CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 dicembre 2024
Cassazione n. 34996/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2575/2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti GIORGIO MASINAe [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 1992/2024 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/12/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 2/12/2024, la Corte d’appello di Firenze haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha Udienzadel4 dicembre 2025 – R.G. n. 2575/2025 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri rigettatola domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni subiti dall’attore per avere la Morettieseguito in modo negligente l’incarico professionale di avvocato conferitole ai fini della proposizione di un’o pposizione avverso un’ordinanzaingiunzione emessa, a carico del Cosman, dalla [OSCURATO:PERSONA] di Grosseto in relazione alla violazione di norme postea tutela dei lavoratori; inparticolare, secondo la prospettazione dell’attore, la Moretti si sarebbe resa responsabile della tardiva proposizione dell’opposizione avverso il provvedimento ingiuntivo emesso a carico del Cosman, determinandonela definitività; a fondamento della decisione assunta, la C orte territoriale, pur ritenendofondate le contestazioni relative all’inadempimento dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],ha rilevato come l’attore non avesse fornito alcuna prova del nessocausale tra tale inadempimento e il danno denunciato, essendo emerso, sulla base deg li elementi istruttori complessivamente acquisiti,che, pur quando tempestivamente proposta, l’opposizione in esamesarebbe stata certamente disattesa; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di un unico motivo d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in questa sede; conprovvedimento reso in data 30/4/2025, il consigliere delegato dal Presidente della Terza Sezione civile ha proposto la definizione acceleratadel ricorso ai sensi dell’art. 380 - bis c.p.c., sul presupposto dellarilevata inammissibilità del ricorso; conistanza in data 3/6/2025, [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per la decisionedel ricorso; consideratoche, Udienzadel4 dicembre 2025 – R.G. n. 2575/2025 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri conl’unico motivo di impugnazione proposto, il ricorrente censura lasentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degli articoli 115e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte territorialeposto a base della decisio ne un convincimento non fondato suglielementi di prova offerti dalle parti; in particolare, secondo il ricorrente, la C orte territoriale avrebbe incomprensibilmente rinvenuto, dalla documentazione sottoposta al suo esame, elementi di prova privi di alcun nesso logico, neppure di natura indiziaria, rispetto alla fonte probatoria di riferimento, incorrendo,in tal senso, nel l’ulteriore vizio di travisamento della prova; ilmotivo è inammissibile ; osserva il Collegio come la censura illustrata dal ricorrente non contenga alcuna denuncia del paradigma di cui all'art. 115 c.p.c., limitandosia denunciare unicamente una pretesa erronea valutazione dirisultanze probatorie; sul punto, varrà rimarcare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, ai sensi del quale, per dedurre la violazionedel paradigma dell'art. 115 c.p.c., è necessario denunciare cheil giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizionedella norma, il che significa che per realizzare la violazione deveaver giudicato, o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma (cioè di chiarando di non doverla osservare), o contraddicendolaimplicitamente, cioè giudicando sulla base di prove nonintrodotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori deicasi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzoprobatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella Udienzadel4 dicembre 2025 – R.G. n. 2575/2025 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri meracircostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle partiattribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art.116c.p.c., che non a caso è rubricato alla ‘ valutazione delle prove’ (cfr. Sez. U ., s entenza n. 20867 del 30/9/2020, Rv. 659037; Sez. 6 - 3, ordinanzan. 26769 del 23/10/2018, Rv. 650892 - 01); sotto altro profilo, l’ammissibilità della doglianza relativa alla violazione dell'art. 116 c.p.c. è consentita solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa ind icazione normativa- secondo il suo ‘prudente apprezzamento’, pretendendo di attribuirleun altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuiscead una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valoredi prova legale), oppure, q ualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondoil suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della pro va, la censura è ammissibile, ai sensi del novellatoart. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione(Sez. U ., s entenza n. 20867 del 30/9/2020, Rv. 659037 - 02); nellaspecie, il ricorrente, lungi dal denunciare il mancato rispetto, daparte del giudice a quo , del principio del libero apprezzamento delle prove (ovvero del vincolo di apprezzamento imposto da una fonte di provalegale), - ovvero lungi dall’evidenziare l’omesso esame, da parte delgiudice a quo , di uno specifico fatto decisivo idoneo a disarticolare, intermini determinanti, l’esito della scelta decisoria adottata o un vizio costituzionalmenterilevante della motivazione (entro lo schema di cui Udienzadel4 dicembre 2025 – R.G. n. 2575/2025 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri all’art.360 n. 5 c.p.c.) – si è limitato a denunciare un (pretesa) cattivo esercizio,da parte della C orte territoriale, del potere di apprezzamento delfatto sulla base delle prove selezionate, spingendosi a prospettare unadiversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza ai tratti di un’operazione critica del tutto inammissibile in questa sede di legittimità; del tutto fuori luogo deve ritenersi la prospettazione del vizio di travisamentodella prova da parte del giudice d’appello, non avendo il ricorrenterispettato i limiti posti all’invocazione di tale vizio nel giudizio dilegittimità, secondo quanto da ult imo precisato da Sez. U ., s entenza n.5792 del 5/3/2024, Rv. 670391 – 01, spingendosi, ancora una volta, allaprospettazione di una rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove,secondo un’impostazione critica non consentita in questa sede; sullabase di tal i premesse, dev ’ essere dichiarata l’inammissibilità delricorso; nonvi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione, in relazione alla regolazionedelle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l’intimatasvolto difese in questa sede; ai sensi dell’art. 380 - bis c.p.c., rilevata la conformità dell’odierna decisione alla proposta di definizione accelerata illo tempore comunicata alle parti, il ricorrente dev’essere condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, co. 4 c.p.c. (cfr. Sez. 3, o rdinanza n. 27947 del 4/10/2023,Rv. 669107 – 01; Sez. 5, o rdinanza n. 5243 del 28/2/2024, Rv.670413 - 01); si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. Udienzadel4 dicembre 2025 – R.G. n. 2575/2025 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodella somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulter