CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 settembre 2023
Cassazione n. 27727/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15204-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Oggetto R.G.N. 15204/2022 Cron. Rep. Ud. 13/09/2023 CC nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] SIBARI E [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1249/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 15/12/2021 R.G.N. 1093/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la natura subordinata del rapporto di lavoro instaurato tra [OSCURATO:PERSONA] ed il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibarie della [OSCURATO:PERSONA] del Crati (al quale è subentrato il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] del Cosentino), con le mansioni di cui all’art. 2 c.c.n.l. dipendenti dei Consorzi di Bonifica di V fascia funzionale, sin dal 22 gennaio 2007; per l’effetto ha condannato il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] del Cosentino a pagare a [OSCURATO:PERSONA] € 39.005, 48 a titolo di differenze retributive oltre accessori, nonché alla riammissione in servizio della medesima; 2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] del Cosentino sulla base di cinque motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso illustrato con memoria ; il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della [OSCURATO:PERSONA] del Crati non ha svolto attività difensiva; Considerato che 1. con il primo motivo, il consorzio ricorrente impugna la decisione di secondo grado ex art. 360 n. 1) c.p.c. per difetto di giurisdizione. Premette che l’istituzione del consorzio ricorrente è avvenuta con provvedimento amministrativo costituito dal decreto del Presidente della Giunta regionale della Calabria n. 27 del 12.2.2010, che aveva previsto contestualmente la soppressione del consorzio della Piana di Sibari e il trasferimento di personale in favore dei nuovi soggetti istituiti con quell’atto. Deduce allora che, tenendo conto di quanto previsto all’art. 4 di tale decreto, la decisione della Corte d’appello, nella parte in cui inserisce la dipendente tra le risorse da trasferire al consorzio ricorrente, andava in evidente contraddizione con il decisum amministrativo, che non prevedeva quel passaggio, alterando in maniera assoluta i rapporti con la gestione liquidatoria, previsti dal predetto art. 4 del decreto 27/10. Secondo l’impugnante, allora, la decisione della Corte territoriale di disporre il trasferimento della lavoratrice al consorzio ricorrente, prima ancora che infondata, è, quindi, evidentemente assunta in carenza di giurisdizione, perché altera l’assetto d’interessi specificamente delineato da un provvedimento amministrativo, sottratto al suo sindacato e allo stato del tutto inoppugnabile; 2. con ilsecondo motivo, impugna ex artt. 360 n. 3) e 4) c.p.c. la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la legittimazione passiva del consorzio ricorrente. Secondo quest’ultimo, come si evinceva dai singoli contratti a progetto stipulati dalla Filice in nessuno di essi la veste formale di datore era stata rivestita dal consorzio ricorrente, che mai aveva pure in qualche modo usufruito della prestazione lavorativa asseritamente eseguita dalla dipendente. Il coinvolgimento processuale del consorzio istante era stato ammesso dalla Corte territoriale, in ragione della ricostruzione di un fenomeno lato sensu successorio, secondo una non corretta applicazione dell’art. 2112 c.c.; in particolare era stato trascurato che il rapporto in questione era sorto ed espletato dopo l’inizio della liquidazione del Consorzio soppresso e non poteva per questo essere oggetto di trasferimento proprio perché funzionale alla liquidazione, argomenta che, come riconosciuto dalla Corte di appello a pagina 13 della sentenza il progetto di lavoro allegato al contratto 22.1.2007 atteneva ad un obiettivo di carattere generale, che consisteva nella realizzazione del catasto e del piano di classificazione degli immobili del comprensorio consortile , che avrebbe consentito al consorzio di emettere i ruoli di bonifica e di assolvere alla “concessione” che la regione aveva affidato alla gestione commissariale dopo l’avvio della fase di liquidazione del consorzio medesimo conseguente alla sua soppressione che in forza della legge regionale n. 12/2006 era stata deliberata dal consiglio regionale il 10.11.2006; in altri termini, in assenza di un dato formale cui riconnettere la legittimazione passiva del consorzio ricorrente, il dato sostanziale dello svolgimento di attività rientrante tra quella rimasta in capo alla gestione liquidatoria, escludeva ogni legittimazione del consorzio ricorrente; 3. con il terzo motivo, denuncia ex artt. 360 n. 3) e 4) c.p.c. la violazione dell’art. 2112 c.c., nella parte in cui la sentenza d’appello aveva riconosciuto il subentro del consorzio ricorrente nel rapporto di lavoro della dipendente. Secondo lo stesso, infatti, la Corte d’appello riconosce la legittimazione passiva del consorzio ricorrente, in violazione del principio di solidarietà di cui all’art. 2112 c.c., che prevede il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda, creando un vincolo solidale tra cedente e cessionario; in questa prospettiva assume la non corretta interpretazione del decreto della Giunta della Regione Calabria n. 27/2010 nel senso di configurare quale regola il trasferimento di ogni attività al consorzioodierno ricorrente e quale eccezione il trasferimento agli altri due consorzi previsti,omettendo di considerare l’esistenza di un intero compendio di attività conservate in capo alla gestione liquidatoria ; 4. con il quarto motivo, impugna ex art. 360 n. 5) c.p.c. la sentenza di secondo grado nella parte in cui non prende in considerazione il fatto che i contratti di lavoro sono stati sottoscritti dal commissario regionale del consorzio Sibari/Crati e l’ultimo dal commissario liquidatore; nonché nella parte in cui ha ricondotto il rapporto dilavoro della dipendente alla gestione regionale del consorzio (pag. 13 della sentenza) senza considerare che tale circostanza avrebbe imposto la conservazione del rapporto in capo alla gestione liquidatoria del consorzio soppresso, in base alla previsione dell’art. 4 del decreto regionale 12/10. 