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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2022

Cassazione n. 42764/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione MARONG Dembo ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale cittadino di condanna in ordine a due ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.

P.R. n. 309/1990, in Firenze il 6/7/2018; considerato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha dedotto vizio della motivazione (che si assume illogica e, quindi, mancante) quanto alla mancata applicazione dell'art. 81 cpv., cod. pen. con riferimento ai due episodi contestati; che la doglianza tende ad una inammissibile lettura delle risultanze istruttorie ed è manifestamente infondata in quanto basata sulla contestazione del ragionamento svolto dai giudici del merito, assolutamente coerente con le risultanze fattuali esposte e con i principi di matrice giurisprudenziale [sez. 1, n. 44862 del 5/11/2008, Lombardo, Rv. 242098, in cui si è affermato che, in tema di reato continuato l'identità del disegno criminoso è apprezzabile sulla base degli elementi costituiti dalla distanza cronologica tra i fatti, dalle modalità della condotta, dalla tipologia dei reati, dal bene tutelato, dalla omogeneità delle violazioni, dalla causale, dalle condizioni di tempo e di luogo, anche (soltanto) attraverso la constatazione di alcuni soltanto di detti elementi purché significativi; ma anche, sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156; sez. 5, n. 1766 del 6/7/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413; sez. 1, n. 1587 del 1/3/2000, D'Onofrio, Rv. 215937]; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione MARONG Dembo ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale cittadino di condanna in ordine a due ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309/1990, in Firenze il 6/7/2018; considerato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha dedotto vizio della motivazione (che si assume illogica e, quindi, mancante) quanto alla mancata applicazione dell'art. 81 cpv., cod. pen. con riferimento ai due episodi contestati; che la doglianza tende ad una inammissibile lettura delle risultanze istruttorie ed è manifestamente infondata in quanto basata sulla contestazione del ragionamento svolto dai giudici del merito, assolutamente coerente con le risultanze fattuali esposte e con i principi di matrice giurisprudenziale [sez. 1, n. 44862 del 5/11/2008, Lombardo, Rv. 242098, in cui si è affermato che, in tema di reato continuato l'identità del disegno criminoso è apprezzabile sulla base degli elementi costituiti dalla distanza cronologica tra i fatti, dalle modalità della condotta, dalla tipologia dei reati, dal bene tutelato, dalla omogeneità delle violazioni, dalla causale, dalle condizioni di tempo e di luogo, anche (soltanto) attraverso la constatazione di alcuni soltanto di detti elementi purché significativi; ma anche, sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156; sez. 5, n. 1766 del 6/7/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413; sez. 1, n. 1587 del 1/3/2000, D'Onofrio, Rv. 215937]; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]