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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17110/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Rìesame di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice di appello; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; sentito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, pur dando atto che, nelle more del processo, la misura cautelare interdittiva è stata revocata per sopravvenuta insussistenza delle esigenze cautelari, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 15 aprile 2021, ha rigettato l'appello proposto avverso il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA], in data 01 marzo 2021, aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio per la durata di dodici mesi, in quanto indagato del delitto di cui agli artt. 110 e 479 cod. pen., in relazione all'art. 476 comma 2, cod. pen., aggravato ex art. 61, n. 2, cod. pen. 2.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe, articolando tre motivi. 2.2 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione di legge penale in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen., 43, 110 e 479 cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta l'assenza di gravità indiziaria in punto di dolo del delitto: dalle emergenze processuali, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale del riesame, in capo al Covani era emerso un mero comportamento di affidamento incolpevole o, al più, colposo, ricollegabile a prassi consolidate e risalenti ad epoca antecedente alle vicende contestate.

Secondo la prospettazione difensiva, il Tribunale si era limitato a desumere il dolo del delitto dalla posizione ricoperta dal Covani all'interno dell'ufficio e dal mancato controllo di veridicità delle deleghe rilasciate dal Sindaco al coindagato (Castorína) per la partecipazione alla Commissione elettorale. 2.3 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione di legge penale in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen., 476, comma 2, e 479 cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che í giudici della cautela, senza motivare sul punto, erroneamente hanno attribuito valore fidefacente al verbale della Commissione elettorale. 2.4 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., lamenta che i giudici della cautela hanno desunto l'attualità del pericolo di reiterazione criminosa, traslando, in sede di valutazione delle esigenze cautelari, i motivi posti a sostegno del quadro indiziarlo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.2.

Il difensore, nel corso della discussione orale, ha dichiarato che la misura interdittiva è stata revocata per sopravvenuta insussistenza delle esigenze cautelari.

3. E' principio fondamentale, in tema d'impugnazione, che per proporre impugnazione è necessario avervi interesse. ius receptum che l'interesse richiamato dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., come elemento costitutivo del diritto all'impugnativa, non deve essere meramente astratto o potenziale, ma specifico e concreto, dovendo mirare, pur nella sua più ampia accezione, ad un immediato risultato pratico favorevole all'imputato in relazione a specifiche situazioni o facoltà tutelate dall'ordinamento giuridico o, al contrario, a rimuovere un effettivo pregiudizio che la stessa parte abbia subito con il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 4392 del 05/10/2006, dep. 2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235884).

Secondo il costante insegnamento di questa Corte (ex multis, Sez. 6 n. 4180 del 3/11/1994 n. 4180, Isaia, Rv. 200832; Sez. 4 n. 14422 del 24/11/2005, Riccardi, Rv. 234023; Sez. 6 n. 12816 del 19/01/2006, Bertoluccí, Rv. 233731; Sez. 6 n. 24637 del 21/04/2006, Casu, Rv. 234734), l'interesse alla decisione sull'appello cautelare deve ritenersi caducato dalla intervenuta revoca o cessazìone di efficacia della misura interdittiva, atteso che la permanenza dell'interesse alla ridetta decisione non può prescindere da effettivi caratteri di concretezza e attualità - che nel caso di specie non è dato ravvisare -, là dove è palese che alcun nocumento può derivare all'attività e alla stessa immagine professionale dell'impugnante dalla inefficace misura ínterdíttiva e non piuttosto ed unicamente dalla pendenza, effettiva, del procedimento penale per i reati a suo carico ìpotizzatì.

Il risalente, e in sostanza isolato, orìentamento di legittimità (Sez. 6 n. 3928 del 14/10/1997, Spadafora, Rv. 210311) che ha affermato un persistente interesse impugnatorio pur dopo la revoca della misura interdittiva deve considerarsi, infatti, ampiamente superato dai più recenti e stabili arresti giurisprudenziali di questa Corte, alla cui stregua non può non ribadirsi che la sopravvenuta inefficacia di una misura cautelare interdittiva elide la persistenza di un concreto e giuridicamente significativo interesse all'impugnazione contro il provvedimento applicativo della misura, anche sotto ipotetici profili riparatori (coltivabili ex art. 314 cod. proc. pen. soltanto con riguardo a misure coercitive personali), di guisa che nessun residuo negativo effetto giuridico extrapenale è ravvisabile - salvo quello, del tutto diverso e autonomo, della perdurante pendenza del procedimento penale -, per colui al quale sia stata applicata la misura interdittiva venuta meno o cessata nelle more del procedimento (Sez. 1, n. 52781 del 09/03/2017, Cavaliere, Rv. 271548).

Orbene, nel caso di specie, la rimozione della misura interdittiva a carico del ricorrente, ha avuto esito ampiamente satisfattivo per l'istante e il conseguito risultato rende, allo stato, ininfluenti le doglianze articolate nel ricorso.4.

