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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 00119/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza deliberata il 10/07/2020, la Corte di appello di Torino ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Tribunale di Asti lo aveva dichiarato responsabile del reato di furto aggravato in abitazione e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e alla recidiva ritenute, lo aveva condannato, con la diminuente per il rito, alla pena di anni 2, mesi 2, giorni 20 di reclusione e di euro 800 di multa.

2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza degli artt. 591 e 581 cod. proc. pen., avendo la Corte di appello valutato l'impugnazione sulla base di un sostanziale giudizio di infondatezza, laddove l'atto di appello invocava l'applicazione della circostanza attenuante della commissione del fatto sotto l'effetto di stupefacenti (facendo evidentemente riferimento alla diminuente di cui all'art. 95 cod. pen.) e confutava le argomentazioni della sentenza di primo grado fondate sulle dichiarazioni dell'imputato.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

A fronte della motivazione della sentenza di primo grado, che giustificava il diniego dell'applicazione della circostanza attenuante invocata sulla base di quanto dichiarato dall'imputato in merito al fatto di aver cessato di consumare stupefacenti da anni e di aver esclusivamente consumato bevande alcoliche prima della commissione del furto, l'atto di appello era del tutto carente di confronto con il dato probatorio indicato, limitandosi a evocare - in termini del tutto svincolati dal riferimento a qualsiasi elemento di prova - asserite "goffe" modalità del fatto e documentazione (anch'essa menzionata in assenza di qualsiasi puntuale riferimento alla sua acquisizione) attestante la pregressa disintossicazione dell'imputato attraverso un percorso terapeutico riabilitativo terminato con successo, ma del tutto prive di attitudine critica rispetto al dato probatorio offerto dalle dichiarazioni dell'imputato.

Ora, come affermato di recente dalle Sezioni unite di questa Corte, l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822): alla luce del principio di diritto richiamato, la doglianza proposta con il gravame era del tutto generica, posto che non introduceva alcuna allegazione idonea a dar corpo a una specifica critica alla ratio decidendi, sul punto, della sentenza di primo grado.

Al di là dei pur pertinenti rilievi della Corte distrettuale in ordine all'insuperabile incertezza della stessa norma invocata (rilievi sostanzialmente confermati dal ricorso lì dove riconosce che la disciplina dettata dall'art. 95 cod. pen. riguarda circostanze parzialmente diverse da quelle proprie dei fatti in questione), l'aspecificità delle deduzioni dell'atto di appello, prive di reale correlazione con le ragioni della decisione impugnata, rendono ragione della genericità del gravame e della manifesta infondatezza del ricorso.

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28/10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza deliberata il 10/07/2020, la Corte di appello di Torino ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Tribunale di Asti lo aveva dichiarato responsabile del reato di furto aggravato in abitazione e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e alla recidiva ritenute, lo aveva condannato, con la diminuente per il rito, alla pena di anni 2, mesi 2, giorni 20 di reclusione e di euro 800 di multa. 2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza degli artt. 591 e 581 cod. proc. pen., avendo la Corte di appello valutato l'impugnazione sulla base di un sostanziale giudizio di infondatezza, laddove l'atto di appello invocava l'applicazione della circostanza attenuante della commissione del fatto sotto l'effetto di stupefacenti (facendo evidentemente riferimento alla diminuente di cui all'art. 95 cod. pen.) e confutava le argomentazioni della sentenza di primo grado fondate sulle dichiarazioni dell'imputato. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. A fronte della motivazione della sentenza di primo grado, che giustificava il diniego dell'applicazione della circostanza attenuante invocata sulla base di quanto dichiarato dall'imputato in merito al fatto di aver cessato di consumare stupefacenti da anni e di aver esclusivamente consumato bevande alcoliche prima della commissione del furto, l'atto di appello era del tutto carente di confronto con il dato probatorio indicato, limitandosi a evocare - in termini del tutto svincolati dal riferimento a qualsiasi elemento di prova - asserite "goffe" modalità del fatto e documentazione (anch'essa menzionata in assenza di qualsiasi puntuale riferimento alla sua acquisizione) attestante la pregressa disintossicazione dell'imputato attraverso un percorso terapeutico riabilitativo terminato con successo, ma del tutto prive di attitudine critica rispetto al dato probatorio offerto dalle dichiarazioni dell'imputato. Ora, come affermato di recente dalle Sezioni unite di questa Corte, l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822): alla luce del principio di diritto richiamato, la doglianza proposta con il gravame era del tutto generica, posto che non introduceva alcuna allegazione idonea a dar corpo a una specifica critica alla ratio decidendi, sul punto, della sentenza di primo grado. Al di là dei pur pertinenti rilievi della Corte distrettuale in ordine all'insuperabile incertezza della stessa norma invocata (rilievi sostanzialmente confermati dal ricorso lì dove riconosce che la disciplina dettata dall'art. 95 cod. pen. riguarda circostanze parzialmente diverse da quelle proprie dei fatti in questione), l'aspecificità delle deduzioni dell'atto di appello, prive di reale correlazione con le ragioni della decisione impugnata, rendono ragione della genericità del gravame e della manifesta infondatezza del ricorso. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/10
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