CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 maggio 1993
Cassazione n. 08189/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/05/1993 avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 2 marzo 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 11 giugno 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il delitto di riciclaggio, e ne invoca la derubricazione in quello di ricettazione, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 3, 4 e 5 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha ampiamente evidenziato come la condotta di sostituzione della targa, certamente posta in essere dalla prevenuta, essendo stata questa trovata dagli operanti nella disponibilità del veicolo provento di furto, integrasse il delitto di riciclaggio, trattandosi di attività evidentemente idonea ad ostacolare la provenienza delittuosa della res); Considerato che anche la seconda doglianza, che censura la mancata concessione delle attenuanti ex art. 62 n. 4 cod. pen. e 648-bis, comma quarto cod. pen., si limita a riproporre questioni già adeguatamente affrontate dalla corte di appello e rigettate con corrette valutazioni giuridiche (sul punto, si veda pagina 6 della sentenza impugnata, in cui l'attenuante speciale del riciclaggio è stata negata in quanto il delitto presupposto non rientrava nei limiti edittali previsti per la sua concessione, e quella comune, invece, sulla base della non speciale tenuità del danno correlato ad un'autovettura in buono stato); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]