In ogni caso, le questioni giuridiche sollevate sono manifestamente infondate sia perchè sviluppano censure prive di concreti rilievi critici sul percorso decisorio del Tribunale del riesame, sia perché attinenti a profili imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della vicenda che connotano il provvedimento in verifica. 4.1 In merito al primo motivo, che investe la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di cui all'addebito provvisorio, il ricorrente non si confronta con il rilievo attribuito dai giudici non solo alla posizione rivestita dal Covaní all'interno dell'ufficio, ma anche al comportamento assunto dal medesimo, quale risultante, da un lato, dalle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti e, dall'altro, dalla assenza di documentazione comprovante la titolarità del coindagato (Castorina) a ricoprire il ruolo dal medesimo asserito, ossia quello di delegato del Sindaco.

Nell'ordinanza impugnata si sottolinea la consapevolezza del Covani in merito alla mancanza di una valida delega rilasciata dal Sindaco al coindagato, ma anche della circostanza che quest'ultimo, in ogni caso, non fosse nelle condizioni di svolgere l'incarico presso la commissione elettorale, perché privo del titolo di assessore.

E tuttavia, il Covani ha omesso di agire, come era suo onere in virtù della posizione rivestita all'interno della struttura, limitandosi a giustificare il suo comportamento in ragione di pregresse consuetudini. 4.2 Quanto al secondo motivo, la critica rivolta dal ricorrente non tiene conto del fatto che, diversamente da quanto asserito, il Tribunale del riesame ha spiegato come il Covani nel verbale della commissione elettorale non si fosse semplicemente limitato a dare atto di quanto avvenuto dinanzi a lui, ma, al contrario, avesse attestato una situazione non corrispondente alla realtà, pur consapevole dell'assenza di delega del Sindaco in favore del coindagato (Castorina). 4.3 Quanto al terzo motivo, i giudici della cautela hanno evidenziato il pericolo di reiterazione in ragione del ruolo ricoperto dal Covani all'interno dell'ufficio, sottolineando che la richiesta di trasferimento ad altro ufficio fosse stata determinata da motivi personali e che, in ogni cao, fosse del tutto irrilevante la sua iscrizione e partecipazione a corsi di formazione.

5. Per quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo, anche in ordine alla condanna dell'istante al pagamento di una sanzione pecuniaria, che, tenuto conto delle ragioni dell'inammissibilità, appare congruo ed equo stabilire nei termini di seguito indicati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 10/01/2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente ?ha [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Rìesame di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice di appello; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; sentito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, pur dando atto che, nelle more del processo, la misura cautelare interdittiva è stata revocata per sopravvenuta insussistenza delle esigenze cautelari, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 15 aprile 2021, ha rigettato l'appello proposto avverso il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA], in data 01 marzo 2021, aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio per la durata di dodici mesi, in quanto indagato del delitto di cui agli artt. 110 e 479 cod. pen., in relazione all'art. 476 comma 2, cod. pen., aggravato ex art. 61, n. 2, cod. pen. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe, articolando tre motivi. 2.2 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione di legge penale in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen., 43, 110 e 479 cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta l'assenza di gravità indiziaria in punto di dolo del delitto: dalle emergenze processuali, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale del riesame, in capo al Covani era emerso un mero comportamento di affidamento incolpevole o, al più, colposo, ricollegabile a prassi consolidate e risalenti ad epoca antecedente alle vicende contestate. Secondo la prospettazione difensiva, il Tribunale si era limitato a desumere il dolo del delitto dalla posizione ricoperta dal Covani all'interno dell'ufficio e dal mancato controllo di veridicità delle deleghe rilasciate dal Sindaco al coindagato (Castorína) per la partecipazione alla Commissione elettorale. 2.3 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione di legge penale in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen., 476, comma 2, e 479 cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che í giudici della cautela, senza motivare sul punto, erroneamente hanno attribuito valore fidefacente al verbale della Commissione elettorale. 2.4 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., lamenta che i giudici della cautela hanno desunto l'attualità del pericolo di reiterazione criminosa, traslando, in sede di valutazione delle esigenze cautelari, i motivi posti a sostegno del quadro indiziarlo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.2. Il difensore, nel corso della discussione orale, ha dichiarato che la misura interdittiva è stata revocata per sopravvenuta insussistenza delle esigenze cautelari. 3. E' principio fondamentale, in tema d'impugnazione, che per proporre impugnazione è necessario avervi interesse. ius receptum che l'interesse richiamato dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., come elemento costitutivo del diritto all'impugnativa, non deve essere meramente astratto o potenziale, ma specifico e concreto, dovendo mirare, pur nella sua più ampia accezione, ad un immediato risultato pratico favorevole all'imputato in relazione a specifiche situazioni o facoltà tutelate dall'ordinamento giuridico o, al contrario, a rimuovere un effettivo pregiudizio che la stessa parte abbia subito con il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 4392 del 05/10/2006, dep. 2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235884). Secondo il costante insegnamento di questa Corte (ex multis, Sez. 6 n. 4180 del 3/11/1994 n. 4180, Isaia, Rv. 200832; Sez. 4 n. 14422 del 24/11/2005, Riccardi, Rv. 234023; Sez. 6 n. 12816 del 19/01/2006, Bertoluccí, Rv. 233731; Sez. 6 n. 24637 del 21/04/2006, Casu, Rv. 234734), l'interesse alla decisione sull'appello cautelare deve ritenersi caducato dalla intervenuta revoca o cessazìone di efficacia della misura interdittiva, atteso che la permanenza dell'interesse alla ridetta decisione non può prescindere da effettivi caratteri di concretezza e attualità - che nel caso di specie non è dato ravvisare -, là dove è palese che alcun nocumento può derivare all'attività e alla stessa immagine professionale dell'impugnante dalla inefficace misura ínterdíttiva e non piuttosto ed unicamente dalla pendenza, effettiva, del procedimento penale per i reati a suo carico ìpotizzatì. Il risalente, e in sostanza isolato, orìentamento di legittimità (Sez. 6 n. 3928 del 14/10/1997, Spadafora, Rv. 210311) che ha affermato un persistente interesse impugnatorio pur dopo la revoca della misura interdittiva deve considerarsi, infatti, ampiamente superato dai più recenti e stabili arresti giurisprudenziali di questa Corte, alla cui stregua non può non ribadirsi che la sopravvenuta inefficacia di una misura cautelare interdittiva elide la persistenza di un concreto e giuridicamente significativo interesse all'impugnazione contro il provvedimento applicativo della misura, anche sotto ipotetici profili riparatori (coltivabili ex art. 314 cod. proc. pen. soltanto con riguardo a misure coercitive personali), di guisa che nessun residuo negativo effetto giuridico extrapenale è ravvisabile - salvo quello, del tutto diverso e autonomo, della perdurante pendenza del procedimento penale -, per colui al quale sia stata applicata la misura interdittiva venuta meno o cessata nelle more del procedimento (Sez. 1, n. 52781 del 09/03/2017, Cavaliere, Rv. 271548). Orbene, nel caso di specie, la rimozione della misura interdittiva a carico del ricorrente, ha avuto esito ampiamente satisfattivo per l'istante e il conseguito risultato rende, allo stato, ininfluenti le doglianze articolate nel ricorso.4. In ogni caso, le questioni giuridiche sollevate sono manifestamente infondate sia perchè sviluppano censure prive di concreti rilievi critici sul percorso decisorio del Tribunale del riesame, sia perché attinenti a profili imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della vicenda che connotano il provvedimento in verifica. 4.1 In merito al primo motivo, che investe la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di cui all'addebito provvisorio, il ricorrente non si confronta con il rilievo attribuito dai giudici non solo alla posizione rivestita dal Covaní all'interno dell'ufficio, ma anche al comportamento assunto dal medesimo, quale risultante, da un lato, dalle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti e, dall'altro, dalla assenza di documentazione comprovante la titolarità del coindagato (Castorina) a ricoprire il ruolo dal medesimo asserito, ossia quello di delegato del Sindaco. Nell'ordinanza impugnata si sottolinea la consapevolezza del Covani in merito alla mancanza di una valida delega rilasciata dal Sindaco al coindagato, ma anche della circostanza che quest'ultimo, in ogni caso, non fosse nelle condizioni di svolgere l'incarico presso la commissione elettorale, perché privo del titolo di assessore. E tuttavia, il Covani ha omesso di agire, come era suo onere in virtù della posizione rivestita all'interno della struttura, limitandosi a giustificare il suo comportamento in ragione di pregresse consuetudini. 4.2 Quanto al secondo motivo, la critica rivolta dal ricorrente non tiene conto del fatto che, diversamente da quanto asserito, il Tribunale del riesame ha spiegato come il Covani nel verbale della commissione elettorale non si fosse semplicemente limitato a dare atto di quanto avvenuto dinanzi a lui, ma, al contrario, avesse attestato una situazione non corrispondente alla realtà, pur consapevole dell'assenza di delega del Sindaco in favore del coindagato (Castorina). 4.3 Quanto al terzo motivo, i giudici della cautela hanno evidenziato il pericolo di reiterazione in ragione del ruolo ricoperto dal Covani all'interno dell'ufficio, sottolineando che la richiesta di trasferimento ad altro ufficio fosse stata determinata da motivi personali e che, in ogni cao, fosse del tutto irrilevante la sua iscrizione e partecipazione a corsi di formazione. 5. Per quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo, anche in ordine alla condanna dell'istante al pagamento di una sanzione pecuniaria, che, tenuto conto delle ragioni dell'inammissibilità, appare congruo ed equo stabilire nei termini di seguito indicati. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10/01/2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente ?ha [OSCURATO:PERSONA]
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