CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2024
Cassazione n. 29462/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; • Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alle pene di legge per il reato dell'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 conv. nella I. n. 26 del 2019; Rilevato che l'imputata lamenta con il primo motivo il vizio di motivazione per difetto dell'elemento soggettivo e con il secondo motivo la violazione di legge in merito al trattamento sa nzionatorio; Rilevato che entrambe le doglianze sono state già trattate in modo esauriente dalla Corte territoriale che ha ribadito l'impossibilità di configurare un'ignoranza inescusabile a carico della ricorrente che aveva omesso di menzionare la precedente condanna per un reato ostativo ex art. 416-bis cod. pen., nonostante si trattasse di condizione ostativa alla percezione del beneficio, in virtù dell'art. 7 d.l. n. 4 del 2019, conv. con I. n. 26 del 2019, nella formulazione vigente dal 30 marzo 2019 (presentazione della richiesta il successivo 3 aprile 2019) e ha adeguatamente motivato la pena inflitta per giunta riconoscendo le attenuanti generiche in misura prevalente sulla contestata recidiva; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente