CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 aprile 2023
Cassazione n. 45680/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2023 della Corte di appello di Napoli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 3 aprile 2023, la Corte di appello di Napoli, all'esito della rinuncia da parte degli imputati [OSCURATO:PERSONA]Amico, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a tutti i motivi di gravame e della presentazione di una richiesta di applicazione di pena concordata con il Procuratore Generale ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., ha determinato la pena nei termini richiesti dalle parti in relazione ai reati rispettivamente contestati. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione, lamentando la violazione e l'erronea interpretazione dell'art. 62-bis cod. pen. e l'illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata aggravante. La confessione resa dal Gallo e la rinuncia ai motivi di appello sarebbero elementi indicativi dell'attivazione di un percorso di resipiscenza c:he giustificherebbe la concessione delle attenuanti generiche in termini di prevalenza. 3. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione, lamentando la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. La Corte territoriale avrebbe ignorato il motivo di appello, non oggetto di rinuncia, con il quale l'imputato invocava l'esclusione dell'aggravante dell'uso del metodo mafioso; la difesa ha peraltro affermato che il ricorrente avrebbe interesse all'impugnazione in considerazione delle implicazioni conseguente al riconoscimento della predetta aggravante in sede di esecuzione della pena ed in sede civile. 4. L'unico motivo del ricorso proposto dal Gallo è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. Il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze -come quelle esposte dal ricorrente- relative a vizi attinenti ad elementi fattuali, circostanziali ed alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (vedi Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 - 01). Nel cd. patteggiamento della pena in appello le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 - 01, Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715). La Corte territoriale, nell'applicare la pena concordata, si è adeguata all'accordo intervenuto tra le parti, ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati e motivatamente ritenendo la congruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto. Tale motivazione appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dall'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità con conseguente inammissibilità del ricorso 5. All'inammissibilità del ricorso del Gallo consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata. P.Q.M. Rilevato che il processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] non può essere deciso de plano dispone la separazione della posizione di [OSCURATO:PERSONA] mandando alla cancelleria per la formazione di autonomo fascicolo processuale e restituisce gli atti all'ufficio spoglio. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Am