5. con il quinto ed ultimo motivo, denuncia ex art. 360 n. 3) c.p.c. la violazione degli artt. 61, 66 e 69 d.lgs. 276/2003, nella parte in cui la sentenza d’appello ha affermato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Assume il ricorrente che il Giudice d’appello, di fatto, non contesta la legittimità dei progetti assegnati, ma le concrete modalità di esecuzione della prestazione, compiendo una valutazione ad esso sottratta dall’art. 69, commi 2 e 3, d.lgs. n. 276/2003; 6. il ricorso è infondato. Le censure articolate con i motivi in esame devono essere, infatti, respinte in continuità con la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, ( v. tra le altre, Cass. n. 6946/2023, n. 8565/2023 e n. 8191/2023), che si richiama anche ex art. 118 c.p.c., la quale ha scrutinato, disattendendole, le medesme deduzioni oggetto dei motivi di ricorso; 6.1. alla stregua di tali precedenti, quindi , il primo motivo deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente neppure prospetta una questione di giurisdizione, perché non assume che la Corte distrettuale avrebbe travalicato i limiti interni della propria competenza giurisdizionale rispetto ad un provvedimento amministrativo, quale il D.P.R.G. n. 27/2010, segnatamentein relazione a quanto stabilito nell’art. 4 dello stesso. In particolare non deduce che la stessa Corte avrebbe annullato, modificato o revocato tale provvedimento amministrativo, violando il relativo divieto di cui all’art. 4 L. 20 marzo oppure che l’avrebbe incidentalmente, ma illegittimamente disapplicato (la Corte territoriale –come si vedrà innanzi – s’era piuttosto limitata a fornire una diffusa e motivata interpretazione del “decreto del presidente della giunta regionale n. 27/2010, emesso in base a quanto prevedono l’art. 13 della l.r. n. 11/2003 e la delibera del consiglio regionale n. 102 del 2006”, non trascurando quanto previsto dall’art. 4 dello stesso); 6.2. orbene, come di recente chiarito da Cass. Sez. Un.n. 13990/2022, è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione compiuta dalle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale deve essere identificato, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati (trale molte Cass. Sez. Un. n. 25578/2020, n. 9771/2020, n. 23600/2020); altrettanto costante è l’indirizzo secondo cui i Consorzi di bonifica sono enti pubblici economici operanti in regime di diritto privato, e sono assoggettati alla disciplina di diritto privato dei rapporti di lavoro (cfr., ex plurimis, Cass. n. 6086/2021, n. 20332/2016); nel caso in esame, il petitum sostanziale delle domande azionate dalla lavoratrice nei confronti di entrambi i consorzi convenuti, comprendeva la deduzione che, con decreti del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il [OSCURATO:PERSONA] era stato soppresso ed i rapporti giuridici, amministrativi e patrimoniali ad esso facenti capo erano stati trasferiti al Consorzio; ora, rilevato che non risulta, peraltro, che la sussistenza della giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria fosse stata in precedenza posta in discussione nella presente controversia, la prospettazione di parte ricorrente circa il superamento da parte della Corte distrettuale dei limiti della propria competenza giurisdizionale rispetto ad un provvedimento amministrativo, quale il D.P.G.R. n. 27/2010, non considera che la Corte territoriale non ha in alcun modo annullato, modificato o revocato tale provvedimento amministrativo, né l’ha incidentalmente disapplicato, ma ne ha dato una motivata interpretazione (quale atto emesso in base a quanto prevedono l’art. 13 della legge regionale n. 11/2003 e la delibera del consiglio regionale n. 102 del 2006) ai fini dell’identificazione del Consorzio BM quale cessionario del rapporto di lavoro della lavoratrice ai fini della sua riammissione in servizio in applicazione dell’art. 2112 c.c.; interpretazione criticata nei successivi motivi, ma non integrante i denunciati profili di carenza di giurisdizione del giudice ordinario; 7. il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo, tra loro all’evidenza connessi, sono inammissibili. . Anzitutto come meglio risulta dallo svolgimento di tali censure, in esse vengono svolte deduzioni di diritto sostanziale. Il ricorrente, in realtà, non pone una questione di legittimazione passiva, intesa come condizione dell’azione diretta ad ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito (sia essa favorevole o contraria), che si risolve nella titolarità del potere o del dovere di promuovere o di subire il giudizio. Lo stesso, piuttosto, mette in discussione la titolarità effettiva dal lato passivo in capo ad esso del rapporto giuridico di diritto sostanziale dedotto in giudizio, perché non era stato parte dei contratti a progetto ritenuti illegittimi dalla sentenza di secondo grado e perciò convertiti dalla stess a in un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Ciò chiarito, in primo luogo, i motivi in esame difettano della specificità richiesta dall’art. 366, comma primo, n. 4), c.p.c. in termini di aderenza a quanto considerato in proposito dalla Corte di merito. In particolare, come già accennato, quest’ultima ha compiuto una analitica disamina del contenuto di tutti gli articoli del D.P.G.R. n. 27 del 12.2.2010(v. in particolare sentenza, pag. 19 e sgg.), non mancando di considerare l’istituzione di altri due Consorzi con i decreti n. 26 e n. 30 in pari data 12.2.2010, e all’esito di tale analitica ricognizione è pervenuta alla conclusione della configurabilità di un fenomeno successorio riconducibile all’ambito applicativo dell’art. 2112 c.c. solo in relazione all’odierno ricorrente e configurando quale eccezione a tale regola il trasferimento dei rapporti e delle funzioni agli altri due consorzi. La suddivisione del personale realizzata dai tre decreti (che quindi destinano 34 ex dipendenti del Consorzio soppresso a quello “dei bacini meridionali del Cosentino”, 26 a quello “dei bacini dello [OSCURATO:PERSONA]” e 26 a quello “dei bacini settentrionali del Cosentino”) non è il risultato di una ripartizione coerente con una paritetica successione dei neo costituiti Consorzi a quello soppresso, ma è aderente all’anzidetto criterio di subentro che si trae dalla struttura complessiva del decreto presidenziale: al Consorzio di bonifica integrale dei bacini meridionali del Cosentino spettano, cioè, tutti i beni e i rapporti del Consorzio della piana di Sibari e della media valle del Crati “ad esclusione” di alcuni, che sono indicati in separati atti e che sono assegnati agli altri due ridetti Consorzi di bonifica, “dei bacini settentrionali del Cosentino” e “dei bacini dello [OSCURATO:PERSONA]”. Orbene, il ricorrente non si confronta assolutamente con questa parte di motivazione.. Inoltre, come ben emerge dallo sviluppo delle censure formulate, in esse il ricorrente propone una propria lettura dei fatti del processo, e, segnatamente, sia dei contratti che avevano interessato la lavoratrice che del più volte cit. decreto del Presidente della Giunta regionale della Calabria n. 27/2010; il che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità. Viene infatti in rilievo una valutazione di fatto che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, è esterna al perimetro del giudizio di legittimità, se congruamente e logicamente motivata, come nel caso in esame; occorre ribadire in proposito l'oramai costante insegnamento di questa Corte secondo il quale la verifica dei presupposti fattuali che consentano l'applicazione o meno del regime previsto dall'art. 2112 c.c. implica una valutazione di merito che, ove espressa con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità (v. Cass. n. 20422/2012, n. 5117/2012, n. 1821/2013, n. 2151/2013, n.24262/2013, n. 10925/2014, n. 27238/2014, n. 22688/2014, n. 25382/2017, n. 2315/2020, n. 6649/2020, n. 7364/2021); si osserva inoltre che la residua capacità patrimoniale del [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto in liquidazione non è incompatibile con il subentro del neo-istituito Consorzio BM nei rapporti ad esso facenti capo, inclusi quelli di lavoro, proprio in ragione della specifica disposizione di cui all'art 2112 c.c.; 8. è inammissibile anche l’ultimo motivo di ricorso, che si fonda su un errore di percezione di quanto effettivamente considerato dalla Corte distrettuale, con conseguente difetto della specificità richiesta dall’art. 366, comma primo, n. 4), c.p.c. Non è affatto vero, come invece asserisce il ricorrente, che il giudice d’appello “non contesta la legittimità dei progetti assegnati, ma le concrete modalità di esecuzione della prestazione, compiendo una valutazione ad esso sottratta dall’art. 69, commi 2 e 3 del d.lgs. 276/03”. Come ben risulta dalla relativa motivazione, la sentenza impugnata ha ritenuto che nel primo contratto di lavoro a progetto stipulato il 22.1.2007 dalla Filice con il Consorzio poi soppresso il progetto affidato alla ricorrente “si risolve nell’esecuzione di compiti meramente esecutivi e ripetitivi che, come tali, non solo collegati ad un determinato risultato finale, temporalmente delimitato e destinato ad essere realizzato attraverso l’attività del collaboratore” (sentenza, pag. 13, secondo capoverso); 8.1. a tanto consegue che avendo la Corte territoriale ritenuto il contratto di lavoro a progetto invalido sotto il profilo formale per difetto di specificità del progetto, e quindi per ciò solo da convertire in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ex art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, richiamando giurisprudenza di legittimità in senso conforme, non è dato comprendere donde il ricorrente abbia tratto l’idea che la Corte d’appello sarebbe entrata “proprio nel merito dell’organizzazione del lavoro, sindacando le scelte organizzative del consorzio”; 9. in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato alla rifusione delle spese di lite nei confronti della parte controricorrente; 10. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’ art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535 /2019 ) ; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.Con distrazione. Ai sensi dell'art. 13,