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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 dicembre 2025

Cassazione n. 32458/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10105/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente – Comune di [OSCURATO:PERSONA] - intimato – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 7049/2022 depositata il 27 ottobre 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ 11 novembre 2025 dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia ha ad oggetto un avviso di intimazione (n. 13711 del 26.02.2019) emesso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 10105/2023 controricorrente) per conto del comune di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora Numero sezionale 7600/2025Numero di raccolta generale 32458/2025 in poi intimato) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi Data pubblicazione 12/12/2025 ricorrente), relativo al pagamento dell’Imu per l’anno 2012, per il complessivo importo di € 2.524,00.

La C.T.P. ha dichiarato inammissibile il ricorso, sul presupposto della mancata impugnazione dell’atto presupposto e sulla conseguente possibilità di sollevare censure riguardanti solamente i vizi propri dell’atto impugnato.

La C.T.R., ha rigettato l’appello proposto dall’odierno ricorrente, sulla base delle seguenti ragioni: - la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito la prova sin dagli atti del primo grado della notifica a mezzo posta dell’avviso di accertamento per l’IMU 2012.

Tale cartolina di notifica non reca tuttavia l’indicazione della raccomandata informativa (la Comunicazione di [OSCURATO:PERSONA], cd CAD) che le Poste sono tenute a fare in caso di avviso di giacenza; - l’art. 8 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 890 prevede, nella notifica a mezzo posta nei casi di temporanea assenza del destinatario, l'invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito degli atti notificandi; - per il perfezionamento della notifica in compiuta giacenza è necessario, quindi, provare in concreto l'avviso di ricevimento della (seconda) raccomandata, in quanto la cd C.A.D. riveste un ruolo essenziale, mirando a garantire "la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell'atto notificando stesso" (Cass., Sez.

U, n. 10012 del 2021); - nel caso in esame non vi è prova di tale seconda raccomandata; - da ciò consegue la legittimità dell’opposizione; - nel merito il ricorso è infondato, in quanto l’Imu viene calcolata dal Comune sulla base dei dati catastali, e l’appellante non ha fornito alcuna prova che gli immobili oggetto di ingiunzione non siano a lui riferibili, tenuto conto che, con riferimento ad 2 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 10105/2023 uno di questi, è già intervenuto un atto di sgravio in sede di Numero sezionale 7600/2025Numero di raccolta generale 32458/2025 mediazione.

Data pubblicazione 12/12/2025 Avverso la sentenza la ricorrente ha proposto ricorso fondato su due motivi, mentre la [OSCURATO:SOCIETA] si è costituita con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Sostiene il ricorrente che, sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, al contribuente spetta la scelta di impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell’atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l’atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo.

Nel caso di specie, avendo contestato, fin dalle prime cure, l’omessa notifica dell’atto di accertamento concentrando le difese su tale questione, e avendo precisato, anche in fase di appello, la mancata notifica dell’atto prodromico ha, chiaramente, inteso scegliere di limitare il tema del decidere all’accertamento dell’avvenuta notifica.

Evidenzia che le controparti nei giudizi di merito hanno limitato, infatti, le proprie difese alla validità della notifica dell’atto di accertamento.

Ne consegue, per il ricorrente, che la sentenza impugnata avrebbe dovuto concludere la disamina dell’appello sull’accertamento della validità della notifica dell’atto di accertamento e, quindi, dichiarare la nullità dell’ingiunzione. 1.1.Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente ha correttamente censurato il vizio di violazione di legge, secondo il paradigma di cui all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c..

Con esso, tuttavia, anziché dedurre la violazione della regola di interpretazione della domanda, è stata dedotta la violazione del 19, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. 3 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 10105/2023 Numero sezionale 7600/2025 Va osservato che la norma di cui si censura la violazione Numero di raccolta generale 32458/2025Data pubblicazione 12/12/2025ammette e presuppone la qualificazione della domanda, attività che spetta al giudice del merito.

Da ciò consegue l’inammissibilità del motivo, avendo il giudice territoriale interpretato la domanda come estesa al fondo della pretesa (v.

Cass. n. 5791/08), né tale conclusione è stata censurata sotto il profilo della violazione o falsa applicazione dei parametri di interpretazione.

2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 e 116 c.p.c., dell’art. 2967 c.c., nonché l’omessa motivazione su punti decisivi della controversia e l’omessa valutazione del materiale probatorio.

