CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 08439/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CAMERUN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata, in punto di responsabilità, la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art.589cod. pen., in relazione a un incidente stradale, con investimento di un ciclista. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione,poiché l'imputato ha sempre sostenuto che egli effettuò il sorpasso in assoluta sicurezza, deviando verso sinistra, tanto da occupare abbondantemente la corsia del senso opposto di marcia. Il ciclista compì una improvvisa manovra di scarto verso sinistra e dunque l'imputato non ebbe modo di evitare l'impatto, come risulta anche dalla consulenza tecnica presentata dalla difesa. Erroneamente il perito nominato dal giudice ha ritenuto che il Pirovano non avesse mantenuto una corretta distanza di sicurezza nell'effettuazione della manovra di sorpasso del ciclista. Il giudice non hatenuto conto delle obiezioni sollevate dal consulente tecnico della difesa alla prospettazione del perito, in particolare non attribuendo il corretto rilievo, nella ricostruzione dei fatti, all'apporto causale fornito dall'innpattotra lo specchietto destro dell'auto e il gomito del ciclista. Il calcolo delle forze e delle dimensioni imponeva, infatti, di ritenere che, al momento dell'urto, la vettura condotta dall'imputato non fosse affatto prossima al margine destro della corsia di marciabensì che il fianco destro dell'auto fosse a cavallo della striscia di mezzeria, in modo da lasciare ampio spazio alla bicicletta.Tale ricostruzione, effettuata dal c.t. della difesa, collimava anche con l'assenza di danni alla ruota anteriore della biciclettae alla fiancata destra dell'auto. Ingiustificatamente pertanto la Corte d'appello ha respinto la richiesta di rinnovazione della perizia. 3. Con memoria in data 7-12-2021, il difensore dell'imputato ha ribadito e ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni, insistendo per l'accoglimento del ricorso. 4. Con requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8,d.l.n. 137 del 2020, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. La doglianza formulata esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito,le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (Sez. U,13-12-1995, Clarke ,Rv. 203428). 6. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Ciò si desume, in particolare, dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 2-3 della motivazione della sentenza impugnata, segnatamente laddove viene evidenziato, sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica svolta su incarico del pubblico ministero e della perizia disposta dal giudice, puntualmente focalizzate e sottoposte a vaglio critico, nel contesto dell'apparato argonnentativo della pronuncia in esame, che l'urto fra i veicoli avvenne a causa dell'insufficiente spazio lasciato al ciclista dal conducente della Audi, che non aveva valutato correttamente la distanza tra il proprio mezzo e quello della vittima, così provocando l'impatto. Trattasi dunque di apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie concettuali, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da quest'ultimo compiute, se coerenti, sul piano della razionalità, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. U, 25-11-1995 , Facchini, Rv. 203767).7.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cass