Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15972/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 04Y3F4P ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Venezia lo ha condannato per i reati di cui agli artt. 81, cod. pen., 73, comma 5, d.P.R.309/1990 per aver ceduto, in più occasioni, sostanza stupefacente al costo di euro 40,00 a [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, lamentando l'insussistenza della prova della cessione della sostanza stupefacente, in quanto l'acquirente [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di aver acquistato, in quell'occasione, da altro soggetto nordafricano la sostanza stupefacente, pur ammettendo di essersi, in passato, rifornito dal ricorrente.

Non è stato effettuato alcun esame tecnico della capacità drogante della sostanza ceduta allo scopo di verificarne la medesima natura.

Considerato che la doglianza non rientra nel nurnerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Dalla motivazione del provvedimento impugnato si evince che il giudice a quo ha valorizzato il sequestro della sostanza stupefacente nonché l'accertamento di una delle cessioni attuate dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], nonché dall'attività di osservazione e di appostamento effettuata dalla polizia giudiziaria, che in più occasioni aveva assistito a cessioni di sostanza stupefacente da parte di un soggetto di etnia nordafricana e che è intervenuta sul luogo nell'immediatezza e ha avuto diretta percezione dei fatti, nonché le dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito di essere assuntore di cocaina e di essere acquirente da circa cinque mesi sia dell'Amara che del coimputato [OSCURATO:PERSONA], soggetti che contattava attraverso un'unica utenza telefonica, utilizzata promiscuamente dai due imputati, che si presentavano nel luogo di spaccio indifferentemente.

Dall'attività di accertamento è anche emerso che il soggetto di etnia nordafricana che aveva appena ceduto lo stupefacente al [OSCURATO:PERSONA], ricevendo due banconote da euro 20,00, identificato nel coimputato iEl Wahdanii, nell'immediatezza dei fatti, veniva rinvenuto in compagnia dell'Amara, all'interno del parco da dove era stato visto provenire poco prima della cessione, quando era stato contattato dal [OSCURATO:PERSONA].

L'Amara era in possesso della somma di euro 230 in contanti, composta esclusivamente da banconote da euro 20,00 e di un telefono cellulare con due schede.

Trattasi di motivazione congrua ed esente da vizi logici, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità.

L'apparato motivazionale della sentenza impugnata è peraltro conforme al dictum secondo cui, in tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la prova dello svolgimento di un'attività sistematica e continuativa di cessione di sostanze droganti per un apprezzabile periodo di tempo può essere raggiunta anche nel caso in cui risultino dimostrate o riscontrate da sequestri soltanto alcune delle cessioni, monitorate attraverso servizi di intercettazione di conversazioni, quando le stesse siano collegate probatoriamente alle altre <condotte contestate, senza che sia necessario riscontrare tutti i singoli episodi, specie quando tali fatti coinvolgano le medesime persone, si presentino omogenei e risultino avvinti tra loro da continuità cronologica (Sez. 5., n.14863 del 21/12/2020 Ud. (dep. 20/04/2021 ) Rv. 281138).

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del \'ersamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorreni:e al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 04Y3F4P ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Venezia lo ha condannato per i reati di cui agli artt. 81, cod. pen., 73, comma 5, d.P.R.309/1990 per aver ceduto, in più occasioni, sostanza stupefacente al costo di euro 40,00 a [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, lamentando l'insussistenza della prova della cessione della sostanza stupefacente, in quanto l'acquirente [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di aver acquistato, in quell'occasione, da altro soggetto nordafricano la sostanza stupefacente, pur ammettendo di essersi, in passato, rifornito dal ricorrente. Non è stato effettuato alcun esame tecnico della capacità drogante della sostanza ceduta allo scopo di verificarne la medesima natura. Considerato che la doglianza non rientra nel nurnerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Dalla motivazione del provvedimento impugnato si evince che il giudice a quo ha valorizzato il sequestro della sostanza stupefacente nonché l'accertamento di una delle cessioni attuate dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], nonché dall'attività di osservazione e di appostamento effettuata dalla polizia giudiziaria, che in più occasioni aveva assistito a cessioni di sostanza stupefacente da parte di un soggetto di etnia nordafricana e che è intervenuta sul luogo nell'immediatezza e ha avuto diretta percezione dei fatti, nonché le dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito di essere assuntore di cocaina e di essere acquirente da circa cinque mesi sia dell'Amara che del coimputato [OSCURATO:PERSONA], soggetti che contattava attraverso un'unica utenza telefonica, utilizzata promiscuamente dai due imputati, che si presentavano nel luogo di spaccio indifferentemente. Dall'attività di accertamento è anche emerso che il soggetto di etnia nordafricana che aveva appena ceduto lo stupefacente al [OSCURATO:PERSONA], ricevendo due banconote da euro 20,00, identificato nel coimputato iEl Wahdanii, nell'immediatezza dei fatti, veniva rinvenuto in compagnia dell'Amara, all'interno del parco da dove era stato visto provenire poco prima della cessione, quando era stato contattato dal [OSCURATO:PERSONA]. L'Amara era in possesso della somma di euro 230 in contanti, composta esclusivamente da banconote da euro 20,00 e di un telefono cellulare con due schede. Trattasi di motivazione congrua ed esente da vizi logici, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità. L'apparato motivazionale della sentenza impugnata è peraltro conforme al dictum secondo cui, in tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la prova dello svolgimento di un'attività sistematica e continuativa di cessione di sostanze droganti per un apprezzabile periodo di tempo può essere raggiunta anche nel caso in cui risultino dimostrate o riscontrate da sequestri soltanto alcune delle cessioni, monitorate attraverso servizi di intercettazione di conversazioni, quando le stesse siano collegate probatoriamente alle altre <condotte contestate, senza che sia necessario riscontrare tutti i singoli episodi, specie quando tali fatti coinvolgano le medesime persone, si presentino omogenei e risultino avvinti tra loro da continuità cronologica (Sez. 5., n.14863 del 21/12/2020 Ud. (dep. 20/04/2021 ) Rv. 281138). Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del \'ersamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorreni:e al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il
Sentenza Cassazione n. 15972/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris