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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 marzo 2024

Cassazione n. 20207/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Brescia, emessa il 14 marzo 2024, che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di truffa avente ad oggetto un telefono cellulare.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], dolendosi della carenza motivazionale della sentenza impugnata in ordine ai profili di fatto e di diritto che hanno determinato la Corte territoriale a dichiarare inammissibile l'appello. ht [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo generico.

Il ricorrente non focalizza alcuna specifica censura inerente alla motivazione della sentenza impugnata, la quale ha posto in evidenza le ragioni della declaratoria di inammissibilità dell'appello attraverso la compiuta disamina degli elementi processuali che avevano sorretto la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale, in primo luogo riassumendo le dichiarazioni della persona offesa ritenute attendibili e, in secondo luogo, la portata dei riscontri esterni.

Inoltre, sono state sottolineate le giustificazioni a supporto del trattamento sanzionatorio, facendo riferimento anche alla presenza della recidiva qualificata.

A fronte di questi dati, l'atto di appello era del tutto generico, al pari dell'odierno ricorso.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Brescia, emessa il 14 marzo 2024, che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di truffa avente ad oggetto un telefono cellulare. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], dolendosi della carenza motivazionale della sentenza impugnata in ordine ai profili di fatto e di diritto che hanno determinato la Corte territoriale a dichiarare inammissibile l'appello. ht [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo generico. Il ricorrente non focalizza alcuna specifica censura inerente alla motivazione della sentenza impugnata, la quale ha posto in evidenza le ragioni della declaratoria di inammissibilità dell'appello attraverso la compiuta disamina degli elementi processuali che avevano sorretto la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale, in primo luogo riassumendo le dichiarazioni della persona offesa ritenute attendibili e, in secondo luogo, la portata dei riscontri esterni. Inoltre, sono state sottolineate le giustificazioni a supporto del trattamento sanzionatorio, facendo riferimento anche alla presenza della recidiva qualificata. A fronte di questi dati, l'atto di appello era del tutto generico, al pari dell'odierno ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così d