Deduce che le certificazioni catastali e gli avvisi di accertamento asseritamente notificati non sono mai stati acquisiti in giudizio; neanche l’ingiunzione impugnata riportava i dati degli immobili.

Da tali circostanze conclude che la sentenza impugnata sia viziata da ultrapetizione nella parte in cui afferma che l’IMU era stata “calcolata dal Comune sulla base dei dati castali forniti dallo stesso Catasto”, in quanto il documento catastale non risulta acquisito in giudizio.

Aggiunge, infine, che la sentenza impugnata non abbia tenuto in debito conto la copia del verbale di pubblicazione di testamento olografo, costituente il titolo di proprietà da cui si evinceva che la proprietà del contribuente portava dati catastali evidentemente diversi da quelli asseritamente accertati dal Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Il motivo è infondato e, in parte, inammissibile.

La deduzione circa la falsa percezione dell’esistenza di una prova, nello specifico le risultanze catastali, avrebbe dovuto essere oggetto di azione revocatoria e non di doglianza relativa alla ultrapetizione.

Si richiama il condiviso principio di legittimità, secondo cui, il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica 4 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 10105/2023 Numero sezionale 7600/2025 logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto Numero di raccolta generale 32458/2025Data pubblicazione 12/12/2025 probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass., Sez.

U, n. 5792/2024, Rv. 670391 – 01).

Nel caso in esame il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia deciso sull’erroneo presupposto dell’acquisizione al giudizio dei certificati catastali, ipotesi certamente riconducibile ad un errore di fatto percettivo, soggetto al rimedio della revocazione ordinaria.

Giova, in ogni caso, ricordare che in tema di scrutinio di legittimità del ragionamento sulle prove adottato del giudice di merito, la valutazione del materiale probatorio - in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudicante - costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della S.C. (con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione di merito), restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali (Cass. Sez. 3, n. 37382/2022, Rv. 666679 – 05).

Già da tempo in sede di legittimità è stato affermato che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non 5 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 10105/2023 il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale Numero sezionale 7600/2025Numero di raccolta generale 32458/2025 sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il Data pubblicazione 12/12/2025 profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.

Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione (Sez. 5, n. 19547/2017, Rv. 645292 – 01, Sez. 6 - 5, n. 29404/2017, Rv. 646976 – 01, ma nello stesso senso già Sez. 6 - 5, n. 1414 del 2015, Rv. 634358 – 01, Sez.

L, n. 11670/2006, Rv. 589071 – 01, Sez.

L, n. 11660/2006, Rv. 589044 - 01, Sez. 2, n. 23286 del 2005, Rv. 585444 – 01).

È inammissibile, poi, il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez.

U, n. 34476/2019, Rv. 656492 – 03, Sez. 1, n. 5987/2021, Rv. 660761 - 02). 6 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 10105/2023 Numero sezionale 7600/2025 Alla luce di quanto esposto è, altresì, inammissibileNumero di raccolta generale 32458/2025 l’ulteriore Data pubblicazione 12/12/2025 censura riguardante la mancata valorizzazione della copia del testamento olografo, prodotto dallo stesso ricorrente, da cui si evinceva che lo stesso era proprietario di immobili diversi da quelli oggetto di imposizione nell’odierno giudizio.

Con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., secondo la condivisa giurisprudenza di legittimità, tale doglianza integra motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c.) (Cass., Sez. 3, n. 15107/2013, Rv. 626907 – 01, Sez. 3, n. 13395/2018, Rv. 649038 – 01).

Nel caso in esame la censura del ricorrente cade sulla valutazione che i giudici del merito hanno effettuato sulle prove addotte dalle parti e, pertanto, non può trovare riscontro, in quanto inammissibile.

Ad analoga conclusione si giunge per la censura di violazione dell’art. 116 c.p.c., disposizione che esprime la regola di apprezzamento delle prove.

Una simile doglianza è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo 7 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 10105/2023 prudente apprezzamento (Sez.

U, n. 20867/2020, Rv. 659037 Numero sezionale 7600/2025Numero di raccolta generale 32458/2025– 01 e Rv. 659037 - 02).

La censura in esame non è riconducibile Data pubblicazione 12/12/2025 ai parametri appena richiamati, in quanto si limita a contestare la mancata valorizzazione della copia del testamento olografo, senza indicare la regola probatoria violata dal giudice del merito.

Il motivo, sotto questo profilo, tende ad indurre ad una nuova valutazione dei mezzi di prova, attività del tutto preclusa in sede di legittimità.

