CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 maggio 2023
Cassazione n. 16868/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 30384-2019, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 7, presso lo studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 34/1/19 della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S . P . A .alcuni avvisi di rettifica per riprese di dazi ed I.V.A. all’importazione, oltre sanzioni, relativamente alla violazione, ascritta alla contribuente, degli obblighi e delle condizioni alla base del regime doganale del cd. [OSCURATO:PERSONA] con sospensione dei dazi, cui quella aveva fatto ricorso in relazione all’importazione temporanea di olio dichiarato di qualità “extra vergine”; che la contribuente impugnò detti provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Perugia che, con sentenza n. 639/2017, previa riunione, rigettò i ricorsi; che la [OSCURATO:PERSONA] S . P . A .propose appello innanzi alla C.T.R. dell’[OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 34/1/19, depositata il 22/03/2019, rigettò il gravame osservando – per quan to in questa sede ancora rileva – come, alla luce delle controanalisi svolte dall’Ufficio, effettivamente risultasse violato l’art. 114 del Reg. CEE n. 2913 del 1992, con debenza delle maggiori imposte dovute oltre alle sanzioni, difettando, rispetto a queste ultime, (la prova de)i presupposti applicativi dell’art. 220, n. 2, lett. b) del Reg. n. 2913 cit.; che avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] S . P . A .ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi; si è costituita con controricorsol’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevato che con memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., depositata telematicamente il 15.5.2023, parte ricorrente ha dichiarato di “rinunciare, come in effetti rinuncia, al proposto ricorso per cassazione…non avendo più interesse alla prosecuzione del giudizio e chiede…di voler dichiarare l’estinzione del presente giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.”; che, a seguito della modifica dell’art. 390, comma 3, cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis al cas o di specie, giusta quanto previsto dall’art. 35, comma 6, del D. Lgs. n. 149 del 2022, come modificato dalla l. n. 197 del 2022, essendo stata la fissazione della presenza udienza comunicata il 13.3.2023), la Cancelleria ha provveduto a comunicare telematicamente la detta rinunzia alla AGENZIA controricorrente in data 16.5.2023; che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del giudizio, anche in assenza di accettazione (cfr., ex multis, Cass., Sez. 5, 28.5.2020, n. 10140, Rv. 657723-01); che, quanto alle spese del giudizio di legittimità, in considerazione delle ragioni della decisione, le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti; che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (arg. da (Cass., Sez. 6-1, 12.11.2015, n. 23175, Rv. 637676-01; Cass., sez. 6-1, 18.7.2018, n. 19071, Rv. 649792-01; Sez. 5, 28.5.2020, n. 10140, Rv. 657723-01, cit.). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente tra le parti le spes