CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2025
Cassazione n. 01414/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NOVESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Venezia udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha rigettato la richiesta proposta da [OSCURATO:PERSONA] di applicazione dell’affidamento in prova e, in subordine, della detenzione domiciliare; Rilevato che il ricorso è stato proposto con atto redatto e sottoscritto dal condannato e con dichiarazione resa personalmente dallo stesso all’ufficio matricola della [OSCURATO:PERSONA] di Venezia; Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/2025 [OSCURATO:PERSONA]