3. Da quanto esposto consegue il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a pagare in favore della controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 800,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10105/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente – Comune di [OSCURATO:PERSONA] - intimato – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 7049/2022 depositata il 27 ottobre 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ 11 novembre 2025 dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia ha ad oggetto un avviso di intimazione (n. 13711 del 26.02.2019) emesso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 10105/2023 controricorrente) per conto del comune di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora Numero sezionale 7600/2025Numero di raccolta generale 32458/2025 in poi intimato) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi Data pubblicazione 12/12/2025 ricorrente), relativo al pagamento dell’Imu per l’anno 2012, per il complessivo importo di € 2.524,00. La C.T.P. ha dichiarato inammissibile il ricorso, sul presupposto della mancata impugnazione dell’atto presupposto e sulla conseguente possibilità di sollevare censure riguardanti solamente i vizi propri dell’atto impugnato. La C.T.R., ha rigettato l’appello proposto dall’odierno ricorrente, sulla base delle seguenti ragioni: - la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito la prova sin dagli atti del primo grado della notifica a mezzo posta dell’avviso di accertamento per l’IMU 2012. Tale cartolina di notifica non reca tuttavia l’indicazione della raccomandata informativa (la Comunicazione di [OSCURATO:PERSONA], cd CAD) che le Poste sono tenute a fare in caso di avviso di giacenza; - l’art. 8 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 890 prevede, nella notifica a mezzo posta nei casi di temporanea assenza del destinatario, l'invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito degli atti notificandi; - per il perfezionamento della notifica in compiuta giacenza è necessario, quindi, provare in concreto l'avviso di ricevimento della (seconda) raccomandata, in quanto la cd C.A.D. riveste un ruolo essenziale, mirando a garantire "la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell'atto notificando stesso" (Cass., Sez. U, n. 10012 del 2021); - nel caso in esame non vi è prova di tale seconda raccomandata; - da ciò consegue la legittimità dell’opposizione; - nel merito il ricorso è infondato, in quanto l’Imu viene calcolata dal Comune sulla base dei dati catastali, e l’appellante non ha fornito alcuna prova che gli immobili oggetto di ingiunzione non siano a lui riferibili, tenuto conto che, con riferimento ad 2 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 10105/2023 uno di questi, è già intervenuto un atto di sgravio in sede di Numero sezionale 7600/2025Numero di raccolta generale 32458/2025 mediazione. Data pubblicazione 12/12/2025 Avverso la sentenza la ricorrente ha proposto ricorso fondato su due motivi, mentre la [OSCURATO:SOCIETA] si è costituita con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992. Sostiene il ricorrente che, sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, al contribuente spetta la scelta di impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell’atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l’atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo. Nel caso di specie, avendo contestato, fin dalle prime cure, l’omessa notifica dell’atto di accertamento concentrando le difese su tale questione, e avendo precisato, anche in fase di appello, la mancata notifica dell’atto prodromico ha, chiaramente, inteso scegliere di limitare il tema del decidere all’accertamento dell’avvenuta notifica. Evidenzia che le controparti nei giudizi di merito hanno limitato, infatti, le proprie difese alla validità della notifica dell’atto di accertamento. Ne consegue, per il ricorrente, che la sentenza impugnata avrebbe dovuto concludere la disamina dell’appello sull’accertamento della validità della notifica dell’atto di accertamento e, quindi, dichiarare la nullità dell’ingiunzione. 1.1.Il motivo è inammissibile. Il ricorrente ha correttamente censurato il vizio di violazione di legge, secondo il paradigma di cui all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.. Con esso, tuttavia, anziché dedurre la violazione della regola di interpretazione della domanda, è stata dedotta la violazione del 19, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. 3 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 10105/2023 Numero sezionale 7600/2025 Va osservato che la norma di cui si censura la violazione Numero di raccolta generale 32458/2025Data pubblicazione 12/12/2025ammette e presuppone la qualificazione della domanda, attività che spetta al giudice del merito. Da ciò consegue l’inammissibilità del motivo, avendo il giudice territoriale interpretato la domanda come estesa al fondo della pretesa (v. Cass. n. 5791/08), né tale conclusione è stata censurata sotto il profilo della violazione o falsa applicazione dei parametri di interpretazione. 