CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 maggio 2022
Cassazione n. 20011/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27014-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; -intimati - avverso la sentenza n. 1089/2021 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 20/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Il Relatore ha inoltrato la seguente proposta: [OSCURATO:PERSONA] rileva ricordare che [OSCURATO:PERSONA], risultato soccombente in primo e secondo grado (costui aveva con ricorso chiesto di essere dichiarato proprietario per effetto d’usucapione abbreviata ex art. 1159bis cod. civ.), contestò con l’appello anche l’entità delle spese, liquidate dal Tribunale nella complessiva misura di € 4.000,00, a fronte del valore catastale rivalutato dello stacco di terreno inferiore a € 1.000,00, comunque dichiarato dall’attore in quest’ultima misura; liquidazione notevolmente superiore al massimo di tabella. La Corte d’appello di Salerno, disattese il predetto motivo d’appello con la motivazione seguente: “Anche il motivo relativo alle spese di lite, in parte compensate, ed alla loro liquidazione in violazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 non ha ragion d’essere ed appare generico in ordine alla sua formulazione, non tenendo nel giusto conto la riunione dei giudizi di cui al primo grado (…) con relativa domanda aggiuntiva ex art.96 comma 3 c.p.c. a titolo risarcitorio. Per cui il parametro di riferimento del primo giudice non poteva essere il solo valore della particella in contestazione”. Condannò, infine, l’appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate nella somma complessiva di € 5.900,00. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la statuizione d’appello sulla base di un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., nonché dei dd. mm. nn. 55/2014 e 37/2018, in quanto sia la liquidazione per il primo, che quella per il secondo grado si ponevano ben al disopra del massimo tabellare, non mancando di specificare che per il primo grado l’importo non avrebbe potuto superare € 630,00 (€ 125,00 per studio, € 125,00 fase introduttiva, € 190,00 per trattazione ed € 190,00 per decisione), tenutoconto del parametro di computo del valore degli immobili di cui all’art. 15 cod. proc. civ. Per il secondo grado esso valore non avrebbe potuto superare € 640,00 (rispettivamente € 135,00 + € 135,00 + € 170,00 + € 200,00). La doglianza è manifestamente fondata. In primo luogo va affermato che il ricorrente ha assolto puntualmente all’onere d’indicare i singoli parametri violati, così rendendo scrutinabile la censura (Cass., n. 270, 11/1/2016; Cass., n. 10409, 20/5/2016; Cass., n. 22983, 29/10/2014; Cass., n. 3651, 16/2/2007). Per contro il Giudice risulta essere venuto meno al dovere di specificare gli addendi, così da rendere possibile il controllo di legittimità (Cass., n. 6338, 10/03/2008; Cass., n. 24890, 25/11/2011; Cass., n. 19623, 30/9/2016). Non è dubbio che la liquidazione per entrambi i gradi risulta manifestamente superiore al massimo di legge. Né vale riportare talune decisioni di questa Corte, come fa la controricorrente, che solo per la determinazione del valore delle cause relative a somme di denaro o a beni mobili, attribuisce al giudice, qualora venga ravvisata una manifesta sproporzione tra il "petitum" della domanda e l'effettivo valore della controversia, un generale potere discrezionale di adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione (Sez. 2, n. 1805, 8/2/2012, Rv. 621663; conf., Sez. 2, n. 18507/2018), peraltro con specifico riferimento al rapporto avvocato cliente. Palesemente erroneo risulta l’asserto della sentenza, secondo il quale il valore della controversia sarebbe lievitato perché era stata proposta domanda “risarcitoria” ex art. 96, co. 3, cod. proc. civ. Va sul punto chiarito che la ipotesi disciplinata dal predetto comma non è collegata a una domanda, ma, ben diversamente a una decisione discrezionale del giudice, che intenda così sanzionare il litigante temerario. Peraltro, questa Corte ha avuto modo di precisare che la istanza di condanna per responsabilità aggravata di cui al comma 2 del predetto articolo costituisce solo un accessorio, che non rileva neppure sul regolamento delle spese (indirizzo, oramai consolidatosi, cfr., Sez. 6, n. 9532/2017, Sez. 6, n. 11792/2018, Sez. 2, nn. 22952/2019 e 22/951/2019). Nel resto la giustificazioni resa dalla Corte di merito è di pura apparenza, non consentendo di risalire alle effettive ragioni di un siffatto grave scostamento dal massimo tabellare (cfr., ex multis, (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145; ma già S.U. n. 22232/2016) a riguardo di entrambe le liquidazioni. Di conseguenza la sentenza deve essere cassata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA], letta la memoria del controricorrente, condividendo la riportata proposta, dispone siccome in dispositivo. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Salerno, altra composizione, anche per il reg