 689/81 abbia efficacia interruttiva della prescrizione. Ric. 2022n. 28914sez. S2 - A d. 0 8 / 1 0/202 4 1.2 Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza impugnata ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.. La sentenza impugnata è nulla nella parte in cui ha disatteso l’eccezione avanzata dalla BANCA e dal [OSCURATO:PERSONA] di decadenza della pretesa sanzionatoria per tardività della notifica del processo verbale di accertamento da parte dell’UIF. La sentenza presenterebbe una motivazione meramente apparente e comunque contraddittoria. La Corte territoriale avrebbe confuso i tempi dell’accertamento della sanzione, notificata dalla UIF nell’aprile 2011, con quelli della notifica del Decreto Sanzionatorio poi effettuata dal MEF nell’aprile 2016. 1.3 Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: erroneità della sentenza impugnata ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 legge n. 689/1981. La sentenza impugnata è errata nella parte in cui ha disatteso l’eccezione avanzata dalla Banca e dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] di decadenza della pretesa sanzionatoria per tardività della notifica del processo verbale di accertamento da parte dell’UIF. 2Il primo motivo è fondato . Il collegio rileva che l’orientamento indicato dal P.G. secondo cui anche l’audizione del trasgressore sia atto idoneo ad interrompere la prescrizione sia stato superato dalla giurisprudenza successiva. Nelle ultime pronunce di questa Corte di legittimità , infatti, si è affermato che: in tema di sanzioni amministrative, l'audizione del trasgressore e la relativa convocazione non costituiscono atti idonei a interrompere la prescrizione, ai sensi dell'art. 28, secondo comma, l. n. 689 del 1981, non avendo gli stessi la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla Ric. 2022n. 28914sez. S2 - A d. 0 8 / 1 0/202 4 riscossione della pena pecuniaria, in maniera tale da costituire esercizio della pretesa sanzionatoria. (Sez. 2, Ordinanza n. 13046 del 12/05/2023, Rv. 667788 conf. Sez.1, Ordinanza n. 23405 del 01/08/2023, Rv. 668689 ) . In tali pronunce si è data continuità all’ orientamento consolidato secondo cui in tema di prescrizione del diritto a riscuotere i proventi delle sanzioni amministrative, soltanto agli atti procedimentali che hanno la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria (e costituiscono, quindi, con le prestabilite caratteristiche di contenuto e di forma, esercizio della pretesa sanzionatoria) può essere attribuita efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi del secondo comma dell'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con conseguente irrilevanza di atti che atipicamente manifestino analoga intenzione (Sez. 2, n. 15631 del 10 luglio 2006; Sez. 1, n. 5798 del 17 marzo 2005). Nella pronuncia della prima sezione n.23405 del 2023 si è evidenziatala consapevolezza che, in qualche anteriore precedente (vedi Cass. n. 22388/2018; vedi anche Cass. 28238/2008), la Corte ha affermato che l'audizione del trasgressore, prevista dall'art. 18 della l. n. 689 del 1981, e la relativa convocazione, siano attività idonee a costituire in mora il debitore, ai sensi dell'art. 2943 c.c., sul rilievo che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione, ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, e costituirebbe esercizio della pretesa sanzionatoria. Ric. 2022n. 28914sez. S2 - A d. 0 8 / 1 0/202 4 Tuttavia, nella più recente riflessione si è superat a tale impostazione. Se, infatti, non è in discussione, che allorquando l’Amministrazione provveda, a titolo esemplificativo, a rideterminare la sanzione, riducendola anche in accoglimento dei rilievi difensivi del trasgressore (vedi Cass. n. 787/2022), esprima comunque la propria volontà di dar corso al procedimento sanzionatorio e, quindi, di proseguire nell'azione punitiva, diverso significato deve, invece, attribuirsi alla convocazione per l’audizione,ex art. 18, secondo comma , l . n. 689 del 1981, disposta su richiesta dell’interessato, la quale ha solo la funzione di consentire l’esercizio del diritto di difesa prima che l’Amministrazione proceda ad una valutazione definitiva della correttezza dell’accertamento precedentemente eseguito (nel caso di specie l’atto di contestazione). Dunque, l’atto di convocazione, avendo natura neutra rispetto alla pretesa sanzionatoria, risponde solo ad un’esigenza di salvaguardia del principio del contraddittorio, che deve essere tutelato anche nel procedimento amministrativo (come si desume dall’art. 10 l.n. 241/1990), e non può ritenersi idoneo a costituire in mora il destinatario dell’atto di accertamento, a norma dell’art. 2943 cod.civ.. Sulla scorta del citato principio, si rende necessario un nuovo esame da parte della Corte d’appello , restando così logicamente assorbitigli altri motivi. La sentenza impugnata va , pertanto , cassata in relazione al motivo accolto dovendosirivalutare complessivamente i termini di decadenza e prescrizione senza tener conto dell’audizione. Ric. 2022n. 28914sez. S2 - A d. 0 8 / 1 0/202 4 Il giudice del rinvio (che si individua nella stessa Corte, ma in diversa composizione) provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara asso