2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 e 116 c.p.c., dell’art. 2967 c.c., nonché l’omessa motivazione su punti decisivi della controversia e l’omessa valutazione del materiale probatorio. Deduce che le certificazioni catastali e gli avvisi di accertamento asseritamente notificati non sono mai stati acquisiti in giudizio; neanche l’ingiunzione impugnata riportava i dati degli immobili. Da tali circostanze conclude che la sentenza impugnata sia viziata da ultrapetizione nella parte in cui afferma che l’IMU era stata “calcolata dal Comune sulla base dei dati castali forniti dallo stesso Catasto”, in quanto il documento catastale non risulta acquisito in giudizio. Aggiunge, infine, che la sentenza impugnata non abbia tenuto in debito conto la copia del verbale di pubblicazione di testamento olografo, costituente il titolo di proprietà da cui si evinceva che la proprietà del contribuente portava dati catastali evidentemente diversi da quelli asseritamente accertati dal Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è infondato e, in parte, inammissibile. La deduzione circa la falsa percezione dell’esistenza di una prova, nello specifico le risultanze catastali, avrebbe dovuto essere oggetto di azione revocatoria e non di doglianza relativa alla ultrapetizione. Si richiama il condiviso principio di legittimità, secondo cui, il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica 4 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 10105/2023 Numero sezionale 7600/2025 logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto Numero di raccolta generale 32458/2025Data pubblicazione 12/12/2025 probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass., Sez. U, n. 5792/2024, Rv. 670391 – 01). Nel caso in esame il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia deciso sull’erroneo presupposto dell’acquisizione al giudizio dei certificati catastali, ipotesi certamente riconducibile ad un errore di fatto percettivo, soggetto al rimedio della revocazione ordinaria. Giova, in ogni caso, ricordare che in tema di scrutinio di legittimità del ragionamento sulle prove adottato del giudice di merito, la valutazione del materiale probatorio - in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudicante - costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della S.C. (con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione di merito), restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali (Cass. Sez. 3, n. 37382/2022, Rv. 666679 – 05). Già da tempo in sede di legittimità è stato affermato che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non 5 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 10105/2023 il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale Numero sezionale 7600/2025Numero di raccolta generale 32458/2025 sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il Data pubblicazione 12/12/2025 profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione (Sez. 5, n. 19547/2017, Rv. 645292 – 01, Sez. 6 - 5, n. 29404/2017, Rv. 646976 – 01, ma nello stesso senso già Sez. 6 - 5, n. 1414 del 2015, Rv. 634358 – 01, Sez. L, n. 11670/2006, Rv. 589071 – 01, Sez. L, n. 11660/2006, Rv. 589044 - 01, Sez. 2, n. 23286 del 2005, Rv. 585444 – 01). È inammissibile, poi, il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez. U, n. 34476/2019, Rv. 656492 – 03, Sez. 1, n. 5987/2021, Rv. 660761 - 02). 6 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 10105/2023 Numero sezionale 7600/2025 Alla luce di quanto esposto è, altresì, inammissibileNumero di raccolta generale 32458/2025 l’ulteriore Data pubblicazione 12/12/2025 censura riguardante la mancata valorizzazione della copia del testamento olografo, prodotto dallo stesso ricorrente, da cui si evinceva che lo stesso era proprietario di immobili diversi da quelli oggetto di imposizione nell’odierno giudizio. Con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., secondo la condivisa giurisprudenza di legittimità, tale doglianza integra motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c.) (Cass., Sez. 3, n. 15107/2013, Rv. 626907 – 01, Sez. 3, n. 13395/2018, Rv. 649038 – 01). Nel caso in esame la censura del ricorrente cade sulla valutazione che i giudici del merito hanno effettuato sulle prove addotte dalle parti e, pertanto, non può trovare riscontro, in quanto inammissibile. Ad analoga conclusione si giunge per la censura di violazione dell’art. 116 c.p.c., disposizione che esprime la regola di apprezzamento delle prove. Una simile doglianza è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo 7 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 10105/2023 prudente apprezzamento (Sez. U, n. 20867/2020, Rv. 659037 Numero sezionale 7600/2025Numero di raccolta generale 32458/2025– 01 e Rv. 659037 - 02). La censura in esame non è riconducibile Data pubblicazione 12/12/2025 ai parametri appena richiamati, in quanto si limita a contestare la mancata valorizzazione della copia del testamento olografo, senza indicare la regola probatoria violata dal giudice del merito. Il motivo, sotto questo profilo, tende ad indurre ad una nuova valutazione dei mezzi di prova, attività del tutto preclusa in sede di legittimità. 3. Da quanto esposto consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare in favore della controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 800,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti
Sentenza Cassazione n. 32458/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris