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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24749/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], in tema di carenza dell'elemento soggettivo del reato di evasione, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con puntuale e logico apparato argomentativo dalla Corte di appello (cfr. pag. 2); Ritenuto che il secondo motivo di impugnazione, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è parimenti riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato dal giudice di merito che, con motivazione immune da vizi sindacabili in sede di legittimità, ha valorizzato l'intensità del dolo al fine di escludere il giudizio di tenuità dell'offesa (cfr. pag. 3); Ritenuto infine che anche le residue censure relative alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e alla mancata disapplicazione della recidiva - e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio - sono prive di specificità, in quanto non si confrontano con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (cfr. pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], in tema di carenza dell'elemento soggettivo del reato di evasione, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con puntuale e logico apparato argomentativo dalla Corte di appello (cfr. pag. 2); Ritenuto che il secondo motivo di impugnazione, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è parimenti riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato dal giudice di merito che, con motivazione immune da vizi sindacabili in sede di legittimità, ha valorizzato l'intensità del dolo al fine di escludere il giudizio di tenuità dell'offesa (cfr. pag. 3); Ritenuto infine che anche le residue censure relative alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e alla mancata disapplicazione della recidiva - e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio - sono prive di specificità, in quanto non si confrontano con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (cfr. pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 m
Sentenza Cassazione n. 24749/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris