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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 marzo 2025

Cassazione n. 16186/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 19909-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3/2022 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 11/02/2022 R.G.N. 93/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025 dallaConsigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del dovere R.G.N.19909/2022 Cron.

Rep.

Ud.27/03/2025 [OSCURATO:PERSONA]:

1. La Corte di appello di Trieste, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello principale del Ministero della [OSCURATO:PERSONA], assorbito quello incidentale della parte privata, ha riformato la decisione di primo grado e, per l’effetto, ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] al riconoscimento dello statusdi vittima del dovere e dei relativi benefici.

A fondamento del decisum, l a Corte territoriale ha ritenuto maturata la prescrizione decennale dei diritti azionati.

Ha, infatti, escluso che la condizione di vittima del dovere configurasse uno status o ggetto di autonomo accertamento e imprescrittibile.

Ne l l o specifico, la domanda per ottenere le provvidenze era stata presentata il 26 aprile 2017 mentre la conoscenza della infermità , dipendente da causa di servizio , risaliva al 30.12.2006 , quindi ad epoca antecedente al termine di prescrizione decennale.

2. Avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione la parte privata, con tre motivi.

Ha resistito, con controricorso, il Ministero della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

3. Con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 4 c.p.c. – è dedotta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.nonché la violazione degli artt. 2909 c.c., 324 e 329 c.p.c.

Si imputa alla sentenza di appello di aver pronunciato ultra petita.

Il Ministero non avrebbe impugnato il capo della sentenza di primo grado che aveva riconosci uto lo status di vittima del dovere e la imprescrittibilità dell’azione volta al relativo accertamento.

La Corte di appello, dunque, si sarebbe pronunciata su una questione pacificamente coperta da giudicato.

4. Con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 c.p.c. – è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2934, commi 1 e 2, c.c. e dell’art. 2946 c.c., per aver la Corte territoriale escluso che la condizione di vittima del dovere costituisca uno status e , conseguentemente , per aver ritenuto l’accertamento di tale condizione e del diritto alle conseguenziali prestazioni prescrittibile.

5. Con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 c.p.c. – è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 564, della legge n r. 266 del 2005, in relazione all’art. 38 della Costituzione, per aver la sentenza impugnata negato la riconducibilità dei benefici previsti in favore delle vittime del dovere all’ambito di tutela di cui all a richiamata norma costituzionale.

6. Il secondo motivo - da trattare logicamente in via prioritaria- è f ondato , avendo questa Corte già affermato la configurabilità dello status di vittima del dovere , con imprescrittibilità dell’azione volta al relativo accertamento.

In particolare, con pronuncia nr.17440 del 2022, la Corte ha affermato il principio per cui «la condizione di vittima del dovere, tipizzata dallaL. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, ha natura di status , cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale statustrovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge».

Hanno dato continuità al principionumerose altre pronunce (tra le molte, Cass. nn. 3868 e 8960 del 2023; Cass. nn. 9449 e 15461 del 2024; Cass. nn.617 e 5426 del 2025).

Agli indicati precedentie alle ragioni che li sorreggono, qui da intendersi integralmente richiamate, anche ai sensi dell'art.132 c.p.c.e dell’ art. 118 disp. att. c.p.c. , occorre dare ulteriore conferma in questa sede, con conseguente accoglimento del motivo, per avere, invece, la Corte di appello ritenuto prescrittibile lo status e non solo i ratei delle provvidenze richieste, maturati anteriormente al termine di prescrizione, calcolato a ritroso dalla presentazione della domanda amministrativa.

7. S egue l’assorbimento de lle restanti censure .

8. L a sentenza impugnata va , pertanto , cassata , con rinvio , per un nuovo esame, alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio è rimessa altresì la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

9. Ai sensi dell' art. 52 , comma 2, del D.Lgs. n. 196 del 2003in caso di diffusione del presente provvedimento, si dispone che si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo, assorbiti gli altri.

Cassala sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19909-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3/2022 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 11/02/2022 R.G.N. 93/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025 dallaConsigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del dovere R.G.N.19909/2022 Cron. Rep. Ud.27/03/2025 [OSCURATO:PERSONA]: 1. La Corte di appello di Trieste, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello principale del Ministero della [OSCURATO:PERSONA], assorbito quello incidentale della parte privata, ha riformato la decisione di primo grado e, per l’effetto, ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] al riconoscimento dello statusdi vittima del dovere e dei relativi benefici. A fondamento del decisum, l a Corte territoriale ha ritenuto maturata la prescrizione decennale dei diritti azionati. Ha, infatti, escluso che la condizione di vittima del dovere configurasse uno status o ggetto di autonomo accertamento e imprescrittibile. Ne l l o specifico, la domanda per ottenere le provvidenze era stata presentata il 26 aprile 2017 mentre la conoscenza della infermità , dipendente da causa di servizio , risaliva al 30.12.2006 , quindi ad epoca antecedente al termine di prescrizione decennale. 2. Avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione la parte privata, con tre motivi. Ha resistito, con controricorso, il Ministero della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 3. Con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 4 c.p.c. – è dedotta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.nonché la violazione degli artt. 2909 c.c., 324 e 329 c.p.c. Si imputa alla sentenza di appello di aver pronunciato ultra petita. Il Ministero non avrebbe impugnato il capo della sentenza di primo grado che aveva riconosci uto lo status di vittima del dovere e la imprescrittibilità dell’azione volta al relativo accertamento. La Corte di appello, dunque, si sarebbe pronunciata su una questione pacificamente coperta da giudicato. 4. Con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 c.p.c. – è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2934, commi 1 e 2, c.c. e dell’art. 2946 c.c., per aver la Corte territoriale escluso che la condizione di vittima del dovere costituisca uno status e , conseguentemente , per aver ritenuto l’accertamento di tale condizione e del diritto alle conseguenziali prestazioni prescrittibile. 5. Con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 c.p.c. – è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 564, della legge n r. 266 del 2005, in relazione all’art. 38 della Costituzione, per aver la sentenza impugnata negato la riconducibilità dei benefici previsti in favore delle vittime del dovere all’ambito di tutela di cui all a richiamata norma costituzionale. 6. Il secondo motivo - da trattare logicamente in via prioritaria- è f ondato , avendo questa Corte già affermato la configurabilità dello status di vittima del dovere , con imprescrittibilità dell’azione volta al relativo accertamento. In particolare, con pronuncia nr.17440 del 2022, la Corte ha affermato il principio per cui «la condizione di vittima del dovere, tipizzata dallaL. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, ha natura di status , cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale statustrovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge». Hanno dato continuità al principionumerose altre pronunce (tra le molte, Cass. nn. 3868 e 8960 del 2023; Cass. nn. 9449 e 15461 del 2024; Cass. nn.617 e 5426 del 2025). Agli indicati precedentie alle ragioni che li sorreggono, qui da intendersi integralmente richiamate, anche ai sensi dell'art.132 c.p.c.e dell’ art. 118 disp. att. c.p.c. , occorre dare ulteriore conferma in questa sede, con conseguente accoglimento del motivo, per avere, invece, la Corte di appello ritenuto prescrittibile lo status e non solo i ratei delle provvidenze richieste, maturati anteriormente al termine di prescrizione, calcolato a ritroso dalla presentazione della domanda amministrativa. 7. S egue l’assorbimento de lle restanti censure . 8. L a sentenza impugnata va , pertanto , cassata , con rinvio , per un nuovo esame, alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio è rimessa altresì la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. 9. Ai sensi dell' art. 52 , comma 2, del D.Lgs. n. 196 del 2003in caso di diffusione del presente provvedimento, si dispone che si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo, assorbiti gli altri. Cassala sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in merito alle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.
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