Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2023

Cassazione n. 35363/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 037KWOC) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha revocato la misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], concessa con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila del 12 novembre 2020, con efficacia dal 1° agosto 2021.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di motivazione sulla data da cui far decorrere la revoca della misura.

3. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con cui ha insistito nelle ragioni di ricorso, di cui ha predicato l'ammissibilità.

4. Il ricorso è inammissibile.

Rilevato che il Tribunale ha adeguatamente motivato in ordine alle ragioni per le quali ha individuato la data di decorrenza della revoca dal giorno del deferimento all'Autorità giudiziaria per il reato concernente le sostanze stupefacenti; rilevato che ha preso correttamente in esame la complessiva condotta tenuta dall'interessato, mettendo in evidenza la totale inaffidabilità e la grave noncuranza nel rispetto delle prescrizioni; rilevato pertanto che il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi espressi da Corte cost., n. 343 del 1987; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 3 luglio 2023 Il coisgliere estensore Il pres

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 037KWOC) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha revocato la misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], concessa con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila del 12 novembre 2020, con efficacia dal 1° agosto 2021. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di motivazione sulla data da cui far decorrere la revoca della misura. 3. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con cui ha insistito nelle ragioni di ricorso, di cui ha predicato l'ammissibilità. 4. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il Tribunale ha adeguatamente motivato in ordine alle ragioni per le quali ha individuato la data di decorrenza della revoca dal giorno del deferimento all'Autorità giudiziaria per il reato concernente le sostanze stupefacenti; rilevato che ha preso correttamente in esame la complessiva condotta tenuta dall'interessato, mettendo in evidenza la totale inaffidabilità e la grave noncuranza nel rispetto delle prescrizioni; rilevato pertanto che il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi espressi da Corte cost., n. 343 del 1987; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il coisgliere estensore Il pres
Sentenza Cassazione n. 35363/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris